Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 4 ottobre 2016, n. 19800

La parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell’ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell’ingiunzione, non ha valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, in cui il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui, di conseguenza, incombono i relativi oneri probatori

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 4 ottobre 2016, n. 19800

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto nello studio dell’Avv. (OMISSIS) in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 904/12 pubblicata in data 3 agosto 2012;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 14 settembre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. – Su conforme richiesta dell’avv. (OMISSIS) il Tribunale di Cosenza ingiunse ad (OMISSIS) il pagamento dell’importo di Euro 20.284,22 oltre accessori, a titolo di compenso per le prestazioni di assistenza professionale indicate dalla parcella opinata dal competente Consiglio dell’ordine.

Il (OMISSIS) propose opposizione, con atto di citazione notificato il 17 maggio 2002, sostenendo di aver gia’ versato al (OMISSIS) l’importo di Lire 64.000.000, pattuito con lo stesso, e spiego’ riconvenzionale per ottenere la restituzione dell’importo di Euro 14.318,38, pari alla differenza in eccesso fra il compenso versato e quello ritenuto congruo in sede di opinamento, in quanto oggetto di pagamento indebito.

Si costitui’ il (OMISSIS) affermando che i pagamenti citati dall’opponente si riferivano a diverse prestazioni salvo che per Lire 12.000.000, correttamente imputati ad anticipazione e portati in parcella in detrazione.

Con sentenza del 20 aprile 2006 il Tribunale di Cosenza respinse l’opposizione e la domanda riconvenzionale, confermando il decreto opposto.

2. – (OMISSIS) ha appellato la sentenza chiedendone l’integrale riforma, senza riproporre la propria domanda riconvenzionale; il (OMISSIS) si e’ costituito e ha chiesto il rigetto del gravame.

2.1. – La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza in data 3 agosto 2012, ha accolto l’impugnazione revocando il decreto ingiuntivo.

Ha osservato al riguardo la Corte territoriale che il (OMISSIS) con l’atto di citazione in opposizione aveva non solo eccepito l’avvenuto pagamento di quanto di spettanza del proprio difensore, ma altresi’ contestato che costui avesse effettivamente svolto le attivita’ richiamate in parcella, negando alcun valore probatorio a quest’ultimo documento, e che il (OMISSIS) avrebbe pertanto dovuto provare specificamente e dettagliatamente l’attivita’ svolta.

Ha rilevato quindi la Corte distrettuale che la documentazione offerta da quest’ultimo non era utilizzabile, perche’ prodotta dopo la scadenza dei termini fissati dall’articolo 184 c.p.c., vigente ratione temporia; e che, per il resto, la prova orale espletata era del tutto ininfluente, riferendosi all’attivita’ difensiva pregressa che l’opposto aveva invocato a giustificazione dei pagamenti addotti dall’opponente;

conseguentemente, ha ritenuto assolutamente non provato il credito oggetto di ingiunzione.

3. – Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), con atto notificato il 15 marzo 2013, sulla base di un unico motivo.

L’intimato non ha svolto difese.

Il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa in prossimita’ dell’udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione degli articoli 115, 116 e 167 c.p.c., e articolo 2697 c.c., assumendo che la Corte d’appello avrebbe violato il consolidato principio secondo cui in tema di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali il creditore e’ dispensato dalla prova dei fatti allegati a sostegno della domanda ove questi non siano contestati dal debitore. Rileva che nella specie il (OMISSIS) non aveva contestato l’effettivita’ e la consistenza delle prestazioni eseguite in suo favore, limitandosi a sostenere di aver gia’ estinto la relativa obbligazione di pagamento, tanto da proporre domanda riconvenzionale per la restituzione della differenza fra quanto versato e l’importo liquidato in parcella, con atteggiamento di chiaro significato ricognitivo.

1.1. – Il motivo e’ infondato.

La Corte d’appello – attenendosi al medesimo principio richiamato dal ricorrente – ha rilevato, riportando alcuni stralci dell’atto di citazione, che nella specie l’opponente aveva contestato anche l’esecuzione delle prestazioni.

Di piu’, e con riguardo al tenore delle contestazioni, ha operato – secondo la disciplina ratione temporis applicabile, anteriore alla sostituzione dell’articolo 115 c.p.c., operata dalla L. n. 69 del 2009 – un condivisibile richiamo al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui in tema di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell’ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell’ingiunzione, non ha – costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista – valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex articolo 2697 c.c., ove vi sia contestazione da parte dell’opponente in ordine all’effettivita’ ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all’applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste. Al fine, inoltre, di determinare il suddetto onere probatorio a carico del professionista e di investire il giudice del potere-dovere di verificare la fondatezza della contestazione mossa dall’opponente, non e’ necessario che quest’ultima abbia carattere specifico, essendo sufficiente anche una contestazione di carattere generico (cfr. Cass., Sez. 2, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass., Sez. 2, 15 febbraio 2010, n. 3463).

2. – Il ricorso e’ rigettato.

Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo l’intimato svolto attivita’ difensiva in questa sede.

3. – Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto l’articolo 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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