Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 4 gennaio 2018, n. 39. lle selezioni per l’accesso alla professione forense al criterio dell’anonimato delle prove scritte può corrispondere un criterio diverso da quello di estrazione a sorte di domande predeterminate

Alle selezioni per l’accesso alla professione forense al criterio dell’anonimato delle prove scritte può corrispondere un criterio diverso da quello di estrazione a sorte di domande predeterminate, quale quello della libera espressione di ciascun commissario nella formulazione delle domande da porre al candidato.

Sentenza 4 gennaio 2018, n. 39
Data udienza 21 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2736 del 2015, proposto dal Ministero della giustizia, in persona del Ministro in carica p.t, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via (…)
contro
Da. Al. Ok., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Lombardia – Milano, Sezione III, n. 600 del 2 febbraio 2015, concernente giudizio di insufficienza alla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la memoria difensiva della parte appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2017 il Cons. Giovanni Sabbato e udito l’avv.to dello Stato Gu.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

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