cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 7 ottobre 2015, n. 20082

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2278/2013 proposto da:

(OMISSIS) c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A. c.f. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 961/2012 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 16/10/2012 R.G.N. 496/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2015 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con sentenza del 16 ottobre 2012, la Corte d’Appello di Ancona, confermava la decisione con cui il Tribunale di Ancona aveva rigettato la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti dell’ (OMISSIS) S.p.A., sua datrice di lavoro, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimita’ del Licenziamento disciplinare intimatogli, per aver, nel suo ruolo di capo piazzale della raffineria, agevolato, risultando dunque complice degli autori, la sottrazione di carburante consumata attraverso la fraudolenta alterazione della tara dell’autocisterna.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto tempestiva e dettagliata la contestazione disciplinare, utilizzabile a fini probatori anche perche’ non contestata e, comunque, acquisibile in base ai poteri di ufficio del giudice, la documentazione prodotta dalla Societa’ su supporti contenenti le videoregistrazioni filmate, probanti le dichiarazioni testimoniali finalizzate all’identificazione del (OMISSIS), esclusa, di conseguenza l’inattendibilita’ dei testi e l’illegittimita’ del controllo occulto, comprovata la circostanza della partecipazione del (OMISSIS) alla perpetrazione dell’illecito, rilevante sul piano penale, sul quale e’ pienamente emersa la responsabilita’ del (OMISSIS), ma altresi’ disciplinare, ponendosi in contrasto con precise direttive aziendali, aggravato dal danno materiale subito dalla Societa’, e tale da incidere, aldila’ dell’assenza di precedenti disciplinari, sul vincolo fiduciario che connota in particolare il ruolo assegnato al (OMISSIS) cosi’ da risultare sanzionabile ai sensi della disciplina contrattuale e, comunque, in base alla previsione legale di cui all’articolo 2119 c.c..

Per la cassazione di tale decisione ricorre il (OMISSIS), affidando l’impugnazione a undici motivi, cui resiste, con controricorso, la Societa’.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

I primi tre motivi della proposta impugnazione, tutti rubricati dal ricorrente con riferimento alla violazione e falsa applicazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 7, articoli 2106 e 2119 c.c., nonche’ al vizio di motivazione, sono tutti intesi a censurare la pronunzia di rigetto da parte della Corte territoriale delle eccezioni volte ad evidenziare l’illegittimita’ formale della contestazione disciplinare ricevuta dal ricorrente, con specifico riguardo all’inosservanza, rispettivamente, dei principi di tempestivita’, specificita’ ed immutabilita’ della contestazione stessa. Si tratta, tuttavia, di motivi che risolvendosi, aldila’ delle denunciate violazioni di legge, nella lamentata erroneita’ dell’iter logico giuridico in base al quale la Corte medesima e’ pervenuta al convincimento dell’infondatezza in fatto delle proposte eccezioni, devono ritenersi inammissibili, dal momento che la denuncia di un vizio di motivazione non e’ piu’ consentita alla luce della modifica dell’articolo 360, n. 5, intervenuta a seguito della novella introdotta con il Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito nella Legge n. 134 del 2012, risultando, pertanto, precluso a questa Corte il vaglio delle ragioni in fatto poste a base del convincimento del giudice del merito.

Il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo, che gia’ avendo riferimento alla rubrica sotto la quale sono posti si prospettano l’uno lo sviluppo dell’altro, per recare il primo la denuncia della violazione e falsa applicazione degli articoli 416, 421 e 437 c.p.c., il secondo la medesima denuncia cui si aggiunge quella della violazione e falsa applicazione dell’articolo 2712 c.c. e del vizio di motivazione, il terzo ancora la denuncia della violazione e falsa applicazione dell’articolo 2712 c.c., cui si aggiunge quella della violazione e falsa applicazione dell’articolo 244 c.p.c. e dell’articolo 8 CEDU, l’ultimo la denuncia di conseguenti vizi dell’iter logico valutativo seguito dalla Corte territoriale, sono anch’essi unitariamente intesi a confutare la correttezza dell’apprezzamento compiuto dalla Corte medesima in ordine al materiale istruttorio attraverso il quale la stessa e’ pervenuta all’identificazione del ricorrente quale persona coinvolta nell’illecito contestato. E cio’, in particolare, per aver la Corte ritenuto utilizzabili a fini probatori le riproduzioni filmate acquisite in copia agli atti e visionate nel corso del giudizio, nonostante il disconoscimento, da ritenersi tempestivo, da parte del ricorrente, della loro autenticita’ e comunque della loro corrispondenza agli originali di quelle riproduzioni filmate, una realizzata da societa’ specializzata incaricata ai fini dell’indagine interna dall’odierna resistente e l’altra dalla polizia giudiziaria in sede di indagine penale attinente ai medesimi fatti e allagati agli atti del relativo procedimento nonche’ ammissibile, per averne erroneamente escluso il carattere valutativo e attendibile la deposizione del teste che attraverso la visione di tali copie dei filmati era pervenuto all’identificazione personale del ricorrente, nonostante, ancora una volta, la negazione da parte del ricorrente del riconoscimento effettuato, dal teste, valutata irrilevante ed, anzi, in presenza del rifiuto opposto dal ricorrente al sottoporsi a rilievi fotosegnaletici ed antropometrici, rafforzativa del valore probatorio della testimonianza.

