Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 ottobre 2016, n. 19916

Ai dipendenti comunali distaccati presso il locale tribunale non spetta l’indennità di amministrazione, ex indennità giudiziaria, prevista dal Ccnl Ministeri per i dipendenti della Giustizia perché «il rapporto di lavoro con l’ente distaccato non viene meno, né tampoco muta per effetto del distacco o del comando la sua regolamentazione a livello legale e/o contrattuale».

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 5 ottobre 2016, n. 19916

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente
Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere
Dott. TRIA Lucia – Consigliere
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2UH59/1011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VTA POMPONIO LETO 2, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro oro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENEALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12 ope legis;

– controricorrente –

avverso la 4368/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/08/2010 r.g.n. 1250/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I signori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), dipendenti del Comune di Torre Annunziata, temporaneamente distaccati presso gli uffici del locale Tribunale avevano convenuto in giudizio il Ministero della Giustizia per ottenerne la condanna al pagamento della indennita’ giudiziaria di cui alla L. n. 221 del 1988, divenuta indennita’ di amministrazione dal 1.6.1995 in virtu’ dell’articolo 34 del CCNL 1994/1997 per il personale del comparto Ministeri. Tanto sulla premessa di avere svolto, dal 1998 al 31.12.2002, compiti attinenti al funzionamento della giustizia.

2. La Corte di Appello di Salerno, con la sentenza n. 4368 del 2010 ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva respinto le domande, sulla scorta delle considerazioni che seguono:

l’indennita’ giudiziaria, prevista dalla L. n. 221 del 1988, in favore del personale dirigente e delle qualifiche equiparate delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie e delle qualifiche funzionali dei ruoli di detti uffici, e’ stata oggetto di nuova disciplina da parte dell’articolo 34 del CCNL compatto Ministeri ed aveva assunto la denominazione di Indennita’ di amministrazione

la circostanza che l’articolo 19, comma 2, il CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali del 2002-2006 avesse previsto che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale distaccato a prestare servizio presso altri enti, amministrazioni o aziende nell’interesse dell’ente titolare del rapporto di lavoro restassero a carico dell’ente medesimo non aveva alcun rilievo ai fini della soluzione della vicenda dedotta giudizio, posto che essa era applicabile solo al biennio economico 2002-2003 e che analoga previsione non era contenuta nel CCNL del compatto ministeri; che nella disciplina della struttura del trattamento economico, relativamente alla voce indennita’ di amministrazione mancava la previsione “ove spettante” l’effettivo svolgimento delle funzioni connesse al funzionamento degli uffici giudiziari non aveva alcun rilievo per il riconoscimento del diritto azionato dai ricorrenti, ostandovi la previsione di cui al Decreto Legislativo n. 29 del 1993, articolo 49, poi trasfuso nel Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 45, e rilevando, di contro, il fatto che l’indennita’ di amministrazione era prevista solo in favore dei dipendenti, appartenenti al compatto dei Ministeri, dovendo escludersi l’ultrattivita’ delle norme di legge abrogate.

3. Avverso detta sentenza (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a 2 motivi, al quale ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia.

I motivi di ricorso.

4. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 45, e degli articoli 34 e 43 del CCNL del compatto Ministeri del 16.5.1995 e delle norme del CCNL comparto Enti Locali del 6.7.1995 e omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

5. Richiamano i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa; deducono che il loro distacco non era avvenuto nell’interesse del Comune ma nell’interesse del Ministero della Giustizia; invocano il parere Aran n. 2157/07 del primo marzo 2007, relativo all’ambito di applicazione dell’articolo 22 del CCNL compatto Ministeri 2002-2005 e la Circolare del Ministero della Giustizia in data 22.11.2002.

6. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione della L. n. 537 del 1993, articolo 3, comma 63, e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, sostenendo che detta disposizione, introducendo il divieto di cumulo delle indennita’ erogate al dipendente pubblico, ammette la possibilita’ che questi possa percepire due indennita’ di amministrazione, una legata al rapporto di lavoro con l’ente di appartenenza e l’altra correlata all’attivita’ svolta presso l’ente di destinazione e che il lavoratore possa optare per la indennita’ piu’ conveniente. Deducono di non avere percepito dal Comune l’indennita’ di amministrazione.

