Corte di Cassazione, sezioni unite civile, ordinanza 3 ottobre 2016, n. 19678

Le controversie concernenti i provvedimenti emessi dall’Autorita’ per le Garanzie nelle Comunicazioni, relativi alle spese di funzionamento dell’Autorita’ stessa finanziate dal mercato di competenza (ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 133, lettera L

Suprema Corte di Cassazione

sezioni unite civile

ordinanza 3 ottobre 2016, n. 19678
 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f.
Dott. DI AMATO Sergio – Presidente Sezione
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Presidente Sezione
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22395/2015 proposto da:

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 22395/2015 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di ROMA;

udito l’avvocato (OMISSIS);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/07/2016 dal Presidente Dott. ANGELO SPIRITO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto DE AUGUSTINIS, il quale conclude perche’ sia affermata la giurisdizione amministrativa ed il ricorso sia rigettato.

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che:

attraverso una serie di deliberazioni, l’AGCOM chiese alla societa’ (OMISSIS) il pagamento dei contributi previsti dall’articolo 1, comma 65, della legge 26 dicembre 2005, n. 266, relativamente alle annualita’ 2006, 2007, 2008, 2009, 2010;

il TAR Lazio (ord. 4584 del 22 maggio 2012) – innanzi al quale le menzionate ordinanze erano state impugnate – sospese il giudizio in attesa della decisione pregiudiziale attraverso la quale la Corte di giustizia dell’Unione Europea era chiamata a decidere sulla legittimita’ delle disposizioni normative italiane in materia, alla luce delle direttive comunitarie (in particolare, la n. 20 del 2002 CE, relativa alla commisurazione del contributo ai costi di regolamentazione in funzione di costi e ricavi attinenti alla stessa attivita’);

con la sentenza del 18 luglio 2013 la Corte di Giustizia stabili’ che il contributo in questione debba essere rigorosamente destinato a coprire i costi connessi all’attivita’ di regolamentazione in via preventiva, secondo i principi di proporzionalita’, obiettivita’ e trasparenza;

costituitasi in sede di riassunzione, l’AGCOM ha proposto istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, dubitando che ricorra quella amministrativa ed ipotizzando quella ordinaria o tributaria, in considerazione del fatto che l’Autorita’ chiede l’adempimento dell’obbligazione di pagamento di danaro legislativamente prevista e che al contributo in questione potrebbe essere riconosciuta natura di tributo;

osserva che:

a norma dell’articolo 133, lettera L, del CPA (Decreto Legislativo n. 104 del 2010) sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d’Italia, dagli Organismi di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articoli 112 bis, 113 e 128 duodecies, dall’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorita’ istituite ai sensi della L. 14 novembre 1995, n. 481, dall’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrita’ della pubblica amministrazione, dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, comprese le controversie relative ai ricorsi avverso gli atti che applicano le sanzioni ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 326”;

la disposizione normativa in questione devolve inequivocabilmente alla giurisdizione del GA “tutti i provvedimenti” delle menzionate istituzioni (tra le quali, appunto, l’AGCOM), con categorica esclusione dei soli provvedimenti “inerenti ai rapporti di impiego privatizzati”;

la deliberazione dell’AGCOM (n. 550/10/CONS del 21 ottobre 2010) – della quale la societa’ menzionata chiede al TAR Lazio l’annullamento – reca la “Diffida alla societa’ (OMISSIS) spa concernente la misura e le modalita’ di versamento del contributo dovuto all’Autorita’ per le Garanzie nelle Comunicazioni per gli anni 2006-2007-2008-2009-2010” e come tale concreta uno di quei provvedimenti che il menzionato articolo 133, lettera l, devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo;

per altro verso, l’impossibilita’ di identificare il contributo in questione (destinato, come s’e’ visto, al funzionamento dell’Autorita’) come un “tributo”, consente agevolmente di escludere la devolvibilita’ delle relative controversie al giudice tributario;

puo’ essere, pertanto, affermato il principio in ragione del quale: “le controversie concernenti i provvedimenti emessi dall’Autorita’ per le Garanzie nelle Comunicazioni, relativi alle spese di funzionamento dell’Autorita’ stessa finanziate dal mercato di competenza (ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 133, lettera L”.

la novita’ della questione consiglia l’intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio per il regolamento di giurisdizione.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio per il regolamento di cassazione.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *