Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 dicembre 2016, n. 25263

Il giudizio di proporzionalita’ tra licenziamento disciplinare e addebito contestato e’ devoluto al giudice di merito, la cui valutazione non e’ censurabile in sede di legittimita’, ove sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria.

Trattandosi di una decisione che e’ il frutto di selezione e valutazione di una pluralita’ di elementi la parte ricorrente, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata, non puo’ limitarsi ad invocare una diversa combinazione di detti elementi ovvero un diverso peso specifico di ciascuno di essi, ma deve piuttosto denunciare l’omesso esame di un fatto, ai fini del giudizio di proporzionalita’, avente valore decisivo, nel senso che l’elemento trascurato avrebbe condotto ad un diverso esito della controversia con certezza e non con grado di mera probabilita’.

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 9 dicembre 2016, n. 25263

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15800-2014 proposto da:

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) – (OMISSIS) S.P.A., P.I. (OMISSIS) legale rappresentante pro domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8880/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/12/2013 r.g.n. 388/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilita’ o rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 6 dicembre 2013, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di impugnativa di licenziamento proposta da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) Spa.

La Corte territoriale ha accertato che il lavoratore, nel pomeriggio del giorno (OMISSIS), alla guida dell’automezzo aziendale, anziche’ andare a raccogliere la nettezza urbana presso i luoghi comandati, si reco’ arbitrariamente in tutt’altro quartiere di (OMISSIS), cio’ facendo in modo intenzionale e distogliendo l’automezzo stesso dal pubblico servizio di raccolta dei rifiuti, cosi’ procurando anche danno all’azienda. Anche considerando l’assenza di precedenti disciplinari, la Corte di Appello ha valutato la speciale gravita’ della condotta tale da minare in modo irreparabile la fiducia datoriale, integrante la nozione legale di giusta causa, anche in relazione alle previsioni della disciplina collettiva. Ha ritenuto infine il licenziamento adeguatamente motivato con riferimento alla lettera di contestazione, integralmente trascritta nell’atto di recesso.

2.- Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) con tre motivi. Ha resistito con controricorso (OMISSIS)- (OMISSIS) Spa, illustrato da memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.- Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

4.- Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’articolo 65, comma 9, CCNL Federambiente e degli articoli 1362, 1363 e 1369 c.c. e L. n. 604 del 1966, articolo 12 nonche’ omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Secondo parte ricorrente i giudici di primo e secondo grado avrebbero errato ad interpretare la norma collettiva che “non impone un semplice obbligo di motivare il provvedimento (di licenziamento), ma aggiunge un elemento in piu’ ovvero l’obbligo di motivare comparativamente perche’ il datore di lavoro ha deciso di irrogare una specifica sanzione tra quelle astrattamente ipotizzabili”.

Il motivo e’ infondato perche’ dalla disposizione contrattuale richi (OMISSIS)ta non si evince affatto la necessita’ di una tale valutazione comparativa a pena di illegittimita’ della sanzione espulsiva e correttamente i giudici di merito, interpretando l’atto di recesso con riferimento alla lettera di contestazione in esso integralmente trascritta, hanno concordemente ritenuto, con giudizio loro interamente devoluto, che dalla lettera di licenziamento si evincessero “i profili di gravita’ tali da aver indotto l’Azienda all’irrogazione della sanzione disciplinare massima prevista dalla contrattazione collettiva”.

Con il secondo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione degli articoli 115, 116, 2697, 2106 e 2119 c.c. nonche’ omesso esame circa un fatto decisivo. Si lamenta che la Corte territoriale abbia dato per pacifiche circostanze “smentite dalle risultanze processuali”.

La censura non puo’ trovare accoglimento in quanto con essa nella sostanza si tende a sollecitare una rivalutazione del fatto preclusa a questa Corte dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo novellato dalla L. n. 134 del 2012 pro tempore vigente, cosi’ come rigorosamente interpretato dalla condivisa sentenza n. 8053 del 2014 di questa Corte a Sezioni unite.

Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 2106 e 2119 c.c. per non avere i giudici del merito tenuto adeguatamente conto, ai fini della proporzionalita’ della sanzione, dell’assenza di precedenti disciplinari, dell’episodicita’ del fatto commesso, della breve durata dell’interruzione della prestazione lavorativa, delle mansioni operaie del (OMISSIS).

Anche tale motivo non puo’ essere accolto perche’ questa Corte insegna che il giudizio di proporzionalita’ tra licenziamento disciplinare e addebito contestato e’ devoluto al giudice di merito, la cui valutazione non e’ censurabile in sede di legittimita’, ove sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria (ex pluribus: Cass. n. 8293 del 2012; Cass. n. 7948 del 2011; Cass. n. 24349 del 2006; Cass. n. 3944 del 2005; Cass. n. 444 del 2003).

Trattandosi di una decisione che e’ il frutto di selezione e valutazione di una pluralita’ di elementi la parte ricorrente, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata, non puo’ limitarsi ad invocare una diversa combinazione di detti elementi ovvero un diverso peso specifico di ciascuno di essi, ma deve piuttosto denunciare l’omesso esame di un fatto, ai fini del giudizio di proporzionalita’, avente valore decisivo, nel senso che l’elemento trascurato avrebbe condotto ad un diverso esito della controversia con certezza e non con grado di mera probabilita’ (Cass. n. 20817 del 2016); invece il (OMISSIS) si limita a valorizzare taluni elementi che non sarebbero stati correttamente valutati dai giudici territoriali in luogo di altri, ma alcuno di detti fatti puo’ ritenersi autonomamente decisivo nel senso sopra specificato, sicche’ le doglianze in proposito nella sostanza prospettano una generica rivisitazione del merito, evidentemente non consentita in questa sede, perche’ questa Corte puo’ sindacare ma non sostituire il giudizio di fatto correttamente espresso dai giudici al cui dominio e’ istituzionalmente riservato.

5.- Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Poiche’ il ricorso per cassazione risulta nella specie proposto in data 6 giugno 2014 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 3.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis

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