Affidamento di un minore in via esclusiva al padre all’esito di una consulenza tecnica d’ufficio che riscontra i segni di una Pas (Parental Alienation Syndrom) materna in danno del padre.
Ordinanza 13 settembre 2017, n. 21215
Data udienza 23 giugno 2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
Dott. DI MARZIO Paolo – rel. est. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa, come da mandato a margine del ricorso, dall’Avv. (OMISSIS), e con lui elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso, nel giudizio di Appello, dall’Avv. (OMISSIS), del Foro di Napoli;
– resistente –
avverso la sentenza n. 3617/2015 pronunciata dalla Corte d’Appello di Napoli il 29.4.2015 e pubblicata il 9 luglio 2015;
letta la memoria difensiva depositata dalla ricorrente, e la requisitoria scritta fatta pervenire dal Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Cardino, che ha concluso domandando il rigetto del ricorso;
ascoltata la relazione svolta dal dott. Paolo Di Marzio.
la Corte osserva:
FATTI DI CAUSA
con la sentenza impugnata, n. 3167 del 29 aprile 2015 (dep. 9.7.2015), la Corte d’Appello di Napoli ha deciso in materia di provvedimenti accessori alla pronuncia di divorzio dei coniugi, riformando parzialmente la decisione di prime cure.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza definitiva n. 2086 del 22.11.2013, dopo aver dichiarato con sentenza parziale la cessazione del matrimonio contratto da (OMISSIS) e (OMISSIS), ha deciso sui provvedimenti accessori, affidando la figlia minore della coppia, (OMISSIS), alla zia paterna (OMISSIS) per la durata di sei mesi, disciplinando gli incontri dei genitori con la bambina e ponendo a loro carico il versamento della somma di Euro 400,00 mensili ciascuno per il mantenimento della figlia. Ha dichiarato inammissibile, perche’ tardiva, la domanda di assegnazione della casa familiare proposta dall’odierna ricorrente ed ha rigettato la sua domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore. Ha quindi disciplinato le spese di lite.
La Corte d’Appello di Napoli, investita da ricorso proposto dalla (OMISSIS), con la sentenza contestata in questa sede, ha rigettato l’impugnazione, respingendo la domanda della madre di disporre l’affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, prevedendo il collocamento – o comunque la residenza privilegiata della bambina presso la madre. Ha quindi affidato, al termine del semestre da trascorrere presso la zia, la figlia minore in via esclusiva al padre, disciplinando le modalita’ degli incontri protetti, da svolgersi presso i Servizi Sociali, della figlia con la madre. Ha posto a carico di quest’ultima il versamento di un assegno mensile di Euro 400,00 per il mantenimento della minore, ed ha confermato nel resto la decisione di prime cure. Ha, infine, regolato le spese di lite.
La Corte partenopea ha osservato che, nonostante il trascorrere del tempo, doveva riscontrarsi la persistente elevata conflittualita’ delle parti, che aveva dato origine ad una pluralita’ di giudizi, civili e penali. Ha quindi sottolineato che la parte piu’ cospicua dell’appello si incentrava sull’affidamento della figlia minore. In proposito, pero’, la c.t.u. svolta in primo grado, per valutare le capacita’ genitoriali delle parti, aveva evidenziato che “la signora (OMISSIS) mostra un tratto passivo aggressivo, alternando momenti in cui si percepisce vittima a momenti in cui perseguita lei stessa il (OMISSIS)… percepisce pericoli incombenti d cui difendersi e lottare ed e’ presente una spinta sadomasochistica con tendenza al vittimismo… tende a voler definire lei il ruolo paterno del sig. (OMISSIS), e durante i colloqui mostra un atteggiamento svalutante nei confronti del padre” della figlia minore. In definitiva, secondo il Consulente, emergevano “i segni di una PAS (Parental Alienation Syndrom, materna in danno del padre)”. Il C.t.u. dava anche atto, e l’osservazione assume un essenziale rilievo, del comportamento della bambina che, in presenza della madre, si disperava dicendo di non voler andare con il padre ma, non appena la genitrice si allontanava, subito si rasserenava, confortata dall’affettuosita’ paterna. La Corte territoriale sottolineava che le conclusioni raggiunte dal C.t.u. risultavano confermate dalle valutazioni espresse dalla psicologa, incaricata dal Servizio Sanitario pubblico, che aveva seguito la bambina nel corso del giudizio di impugnazione. La specialista aveva affermato, anche a seguito della somministrazione di test diagnostici (SAT), che occorreva allontanare la minore dalla madre, osservando che “la bambina non esprime mai un proprio reale bisogno, ma solo il