Esame dei motivi.

7. I motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente, sono infondati nella parte in cui deducono violazione di legge e dei contratti collettivi richiamati in rubrica.

8. Con la L. 22 giugno 1988, n. 221, e successive modificazioni, e’ stata prevista l’indennita’ denominata “giudiziaria”, finalizzata a compensare il personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie del particolarmente intenso, delicato ed ininterrotto servizio prestato per l’esatto e ordinato funzionamento degli uffici giudiziari. E’ poi intervenuta la norma di interpretazione autentica dettata dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3, comma 59, che ha previsto che “Le disposizioni di cui alla L. 11 luglio 1980, n. 312, articolo 168, e alla L. 22 giugno 1988, n. 221, e L. 15 febbraio 1989, n. 51, si interpretano nel senso che si applicano al personale in esse espressamente previsto purche’ in servizio presso le amministrazioni contemplate dalle norme stesse”.

9. A seguito della contrattualizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolo 72, comma 3, stabili’ l’abrogazione delle disposizioni relative agli automatismi ed ai trattamenti economici accessori a favore dei dipendenti pubblici, contestualmente alla sottoscrizione dei primi contratti collettivi di settore, affidando a questi ultimi la salvezza dei trattamenti corrisposti con carattere di generalita’ e continuita’ per ciascuna amministrazione o ente. Analoga previsione e’ contenuta nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 69.

10. Conseguentemente, con l’articolo 34 del primo C.C.N.L. del comparto Ministeri, stipulato il 16 maggio 1995, l’indennita’ giudiziaria e’ confluita nella indennita’ di amministrazione, facente parte integrante del trattamento economico complessivo del personale amministrativo della giustizia (articolo 34 e All. B, Tabella 1, CCNL), ed erogata con carattere di generalita’ e continuita’. Il successivo contratto CCNL, stipulato il 16.2.1999, all’articolo 28 ha mantenuto l’indennita’ di amministrazione nell’ambito del trattamento economico accessorio, prevedendo, nell’ambito del processo di perequazione delle retribuzioni complessivamente spettanti al personale del comparto, il suo incremento, a decorrere dal 31.12.1999, nelle misure previste nell’allegata Tabella G.

11. Alle disposizioni della contrattazione collettiva sopra richiamate deve, pertanto, farsi riferimento per stabilire se ai dipendenti di enti diversi dal Ministero della Giustizia, distaccati o comandanti presso gli uffici giudiziari spetti, o meno la “nuova” indennita’ di amministrazione, diversa e distinta per struttura e finalita’ dalla indennita’ giudiziaria prevista dalla legge ormai abrogata.

12. Occorre premettere che questa Corte ha gia’ affermato che, in caso di distacco del lavoratore presso altro datore di lavoro, mentre quest’ultimo, beneficiario delle prestazioni lavorative, dispone dei poteri funzionali all’inserimento del lavoratore distaccato nella propria struttura aziendale, persistono fra distaccante e lavoratore i vincoli obbligatori e di potere – soggezione, mantenendo il distaccante, fra l’altro, i’l potere di licenziare (Cass. 7049/2007, 10771/2001).

13. E’ stato anche osservato che il “comando” o “distacco” di un lavoratore disposto dal datore di lavoro presso altro soggetto, destinatario delle prestazioni lavorative, e’ configurabile quando sussista oltre all’interesse del datore di lavoro, a che il lavoratore presti la propria opera presso il soggetto distaccatario, anche la temporaneita’ del distacco, che non richiede una predeterminazione della durata, piu’ o meno lunga, ma solo la coincidenza della durata stessa con l’interesse del datore di lavoro allo svolgimento da parte del proprio dipendente della sua opera a favore di un terzo, e che permanga in capo al datore di lavoro distaccante, il potere direttivo e quello di determinare la cessazione del distacco (Cass. 23933/2010, 17748/2009).

