Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 10 ottobre 2017, n. 46480. Le differenze tra la vecchia “Super Dia” prevista dall’art. 22, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e la nuova “Super Scia”, introdotta dal d. lgs. n. 222/16

In tema di reati edilizi, la vecchia “Super Dia” prevista dall’art. 22, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e la nuova “Super Scia”, introdotta dal d. lgs. n. 222/16, differiscono per struttura, contenuti e forme procedurali dalla Scia ordinaria; ne consegue che la sanatoria prevista dall’art. 37, d.P.R. citato può essere richiesta unicamente per gli interventi edilizi, realizzati in assenza o in difformita? della segnalazione certificata di inizio attivita? (S.C.I.A.), previsti dall’art. 22, co. 1 e 2, del predetto d.P.R. quindi non e? estensibile anche agli interventi edilizi, di cui al co. 01 dell’art. 23 d.P.R. n. 380/01, per i quali la S.C.I.A. si pone quale titolo abilitativo alternativo al permesso di costruire (c.d. Super Scia), applicandosi in tale ultima ipotesi la sanatoria mediante procedura di accertamento di conformita? di cui all’art. 36 del medesimo d.P.R., come espressamente previsto dal co. 1 della predetta disposizione. Ciò sia a regime e sia per i fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 222/16 in ordine ai quali, per la realizzazione dell’intervento edilizio, era richiesto il permesso di costruire o la Super Dia, in alternativa a detto permesso, vuoi per la continuita? normativa tra i predetti istituti e vuoi per la continuita? normativa quanto alle procedure sananti di cui agli articoli 36 e 37 d.P.R. n. 380 del 2001