Anche tali motivi si rivelano inammissibili.

Decisive a riguardo appaiono le argomentazioni, non scalfite dalle censure sollevate dal ricorrente con gli illustrati motivi, esposte in motivazione dalla Corte territoriale che, da un lato, escludono la fondatezza della contestazione relativa alla utilizzabilita’ processuale dei filmati, in relazione ai poteri istruttori di ufficio di cui all’articolo 421 c.p.c., tali da consentire al giudice del lavoro di ammettere in qualsiasi momento la parte alla regolarizzazione e disporre l’acquisizione anche di documenti, purche’ indicati a sostegno di fatti ritualmente allegati ed essenziali ai fini della ricerca della verita’ materiale, dall’altro, assumono l’ammissibilita’ e l’attendibilita’ della deposizione recante l’identificazione personale del ricorrente vertendo questa su di un fatto oggettivo quale il riconoscimento della persona e dei luoghi in cui questa si trovava (e non certo della situazione o dell’accadimento che lo vede coinvolto nella contingenza filmata, sicche’ del tutto logicamente la Corte ha escluso la rilevanza dell’assenza del teste dal luogo di lavoro nella giornata cui il filmato si riferiva), a conoscenza diretta del teste medesimo la cui riscontrabilita’ era favorita dalla affermata e qui non contestata buona qualita’ delle immagini, ammissibilita’ ed attendibilita’ che valgono a sostenere sotto il profilo logico e giuridico l’irrilevanza ritenuta dalla Corte territoriale della generica negazione dell’effettuato riconoscimento non sorretta dalla spontanea offerta di riscontro oggettivo.

Gli ultimi quattro motivi, l’ottavo, il nono, il decimo e l’undicesimo, con i quali il ricorrente denuncia rispettivamente la violazione e falsa applicazione degli articoli 1175 e 2106 c.c., nonche’ il vizio di motivazione, la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., della Legge n. 300 del 1970, articolo 7, degli articoli 2106 e 2119 c.c., in una con il vizio di motivazione, la violazione e falsa applicazione ancora della Legge n. 300 del 1970, articolo 7, degli articoli 2106 e 2119 c.c., la violazione e falsa applicazione nuovamente dell’articolo 116 c.p.c., sono, invece, ma sempre unitariamente, intesi a censurare l’erroneita’ della pronunzia della Corte dichiarativa della legittimita’ dell’irrogata sanzione espulsiva, tuttavia sempre sul presupposto di quanto dedotto nei precedenti motivi circa l’irritualita’ ed inattendibilita’ dell’accertamento relativo alla personale responsabilita’ del ricorrente nella perpetrazione dell’illecito disciplinare, la cui qualificazione in tali termini non e’ piu’ revocabile in dubbio, non avendo qui il ricorrente espressamente censurato il capo della sentenza che sancisce l’inclusione nel regolamento aziendale del divieto di stazionamento sull’area di carico durante la pesatura degli automezzi, comportamento da cui si assume essere derivata l’alterazione della tara funzionale al perpetrato furto del GPL.

Cio’ e’ sufficiente a ritenerne l’infondatezza, in quanto, muovendo da quel presupposto ineccepibile e, dunque, definitivo, la pronunzia della Corte territoriale risulta conforme a diritto e congrua sul piano logico, laddove ritiene la riferibilita’ al ricorrente dell’illecito, correttamente valutando la gravita’ della condotta con riguardo al profilo oggettivo e soggettivo della stessa, alla sua inerenza alle mansioni svolte, alla posizione gerarchica e funzionale del lavoratore e derivandone, ai sensi dell’articolo 2119 c.c., legittimamente assunto come rilevante in se’ anche a prescindere dalla sussumibilita’ del fatto in una delle fattispecie astratte incluse nel codice disciplinare di cui al contratto collettivo applicabile, l’irrimediabile lesione del vincolo fiduciario.

Il ricorso va, dunque, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta, il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi oltre accessori di legge.

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