piacere di compiacere la madre, nonche’ una coatta e forzosa ostilita’ verso il padre… si riscontra una personalita’ appiattita e fortemente dipendente dalla madre”, che “non le riconosce il diritto di amare il suo papa’ e, in maniera consapevole o inconsapevole, agisce con ricatto morale nei confronti della figlia, al fine di realizzare il proprio progetto di vita con il proprio attuale convivente”. La psicologa affermava pure che il condizionamento della minore appariva a tal punto radicato che non sussistevano le condizioni per intraprendere un favorevole percorso terapeutico, al fine di agevolare la ripresa dei contatti della bambina con il padre. Concludeva, percio’, escludendo l’opportunita’ dell’affidamento della minore alla madre. La Corte d’Appello non mancava di sottolineare che, come evidenziato dal giudice di prime cure, la piccola (OMISSIS) intratteneva “un ottimo rapporto con Helena, la figlia di circa dodici anni” della zia, affidataria temporanea della minore. La Corte territoriale ha quindi concluso che “la sig.ra (OMISSIS), attraverso i comportamenti che ha tenuto nel corso del giudizio di appello, ha dimostrato di essere inidonea all’esercizio della responsabilita’ genitoriale”, ed ha percio’ disposto che, al termine del periodo di affidamento temporaneo presso la zia, la bambina rimanga affidata esclusivamente al padre, e che gli incontri con la madre avvengano in modalita’ protetta. Ha quindi rigettato la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per se’, proposta dall’odierna ricorrente, “in considerazione dell’autosufficenza economica della medesima” che “e’ di professione giornalista, con collaborazione presso diverse testate”, tenuto anche conto della brevita’ della convivenza coniugale, durata poco piu’ di tre anni.
Avverso la decisione della Corte d’Appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, (OMISSIS). (OMISSIS) non si e’ costituto. La ricorrente ha anche depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. – Con il primo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la ricorrente contesta che la Corte d’Appello ha deciso sulla base “non di una consulenza tecnica d’ufficio (mai disposta) ma di una relazione di un consulente fondata sull’accertamento diagnostico, nei confronti della minore, della “sindrome da alienazione parentale (PAS)””. La Corte territoriale ha quindi accolto e fatto propria una diagnosi proposta da uno specialista che neppure e’ stato nominato consulente, con la conseguenza di avere precluso alla odierna ricorrente anche la possibilita’ di farsi assistere da un proprio consulente tecnico di parte. Del resto, giudici di primo grado avevano posto a fondamento della loro pronuncia l’elevata conflittualita’ riscontrata tra i coniugi, e non certo una diagnosi di PAS, ed avevano comunque disposto “l’affido congiunto” della figlia minore.
1.2. – Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente critica, ancora ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, le statuizioni della Corte territoriale, per aver posto a fondamento della propria decisione una diagnosi di “sindrome da alienazione parentale”, senza provvedere alla “verifica dell’attendibilita’ scientifica della teoria posta alla base della diagnosi”.
2.1. – Il primo motivo di impugnazione e’ inammissibile, per piu’ ragioni. Le contestazioni mosse dalla ricorrente difettano di specificita’, e non criticano la concreta ratio decidendi proposta dal giudice impugnato. La Corte d’Appello di Napoli, come si e’ evidenziato in premessa, ha posto a fondamento della propria decisione, in primo luogo, le conclusioni cui era pervenuto il C.t.u. il corso del primo grado di giudizio. La ricorrente neppure prospetta di aver tempestivamente contestato queste conclusioni durante il corso del giudizio di prime cure, e di aver poi diligentemente coltivato le contestazioni nel corso del giudizio di appello, indicando gli atti processuali in cui la contestazioni sono state proposte e, almeno, riassumendone il contenuto, in modo da consentire al giudice di legittimita’ di verificarne l’adeguatezza. Anche la diagnosi di PAS era gia’ stata formulata dal C.t.u. (cfr. sent. della Corte d’Appello, p. 9.15), e la ricorrente non ha dato prova di averla puntualmente contestata. Occorre allora ricordare come questa Corte abbia gia’ avuto modo di chiarire che l’allegazione, nel ricorso per cassazione, di un mero dissenso scientifico, che non attinga un vizio nel processo logico seguito dalla Corte territoriale, si traduce in una inammissibile domanda di revisione nel merito del convincimento del giudice (tra le molte, cfr. Cass. sez. 1, sent. 9.1.2009, n. 282).