Sentenza 10 ottobre 2017, n. 46480
Data udienza 13 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI;
nei confronti di:
(OMISSIS), nata ad (OMISSIS) il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 29/03/2017 del tribunale della liberta’ di Asti;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Cons. Dott. DI NICOLA;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Asti ricorre per cassazione impugnando l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale della liberta’ ha rigettato l’appello cautelare proposto dal pubblico ministero avverso il decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Asti che aveva respinto la richiesta di sequestro preventivo dell’immobile, indicato in atti, di proprieta’ di (OMISSIS) nei cui confronti si procede per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, comma 1, lettera b).
1.1. Nel pervenire a tale conclusione, il tribunale cautelare ha affermato che, pur volendo seguire l’impostazione del consulente tecnico e del pubblico ministero, secondo cui la ristrutturazione dell’immobile di proprieta’ del (OMISSIS) avrebbe comportato un aumento delle volumetrie, veniva presentata, per la realizzazione dell’intervento di ristrutturazione edilizia (Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 3, comma 1, lettera d)), in data 1 dicembre 2016 una S.C.I.A. firmata dal proprietario (OMISSIS), con allegati una serie di documenti tecnici (progetti e relazioni) a firma del geom. (OMISSIS); che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 10 devono ritenersi subordinati a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che portino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti; che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 23, come modificato dal Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, “in alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attivita’: a) gli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c)” e che la citata norma e’ entrata in vigore in data 11 dicembre 2016 con la conseguenza che, dall’analisi della normativa applicabile al caso di specie (peraltro espressamente considerata dal consulente tecnico del pubblico ministero nella redazione del suo elaborato), emerge chiaramente che gli interventi del tipo di quello realizzato sull’immobile del (OMISSIS) (ristrutturazione edilizia con ampliamento volumetrico e modifica della sagoma esterna ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), potevano essere eseguiti:
a) fino al 11 dicembre 2016 solo previa richiesta del permesso di costruire;
b) dopo il 11 dicembre 2016, a seguito della modifica operata dal Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, alternativamente previa richiesta del permesso di costruire oppure previa presentazione della S.C.I.A..
Siccome e’ risultato che l’indagato (OMISSIS) aveva presentato al Comune di Celle Enomondo una S.C.I.A relativa alle opere oggetto della provvisoria imputazione, che a tale SCIA erano allegati i progetti e le relazioni tecniche redatte dall’indagata (OMISSIS) e che il titolo era stato presentato in data 1 dicembre 2016, pertanto ben dieci giorni prima che la modifica normativa del Decreto Legislativo 222 del 2016 rendesse tale procedura del tutto legittima (e quindici giorni dopo che il decreto in questione era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016), il Tribunale ha ritenuto legittimo l’intervento censurato con l’appello cautelare.
Il tribunale del riesame si e’ anche confrontato con l’affermazione del consulente tecnico del pubblico ministero – il quale aveva affermato che, quanto alla S.C.I.A. prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nuovo articolo 23 (risultante dalla modifica del Decreto Legislativo 222 del 2016), tale nuova procedura avesse contenuti diversi, facendo riferimento ad interventi edilizi differenti da quelli contemplati dalla S.C.I.A. inoltrata nel dicembre 2016 ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 22, comma 1 vigente a quella data – ed ha reputato come tale affermazione fosse sfornita dei necessari riscontri e dunque apodittica, non essendo dato capire, dalle analisi svolte dal consulente tecnico, in che cosa la S.C.I.A. presentata dall’indagato differisse da quella prevista dalla nuova normativa.
2. Per l’annullamento dell’impugnata ordinanza il ricorrente solleva un unico complesso motivo di impugnazione, qui enunciato, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Con esso lamenta l’inosservanza della legge penale (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b)) sottolineando come l’ordinanza impugnata sia errata nella misura in cui ritiene sottratto dal rilascio del permesso di costruire, anche in considerazione della normativa sopravvenuta, la ristrutturazione edilizia realizzata nel caso in esame e laddove ritiene pienamente sovrapponibili la Scia presentata dall’interessato prima della normativa sopravvenuta e quella che sarebbe richiesta, in alternativa al permesso di costruire, sulla base di tale ultimo intervento normativo per l’esecuzione delle opere de quibus.
Osserva come il Tribunale non contesti affatto che la ristrutturazione dell’immobile comportasse un aumento delle volumetrie, errando invece nel ritenere che gli interventi del tipo di quello realizzato ricadano nell’articolo 3, comma 1, lettera d), quando al contrario sono previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 10, comma 1, lettera c) e nel sostenere che, per la ristrutturazione cd. pesante, fosse prevista, fino al 11 dicembre 2016, solo la richiesta di permesso di costruire, quando invece era consentito, in alternativa, utilizzare lo strumento della (super) D.I.A. ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 22, comma 3, lettera a) (e quindi non la S.C.I.A. inoltrata) mentre, dopo la suddetta data (11 dicembre 2916) e a seguito della modifica operata dal Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, in alternativa al permesso di costruire, sarebbe stato possibile presentare la S.C.I.A. senza tuttavia specificare che la SCIA di cui trattasi e’ quella prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 23, comma 1, equivalente alla cd. super D.I.A. gia’ sostitutiva del permesso di costruire, prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 22, comma 3 (comma abrogato proprio dal Decreto Legge n. 222 del 2106).
Sulla base di cio’, quindi, l’affermazione del Tribunale – secondo la quale il pubblico ministero ed il suo consulente non avrebbero fornito alcuna dimostrazione sulla non sovrapponibilita’ tra Scia ante lex 222 del 2016 (quella cioe’ presentata dall’interessato) e Scia successiva a tale intervento normativo (che legittimerebbe l’intervento in quanto titolo sostitutivo del permesso di costruire) – sarebbe del tutto incomprensibile, trovandosi la spiegazione della differenziazione dei titoli abilitativi nella stessa normativa di riferimento avuto riguardo alla tipologia degli interventi consentiti con il ricorso ai rispettivi titoli.
Conclude pertanto il ricorrente che La Scia presentata in data 1 dicembre 2016 non erano e non e’ utilizzabile per eseguire la ristrutturazione edilizia con ampliamento volumetrico esterno all’esistente sagoma dell’edificio e modifica dei prospetti, per la quale era richiesto il rilascio di permesso di costruire, in alternativa al quale era consentito utilizzare lo strumento della super D.I.A. (e quindi non la S.C.I.A. inoltrata) e per quale e’ oggi possibile adottare la nuova super SCIA ai sensi del nuovo articolo 23, comma 1, lettera a), TUE.
Sarebbe percio’ errata la conclusione del Tribunale e cioe’ che “la S.C.I.A. presentata da (OMISSIS) in data 1.12.2016 e’ assolutamente conforme a tutti i requisiti di forma previsti dalla procedura disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, “nuovo” articolo 23, modificato dal Decreto Legislativo n. 222 del 2016″, con l’ulteriore conseguenza che, se la S.C.I.A. effettivamente presentata non costituisce legittimo titolo abilitativo per operare, non ha alcuna rilevanza che sia stata presentata in anticipo sulla data di entrata in vigore della nuova normativa che ha introdotto un titolo edilizio diverso da quello in concreto utilizzato.

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