Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 27 febbraio 2018, n. 1187. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti sia per le nuove costruzioni sia nei casi di ristrutturazione e/o cambio di destinazione d’uso

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Il contributo per oneri di urbanizzazione è un corrispettivo di diritto pubblico posto a carico del concessionario a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione e in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae, senza alcun vincolo di scopo in relazione alla zona interessata alla trasformazione urbanistica e indipendentemente dalla concreta utilità che il concessionario può conseguire dal titolo edificatorio e dall’ammontare delle spese effettivamente occorrenti per la realizzazione delle opere stesse (Cons. St., Sez. IV, 16 marzo 2017, n. 2881).
Secondo l’interpretazione fatta propria da questo Consiglio (ex plurimis Cons. St., Sez. IV, 28 giugno 2016, n. 2915), gli oneri di urbanizzazione sono dovuti sia per le nuove costruzioni sia nei casi di ristrutturazione e/o cambio di destinazione d’uso. Tanto in forza del principio contenuto nel detto art. 16, secondo il quale ogni qual volta l’Amministrazione rilascia un titolo edilizio in relazione ad un intervento, sia pure in variante, allo scopo di realizzare un mutamento della destinazione d’uso anche soltanto di tipo funzionale, il richiedente titolo è comunque tenuto a corrispondere gli oneri d’urbanizzazione ed il costo di costruzione connessi con l’intervento (Cons. St., Sez. IV, 15 settembre 2015, n. 4296). Sempre la giurisprudenza di questo Consiglio ha stabilito che non è consentito scorporare il criterio di quantificazione degli oneri di urbanizzazione dalla effettiva zonizzazione prevista dallo strumento urbanistico generale. Nel senso che: a) non può considerarsi legittima una quantificazione degli oneri di urbanizzazione che applichi le tariffe di una tipologia zona ad un intervento edilizio da realizzarsi su di una zona connotata da differente vocazione; b) solo in via sussidiaria, e comunque per il perseguimento di preminenti interessi pubblici, l’ente locale può valorizzare ulteriori parametri per la determinazione degli oneri di urbanizzazione, fermo restando il loro aggancio con il carico urbanistico individuabile per la relativa zona.
6.2. Tanto premesso sulla disciplina di riferimento occorre individuare l’esatta delimitazione della regula juris contenuta nella sentenza n. 6834/2007 di questo Consiglio. La citata pronuncia ha accolto il primo motivo di appello avente ad oggetto: “violazione dei principi generali sulla determinazione degli oneri di urbanizzazione e, in particolare, dell’art. 3 della legge 10/77. Eccesso di potere per irragionevolezza e per manifesta ingiustizia”. Secondo il Consiglio l’elemento del “carico urbanistico”, introdotto dall’art. 3 della legge n. 10/77, deve costituire il fondamentale criterio di riferimento per la determinazione del contributo di urbanizzazione, ma ciò non toglie che il Comune, nell’interesse pubblico, ben possa valorizzare a tali fini ulteriori parametri senza però poter permettere che situazioni di vantaggio di parte dei consociati vengano ingiustificatamente a gravare su altra parte della collettività locale. Nella fattispecie la pronuncia n. 6834/2007 ha ritenuto legittimo l’interesse pubblico, dato dalla ritenuta esigenza di favorire interventi di recupero del centro storico, posto a base della deliberazione del Consiglio comunale n. 119 del 23.12.1999 nella parte concernente la determinazione dei detti oneri per il centro storico e per le zone B e C. Ma, al contempo, ha stigmatizzato il meccanismo di utilizzare lo strumento delle agevolazioni previsto dall’art. 52, ultimo comma, della legge regionale Piemonte 5 dicembre 1977 n. 56, e di compensarlo in assenza di adeguate risorse finanziarie mediante maggiorazione degli oneri sugli interventi relativi alle zone B e C. Dalla ritenuta illegittimità della deliberazione di aggiornamento degli oneri concessori consegue, quindi, secondo la sentenza n. 6834/2007 l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere nuovamente nella materia di cui trattasi, con conseguente rinnovo della valutazione del rapporto in causa.
7. Nell’esame delle doglianze contenute nell’odierno gravame deve ribadirsi come il sindacato del g.a. nella fattispecie debba limitarsi alla verifica della logicità dell’azione amministrativa e dell’assenza di vizi funzionali.
7.1. Quanto alla prima doglianza deve rilevarsi che la pronuncia n. 6834/2007 onera nuovamente l’amministrazione di riesercitare quel potere urbanistico illegittimamente cristallizzatosi nel provvedimento caducato in via giurisdizionale. Nel fare ciò l’amministrazione ben poteva perseguire l’interesse pubblico sotteso alla tutela del centro storico e, del pari, ben poteva affiancare al criterio del carico urbanistico ulteriori parametri, avendo cura di evitare un meccanismo meramente finanziario di aggravamento della situazione dei titolari delle aree B e C a favore dei proprietari di aree site nel centro storico. La soluzione prescelta dall’amministrazione comunale, nel rispetto della disciplina di riferimento come del giudicato rappresentato dalla sentenza n. 6834/2007, mantiene fermo il criterio del carico urbanistico, quale elemento centrale, e giunge a prevedere una maggiorazione, rispetto alle aree del centro storico, degli oneri di urbanizzazione per le aree B e C, in forza della logica considerazione che queste ultime a differenza delle prime necessitano di un numero maggiore di opere di urbanizzazione. In questo modo non vi è stata alcuna violazione o elusione della regula juris contenuta nel giudicato amministrativo, che non imponeva di provvedere diversamente quanto agli effetti di un’eventuale differenza dei parametri da utilizzare per il calcolo degli oneri di urbanizzazione in ragione delle diverse tipologie di aree, lasciando ampia discrezionalità sul punto all’amministrazione con i limiti sopra tratteggiati.

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