La Suprema Corte ha peraltro anche avuto occasione di confermare recentemente che, “in tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, e’ necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa gia’ dinanzi al giudice a quo, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti, onde consentirne la valutazione in termini di decisivita’ e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimita’” (Cass. sez. 1, sent. 3.6.2016, n. 11482). A questi precisi canoni di contestazione non si e’ attenuta l’odierna ricorrente. Nel corso del giudizio di merito, invero, il giudice ha la possibilita’ di riconvocare il consulente d’ufficio per domandargli l’integrazione del proprio elaborato. Ove la parte abbia trascurato di provvedere alla richiesta di integrazione o chiarimento, non puo’ poi contestare una carenza della consulenza, anche documentale, nel corso del giudizio di legittimita’ (cfr. Cass. sez. 6-1, ord. 9.9.2013, n. 20636). In proposito questa Corte ha avuto modo di chiarire pure che “le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d’ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicche’ sono soggette al termine di preclusione di cui al secondo comma dell’articolo 157 cod. proc. civ., dovendo pertanto dedursi – a pena di decadenza – nella prima istanza o difesa successiva al deposito” (Cass. sez. 1, sent. 25.2.2014, n. 4448). La Corte d’Appello opera legittimo riferimento, ad abundantiam, anche alle valutazioni di uno specialista psicologo che ha seguito la bambina nel corso del processo di appello, e chiarisce che lo stesso ha espresso valutazioni sostanzialmente conformi al C.t.u. La ricorrente non ha specificamente contestato neppure questa affermazione. La Corte d’Appello, inoltre, ha ricostruito analiticamente le condotte della ricorrente tenute anche nel corso dello stesso giudizio di appello, giungendo alla conclusione che la madre “ha dimostrato di essere inidonea all’esercizio della responsabilita’ genitoriale”. Neppure questa affermazione, ed i rilievi su cui la stessa e’ fondata, hanno trovato una specifica critica, che possa essere valutata in questa sede, da parte della ricorrente.
2.2. – Con il secondo motivo la ricorrente contesta che la Corte d’Appello ha pronunciato la propria decisione fondandosi su una diagnosi di “PAS”, sindrome di cui risulta indimostrata l’attendibilita’ scientifica. Anche questo motivo risulta inammissibile, perche’ non coglie nella sua completezza la decisione della Corte territoriale, e non ne critica adeguatamente gli approdi. Come innanzi ricordato, la Corte partenopea esamina la condotta della madre, e dai comportamenti della (OMISSIS) evince la sua inadeguatezza quale genitore affidatario della minore. Non e’ qui in questione la ricorrenza o meno di una patologia, o semmai di un’altra, ma l’adeguatezza di una madre a svolgere il proprio ruolo nei confronti di una figlia minore che si trova in grave difficolta’, avrebbe bisogno del sostegno di entrambi i genitori, ma non riceve la collaborazione di cui ha bisogno dalla madre, in base alle univoche risultanze di causa. La Corte d’Appello ha osservato come emergesse, dall’osservazione della condotta della odierna ricorrente, cui gia’ aveva provveduto pure il C.t.u. nel corso del primo grado del giudizio, che “la (OMISSIS) ha cercato di esautorare il (OMISSIS), padre della piccola (OMISSIS) e di sostituirlo, nello svolgimento del ruolo paterno, con la figura del suo attuale compagno convivente. Infatti la stessa (OMISSIS) dichiarava che la figlia chiamava “papa’” il compagno della mamma” (cfr., ancora la sentenza della Corte d’Appello, p. 9.15), mostrandosi indisponibile a qualsiasi tentativo di sostegno e recupero. Neppure questi specifici rilievi, proposti dalla Corte territoriale, sono stati fatti oggetto di critica da parte della ricorrente.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Nulla occorre disporre in materia di spese di lite, stante la soccombenza della ricorrente e la mancata costituzione del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da (OMISSIS). Nulla per le spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis.
Dispone, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52, comma 5, che, in caso di riproduzione per diffusione della presente decisione, le generalita’ gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.
Leave a Reply