Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 27 febbraio 2018, n. 1187. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti sia per le nuove costruzioni sia nei casi di ristrutturazione e/o cambio di destinazione d’uso

Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti sia per le nuove costruzioni sia nei casi di ristrutturazione e/o cambio di destinazione d’uso; tanto in forza del principio secondo il quale ogni qual volta l’Amministrazione rilascia un titolo edilizio in relazione ad un intervento, sia pure in variante, allo scopo di realizzare un mutamento della destinazione d’uso anche soltanto di tipo funzionale, il richiedente titolo è comunque tenuto a corrispondere gli oneri d’urbanizzazione ed il costo di costruzione connessi con l’intervento.

Sentenza 27 febbraio 2018, n. 1187
Data udienza 8 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3972 del 2010, proposto da:
Te. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Ma. Co., Vi. Ba., En. In., con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Gu. Fr. Ro., Fr. Da. Pi., con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PIEMONTE – TORINO, SEZIONE I n. 00220/2010, resa tra le parti, concernente oneri di urbanizzazione – restituzione somme.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di (omissis);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2018 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Lo. su delega di Co., Da. Pi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per il Piemonte le odierne appellanti invocavano: a) l’annullamento della delibera 10.4.2008, n. 20 (pubblicata all’albo pretorio dal 16.4.2008 al 30.4.2008), con cui il Consiglio Comunale di (omissis) aveva stabilito di “riapprovare integralmente… gli importi dei contributi per oneri di urbanizzazione, secondo le tabelle A – B – C qui allegate e che fanno parte integrante della presente deliberazione, che si devono intendere integralmente sostitutive di quelle allegate alla deliberazione n. 119 del 23.12.1999” e del provvedimento 27.5.2008 con cui il Responsabile del Servizio del Comune di (omissis) aveva rideterminato gli oneri di urbanizzazione dovuti dalle società ricorrenti; b) l’accertamento del diritto delle società ricorrenti a non pagare – o, in subordine, a pagare in misura ridotta – gli oneri di urbanizzazione determinati con il provvedimento 27.5.2008 di cui al punto b; c) la condanna del Comune di (omissis) alla restituzione delle somme già corrisposte dalle società ricorrenti a titolo di oneri di urbanizzazione, con gli interessi legali dal giorno dell’avvenuto pagamento fino al saldo.
2. Il primo giudice respingeva il ricorso, rilevando che: I) il criterio del carico urbanistico ha sicuramente carattere prioritario, ma non esclude che il Comune possa, nell’esercizio della sua discrezionalità, valorizzare ulteriori aspetti ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione, purché in via sussidiaria e non in contrasto con il criterio predetto. Nella fattispecie l’amministrazione appellata si è limitata ad introdurre un correttivo che, tenendo conto della non omogeneità degli interventi per opere di urbanizzazione nelle diverse zone del territorio comunale, comporta una maggiorazione nella misura del 20% per gli interventi da effettuarsi nelle zone di espansione, giustificata per l’esigenza di effettuarvi ex novo opere di urbanizzazione, sia primarie sia secondarie, prima assenti o incomplete; II) a differenza del provvedimento annullato dalla sentenza n. 6834/2007 del Consiglio di Stato, quello impugnato nell’odierno giudizio determina distintamente l’incidenza degli oneri per le diverse zone del territorio comunale e, pur confermando l’introduzione di agevolazioni per il centro storico, non contempla, a differenza del precedente, alcun meccanismo di compensazione che traduca tali riduzioni in corrispondenti aggravi per gli interventi da attuarsi nelle altre zone; III) non si registra alcuna violazione del giudicato formatosi sulla decisione del Consiglio di Stato n. 6834/2007, dal momento che l’amministrazione comunale ha provveduto alla rinnovazione del rapporto in causa e, nel provvedere in merito, ha seguito un percorso argomentativo del tutto diverso dal precedente, fondato su elementi nuovi ed estranei alla deliberazione incisa dalla pronuncia di annullamento; IV) l’amministrazione comunale non aveva alcun obbligo di determinare l’incidenza degli oneri di urbanizzazione nella misura auspicata dalle ricorrenti, ma solo di rideterminarsi nella materia tenendo conto dei principi enunciati nel decisum giurisdizionale; V) l’aumento, contenuto nella misura del 20%, degli oneri contributivi per gli interventi edificatori da realizzarsi nelle zone di espansione del proprio territorio non può essere considerato irragionevole o incongruo, in rapporto ai costi intuitivamente inferiori richiesti dalla semplice manutenzione delle opere a servizio delle zone del territorio comunale integralmente urbanizzate; VI) è infondata la censura di illegittimità derivata del provvedimento in data 27 maggio 2008, con cui il competente funzionario comunale ha determinato gli oneri di urbanizzazione per lo specifico intervento edilizio da cui ha preso origine la presente controversia; VII) non è illogica la determinazione degli oneri in relazione al passaggio di una porzione dell’edificio dalla destinazione direzionale a quella residenziale; VIII) l’Amministrazione resistente era tenuta ad applicare il combinato disposto dei commi 1 e 5 dell’art. 8 della legge regionale Piemonte 8 luglio 1999, n. 19, in forza del quale il mutamento della destinazione d’uso tra la categoria residenziale e quella direzionale è necessariamente oneroso, anche nel caso in cui si realizzi in assenza di opere edilizie; IX) l’intervento assentito nella fattispecie ha dato vita ad un carico sostanzialmente nuovo, avendo comportato la sovrapposizione di un insediamento residenziale agli uffici già previsti, con i nuovi bisogni di servizi e di opere che la normale vivibilità di una zona residenziale comporta necessariamente.

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