Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 19 febbraio 2018, n. 3957. La sopravvenuta revoca della dichiarazione di fallimento, passata in giudicato, rende improcedibile il giudizio di opposizione allo stato passivo

La sopravvenuta revoca della dichiarazione di fallimento, passata in giudicato, rende improcedibile il giudizio di opposizione allo stato passivo, attesa la natura endofallimentare di detto giudizio, inteso all’accertamento del credito con effetti limitati al concorso allo stato passivo

Ordinanza 19 febbraio 2018, n. 3957
Data udienza 12 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. CENNICOLA Aldo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 11000/2012 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi da se medesimi;
– ricorrenti –
contro
Fallimento della (OMISSIS) S.p.a., in persona dei Curatori dott.ri (OMISSIS), (OMISSIS) e rag. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato il 15/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2017 dal cons. Dott. DI VIRGILIO ROSA MARIA;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha chiesto che la Corte accolga, per quanto di ragione, i primi quattro motivi e dichiari assorbiti quelli ulteriori.
La Corte:
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
Con decreto depositato il 15 marzo 2012, il Tribunale di Cagliari ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta dall’avv. (OMISSIS) e dall’avv. prof. (OMISSIS), intesa ad ottenere l’ammissione al passivo in prededuzione del Fallimento (OMISSIS) s.p.a. dell’integrale importo richiesto per l’attivita’ resa nella stipula dei contratti di transazione per Euro 137.038,56 e nell’ambito della procedura ex articolo 173 L. Fall., per Euro 373.117,43, in subordine, per Euro 383.582,45, e nel caso fosse negata la prededuzione o fosse insufficiente l’attivo, per l’ammissione in privilegio ex articolo 2751 bis c.c., n. 2, a fronte dell’ammissione in prededuzione e, per l’ipotesi ex articolo 111 bis L.F. in privilegio, del minore importo di Euro 100.084,50 oltre iva e cpa, gia’ calcolate le spese generali, e ritenute non provate le spese vive imponibili.
Il Tribunale, nello specifico, ha ritenuto che nel richiamare i documenti allegati all’insinuazione, i ricorrenti avevano chiesto, per quanto potesse occorrere, l’acquisizione del fascicolo di parte depositato nel procedimento di verifica, da ritenersi del tutto irrituale, non essendo assimilabile ne’ alla richiesta di esibizione ex articolo 210 c.p.c., ne’ di informazioni d’ufficio, da cui l’impossibilita’ di procedere alla valutazione degli atti asseritamente compiuti e quindi degli onorari in relazione alla complessita’ delle questioni giuridiche trattate, ne’ a diversa soluzione poteva addivenirsi alla stregua del decreto impugnato, da cui agevolmente erano evincibili i criteri seguiti per la decisione; che doveva condividersi la decisione del G.D. in relazione all’attivita’ stragiudiziale, per la quale le parti avevano chiesto un separato compenso, non ritraibile dalla documentazione prodotta (accordo con (OMISSIS) e (OMISSIS) e corrispondenza col legale di controparte), non risultando la prestazione di attivita’ diversa e separata da quella giudiziale (cosi’ Cass. 14443/2008), visto che detta attivita’ era stata svolta per contrastare la richiesta di revoca dell’ammissione al concordato, i cui atti non erano stati riprodotti nel procedimento, al fine di una migliore valutazione dell’assunto della parte.
Ricorrono avverso detta decisione gli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), sulla base di nove motivi.
Il Fallimento ha depositato controricorso.
Il P.G. ha depositato le proprie conclusioni.
I ricorrenti hanno depositato la memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 1.
Considerato che:
Col primo motivo, i ricorrenti si dolgono dell’avere il Tribunale ritenuto che fossero comunque gli stessi onerati della indicazione e produzione a pena di decadenza degli atti e dei documenti gia’ depositati avanti al G.D., ai quali era stato fatto espresso riferimento e richiamati nell’opposizione come gia’ prodotti ai numeri da 1 a 32, mentre la decadenza di cui all’articolo 99, comma 2, n. 4, L. Fall., che quale norma eccezionale e’ di stretta interpretazione, non puo’ che riferirsi alle deduzioni ed alle produzioni nuove e non agli atti e documenti gia’ acquisiti.
Secondo i ricorrenti, l’interpretazione del Tribunale e’ in contrasto con i principi di certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento, uguaglianza delle parti nel processo, diritto ad un equo processo.
La parte propone questione di costituzionalita’ per contrasto di detta interpretazione dell’articolo 99, comma 2, n. 4 L. Fall., con le norme ed i principi comunitari e gli articoli 3 e 24 Cost., e deduce che in ogni caso, stante l’indispensabilita’, il Tribunale avrebbe dovuto autorizzare la parte a ridepositare i documenti.
Col secondo, i ricorrenti denunciano il vizio di nullita’ del decreto per l’omessa pronuncia su tutte le istanze, autorizzazione al deposito in subordine, rimessione in termini per errore scusabile.
Col terzo, si dolgono della mancata pronuncia sulle istanze di cui alle note difensive del 31/3/2010 e alle udienze 20/1/2012 e 2/2/2012, ovvero istanza di acquisizione dei documenti ex articoli 210 e 213 c.p.c., e deducono che l’attivita’ svolta era notoria o quanto meno conosciuta in dettaglio dal Collegio.
Col quarto, si dolgono del vizio di contraddittorieta’ della motivazione e sostengono che il Tribunale avrebbe potuto decidere anche in relazione all’attivita’ giudiziale per risultare l’istanza e la domanda testualmente nel decreto del G.D., da questi riconosciuta l’attivita’ svolta (riconosciuti i diritti e quindi le singole prestazioni) e comunque non contestata in sede di verifica, e che l’opposizione verteva sull’erronea interpretazione delle tariffe professionali.
Col quinto mezzo, i ricorrenti denunciano il difetto di motivazione, per avere il Tribunale apoditticamente ritenuto corretto il decreto, dal quale non si evincono i criteri adottati.
Col sesto, si dolgono del vizio di motivazione e della violazione dell’articolo 5 Tariffario forense; sostengono che il G.D. ha sostanzialmente applicato i minimi di tariffa pur riconoscendo il valore, l’importanza ed il numero delle questioni trattate, ma che il risultato ed i vantaggi non potevano essere valutati, essendo stata cassata con rinvio la sentenza confermativa del fallimento e pendendo ancora il giudizio; e che la Corte d’appello si e’ limitata a ritenere corretta l’applicazione dell’articolo 5 della tariffa.
Col settimo, i ricorrenti si dolgono della mancata ammissione degli onorari stragiudiziali per l’attivita’ di assistenza e consulenza, sostenendo l’inconferenza del richiamo alla sentenza Cass. 1443/2008, riguardante il diverso caso di attivita’ poi confluita nella presentazione dell’istanza di ammissione al concordato preventivo, e deducono di avere comunque chiesto in subordine il riconoscimento secondo i parametri dell’attivita’ giudiziale.

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