Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 gennaio 2018, n. 88. Non è antisindacale la modifica dell’orario di lavoro senza consultare la delegazione sindacale se si tratta solo della fase esecutiva di un accordo più ampio già raggiunto

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I due motivi essendo strettamente connessi vanno esaminati congiuntamente ed appaiono infondati.
La Corte di appello ha ritenuto di dover interpretare l’articolo 32 del CCNL alla luce di quanto in via generale previsto dall’articolo 5 del detto contratto (riprodotto a pag. 21 del ricorso) che recita” in relazione all’articolo 1 CCNL le Parti nell’assumere il consenso quale obiettivo ed elemento qualificante a diversi livelli, consentono di adottare un sistema di informazione e consultazione con lo scopo di arricchire in ambito non negoziale i comuni contenuti di conoscenza. Il predetto sistema di informazione e consultazione si articolera’ secondo procedure che abbiano luogo con tempi, modalita’ e contenuti e ai livelli di Direzione aziendale e Rappresentanza dei lavoratori di seguito indicati: livello nazionale… livello regionale… livello di unita’ produttiva”. Certamente l’articolo 32 che stabilisce i doveri di informazione sui turni di lavoro non puo’ che essere coordinato, come affermato del tutto logicamente nella sentenza impugnata, con questa disposizione di ordine generale che disciplina le relazioni sindacali e che riguardo il livello di Unita’ produttiva stabilisce in caso che i nuovi regimi di orario abbiano gia’ formato oggetto di specifico accordo una mera informativa (pacificamente rispettata) con onere della Delegazione sindacale di formulare entro cinque giorni di richiede un incontro (richiesta pacificamente non avanzata). Per la Corte di appello, essendo intervenuto Accordo tra le parti sociali, era necessaria l’informativa ma non una consultazione vera e propria. Ora tale interpretazione sistematica delle norme contrattuali appare corretta e non violativa dei canoni di interpretazione dei contratti, posto che se era gia’ intervenuto un Accordo che dava concretezza alla procedura generale di cui all’articolo 5 l’onere di mera informativa (salvo consultazione su richiesta) sembra quello effettivamente previsto per casi consimili come stabilisce chiaramente l’articolo 5 al punto e) e come appare razionale visto che sarebbe superflua una consultazione su una modifica gia’ accettata che potrebbe anche portare a rimettere in gioco convergenze tra le parti sociali una volta realizzate. Sul punto parte ricorrente nella seconda parte del primo motivo e nel secondo motivo avanza la tesi per cui nessun Accordo era in realta’ intervenuto tra le parti, sicche’ l’articolo 5 non poteva portare alla soluzione interpretativa adottata dalla Corte territoriale. Ma non solo la Corte di appello ha accertato che un Accordo era stato raggiunto (la sentenza impugnata sembra dare la circostanza come pacifica) ma lo stesso ricorrente a pag. 37 del ricorso allude ad un Accordo relativo ad alcune modifiche orarie (contestandone l’idoneita’, mentre controparte l’ha richiamato nel controricorso giudicandolo pertinente) senza pero’ produrlo o riprodurlo nella sua interezza con chiara violazione dell’articolo 369 c.p.c.. Dagli stralci riprodotti a pagg. 35-36-37 del ricorso emergono numerosi riferimenti alla definizione di un Accordo come “verbale di Accordo”, “attuazione del presente Accordo”, “in ossequio all’Accordo”, il che appare coerente con l’accertamento compiuto dalla Corte di appello: pertanto i motivi non dimostrano l’infondatezza dell’accertamento di fatto da parte dei Giudici di appello che hanno ritenuto invece sussistente ed idoneo l’Accordo siglato tra le parti si da legittimare una mera informativa riguardo la modifica degli orari posto che si trattava solo di una fase esecutiva di un Accordo gia’ raggiunto (salvo reazione della Delegazione sindacale che non si e’ avuta).
Pertanto va rigettato il ricorso. Le spese di lite del giudizio di legittimita’ – liquidate come al dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrete al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonche’ in Euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.

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