14. In questa prospettiva ricostruttiva, alla quale il Collegio ritiene di dare continuita’, e’ evidente che il trattamento economico dei lavoratori distaccati, che, come sopra rilevato, prima il Decreto Legislativo n. 29 del 1993, articolo 72, ed oggi il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 71, hanno riservato alla negoziazione collettiva, non potra’ che essere individuato alla luce della contrattazione collettiva di settore applicabile al rapporto di lavoro propria dell’ente distaccante, con conseguente irrilevanza delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva degli enti locali e della circostanza che l’indennita’ di amministrazione non sia stata erogata dal Comune di Torre Annunziata.

15. Il dipendente comandato o distaccato non viene, infatti, inquadrato nell’amministrazione di destinazione e il suo rapporto di lavoro con l’ente distaccato non viene meno, ne’ tampoco muta per effetto del distacco o del comando la sua regolamentazione a livello legale e/o contrattuale.

16. Deve, pertanto, escludersi la possibilita’ di contaminazione tra i trattamenti economici previsti da eventuali diverse discipline negoziali di settore, come e’ desumibile anche dal fatto che il Decreto Legislativo n. 29 del 1993, articolo 73 commi 1, 3, 4, 5 e 6 bis, come successivamente modificato, ed oggi corrispondente per contenuto all Decreto Legislativo n. 165 del 2001, rt. 70, pone, al comma 12, a carico dell’ente che utilizza il personale di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l’onere relativo al solo trattamento economico fondamentale.

17. E’ irrilevante la natura delle mansioni e dei compiti svolti dai lavoratori dipendenti di enti diversi dal Ministero della Giustizia ed ivi distaccati, o comandati, ai fini del riconoscimento della indennita’ di amministrazione, prevista dall’articolo 34 del CCNL comparto ministeri per i lavoratori dipendenti del Ministero della Giustizia e, successivamente, dall’articolo 28 del CCNL DEL 16.2.1999.

18. L’indennita’ e’, infatti, correlata alla specifica posizione ordinamentale dei dipendenti del Ministero della Giustizia, diversa e distinta, per effetto della disciplina legale e contrattuale, da quella del personale proveniente da enti diversi (nella specie il Comune di Torre Annunziata), che ha uno stato giuridico ed economico totalmente diverso, in ragione della fonte della sua regolazione, legale e/o contrattuale (Corte Cost. 92/93; Cass. SSUU 12543/1998 e 49/1999; Cass. 7724/2012, 27885/2009).

19. Infine, il Collegio osserva che l’articolo 22 del CCNL 2002-2005 del comparto Ministeri si limita a prevedere che nei casi di assegnazione temporanea presso altra amministrazione del medesimo comparto, ai sensi dell’articolo 4, del CCNL del 16 maggio 2001, al personale viene corrisposta l’indennita’ di amministrazione nella misura spettante presso l’amministrazione di destinazione e non contiene alcuna previsione in relazione al personale distaccato che lavori alle dipendenze di amministrazioni appartenenti a comparti diversi da quelli dei Ministeri.

20. Sono inammissibili i profili di censura con i quali si imputa alla Corte territoriale l’insufficiente ovvero l’omessa motivazione su “un punto decisivo” della controversia, posto che l’articolo 360 c.p.c., (nella parte in cui prevedeva l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia) e’ stato modificato dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, applicabile “ratione temporis” in quanto la sentenza impugnata e’ stata pubblicata il 5.8.2010, nel senso, appunto, che l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve riguardare un fatto controverso e decisivo. La modifica non puo’ essere ritenuta puramente formale e priva di effetti: il fatto di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, e’ percio’ un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex articolo 2697 c.c. (cioe’ un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo) o anche, secondo parte della dottrina e giurisprudenza, un fatto secondario (cioe’ un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purche’ controverso e decisivo (ex multis Cass. 16655/2011).

21. Va anche rilevato che, in violazione dell’articolo 366 c.p.c., n. 4, i ricorrenti non hanno indicato quali siano i fatti in relazione ai quali la motivazione si assume omessa ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

22. Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va respinto.

23. Le spese del giudizio di legittimita’ vanno compensate avuto riguardo alla evoluzione del quadro normativo e contrattuale di riferimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Dichiara la compensazione delle spese del giudizio di legittimita’.

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