Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 6 settembre 2016, n. 17637

La timbratura irregolare del cartellino da parte del dipendente Asl legittima il licenziamento

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 6 settembre 2016, n. 17637

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi – Presidente
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11863/2014 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE (OMISSIS) gia’, AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE (OMISSIS) C.F. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), (AVVOCATURA AZIENDALE) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9935/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/12/2013, R.G. N. 2875/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);
udito l’avvocato (OMISSIS) e (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Roma, confermando la sentenza del Tribunale di Roma, rigettava l’impugnazione dei provvedimenti di sospensione dal servizio e di licenziamento adottati dall’Azienda Unita’ Sanitaria Locale (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) per essersi lo stesso assentato dal servizio pur avendo fatto risultare la sua presenza mediante timbratura, in entrata ed in uscita, del cartellino marcatempo.
A base del decisum la Corte del merito poneva innanzitutto il rilievo secondo il quale l’allegata non volontarieta’ del comportamento a causa di malattia costituiva un fatto non dedotto nel ricorso di primo grado e come tale era da considerarsi inammissibile con conseguente non necessita’ di sospendere il processo sino alla definizione del procedimento penale nel quale era sta disposta perizia per accertare la capacita’ d’intendere e volere del (OMISSIS) al momento del fatto. Riteneva, poi, la predetta Corte, corretto il comportamento dell’ASL (OMISSIS) che aveva fatto decorrere gli effetti della sospensione e del licenziamento dalla data del rientro dalla malattia. Assumeva, inoltre, la Corte distrettuale l’irrilevanza delle addotte ragioni giustificative del comportamento addebitato non avendo il (OMISSIS) richiesto autorizzazioni per assentarsi dal servizio per prestare assistenza ai genitori ed essendosi allontanato dal luogo di lavoro dopo avere falsamente attestato la sua presenza attraverso la timbratura del cartellino marcatempo in entrata ed in uscita, comportamento questo integrante la previsione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 ter, trattandosi di falsa attestazione della presenza in servizio con modalita’ fraudolenta.
Avverso questa sentenza il (OMISSIS) ricorre in cassazione in ragione di quattro censure, illustrate da memoria, cui resiste con controricorso l’Azienda intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente,deduce vizio di motivazione e sostiene che la Corte del merito non ha ben valutato tutti i fatti dedotti nel giudizio relativi al suo stato d’incapacita’ ed in particolare alla relazione del dott. (OMISSIS).
Con la seconda censura il ricorrente, denuncia ex articolo 360, n. 3, la “indebita reiezione dell’istanza di sospensione del presente giudizio per pregiudizialita’ rispetto a quello penale in violazione dell’articolo 295 c.p.c., e articolo 211 disp. att. c.p.p..
Le due censure che in quanto strettamente connesse dal punto di vista logico giuridico vanno trattate unitariamente, non possono trovare accoglimento.
Preliminarmente va rilevato che alla stregua dell’orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte la riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U. 7 aprile 2014 n. 8053).
Tanto comporta che la censura in esame con la quale si denuncia sostanzialmente un’ “incompletezza, incongruita’ e contraddittorieta’” della motivazione non e’ scrutinabile in questa sede di legittimita’ non senza considerare che la sentenza impugnata sotto il profilo in esame non presenta alcuna anomalia motivazionale nei sensi sopra indicati.
A tanto aggiungasi che tutte le deduzioni in ordine alle quali parte ricorrente denuncia una insufficiente motivazione attengono ad allegazioni avvenute in grado di appello e che come tali sono irrilevanti ai fini, appunto,della ritenuta novita’ della questione afferente la non volontarieta’ del comportamento per malattia mentale.
Ne’ il mero richiamo alla relazione del dott. (OMISSIS) vale a superare la non tempestiva deduzione del fatto di cui trattasi quale ragione integrante uno specifico profilo d’impugnazione del licenziamento ritenuto dalla Corte del merito non denunciabile per la prima volta in appello.
Conseguentemente non potendo trovare ingresso, come asserito dalla Corte del merito senza alcuna censura sul punto, in grado di appello il profilo in parola in quanto diverso da quelli specifici posti a base, nel ricorso introduttivo del giudizio, delle impugnazioni dei provvedimenti disciplinari, correttamente detta Corte ha escluso la necessita’ della invocata sospensione del processo civile sino alla definizione del procedimento penale nel quale era stata disposta perizia per accertare la capacita’ d’intendere e volere del (OMISSIS) al momento del fatto.
Con la terza critica il (OMISSIS) assume “l’illegittimita’ dei provvedimenti di sospensione e di licenziamento benche’ con efficacia prorogata al momento del rientro in servizio del dott. (OMISSIS) e mancata applicazione delle norme poste dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 41, comma 2, lettera e ter”.
Sostanzialmente il ricorrente prospetta che l’ASL alla scadenza del periodo di congedo avrebbe dovuto sottoporre il dott. (OMISSIS) a visita medica d’idoneita’ specifica ai sensi del denunciato Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 41, comma 2, lettera e) ter.
La critica e’ inammissibile.
La questione infatti e’ da considerarsi nuova e, quindi, inammissibile, posto che non risulta trattata in alcun modo nella sentenza impugnata ed il ricorrente, in violazione del principio di specificita’ del ricorso ex articolo 366 c.p.c., n. 6, e articolo 369 c.p.c., n. 4, non ha indicato in quale atto del giudizio precedente ha dedotto siffatta questione ed in quali termini (Cass. 2 aprile 2004 n. 6542, Cass. Cass. 21 febbraio 2006 n.3664 e Cass. 28 luglio 2008 n. 20518).
Ne’ puo’ sottacersi che l’eventuale violazione da parte dell’ASL della denunciata norma non puo’ certo incidere sulla validita’ dei provvedimenti disciplinari adottati la cui legittimita’ non e’ condizionata, nella specie, dalla eventuale violazione della richiamata normativa.
Con l’ultimo motivo il ricorrente deduce violazione ed erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 quater, e dell’articolo 8, comma 11, lettera a) e f) del CCNL del personale della dirigenza medica e veterinaria del 6 maggio 2010.
Prospetta il ricorrente che nessuna delle ipotesi contemplate dal richiamato Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 quater, a differenza di quanto affermato dalla Corte di Appello, e’ configurabile nella fattispecie e la denunciata normativa contrattuale presuppone l’intenzionalita’ del comportamento.
La censura e’ infondata.
Il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 quater, per quello che interessa in questa sede, dispone che:
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita’ fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per piu’ di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione; omissis.
Al riguardo va rilevato che, per quanto riguarda la timbratura del cartellino marcatempo, correttamente la Corte del merito ha ritenuto ricorrente nella specie l’ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio con modalita’ fraudolente, considerato che la timbratura del cartellino marcatempo in entrata ed in uscita non corrispondente alla reale situazione di fatto costituisce certamente una modalita’ fraudolenta giacche’ la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza costituisce condotta fraudolenta oggettivamente idonea ad indurre in errore l’amministrazione datore di lavoro circa la presenza effettiva sul luogo di lavoro e integra il reato di truffa aggravata ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili (Cass. pen. n. 8426 del 2014).
La rilevata estraneita’ del profilo della intenzionalita’ del comportamento rende non conferente la critica concernente la violazione della norma contrattuale collettiva.
In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza. Si da’ atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.

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