Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 4 gennaio 2018, n. 39. lle selezioni per l’accesso alla professione forense al criterio dell’anonimato delle prove scritte può corrispondere un criterio diverso da quello di estrazione a sorte di domande predeterminate

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FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dal giudizio di mancato superamento, da parte del signor Da. Al. Ok., della prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, sessione 2012, in considerazione del punteggio insufficiente (160) conseguito (cfr. verbale del 10 ottobre 2013 della III sotto commissione per gli esami di avvocato costituita presso la Corte di Appello di Milano).
2. L’impugnata sentenza – T.a.r. per la Lombardia – Milano, Sezione III, n. 600 del 2 febbraio 2015 – ha accolto due delle tre censure articolate con il ricorso introduttivo, con assorbimento della restante, reputando l’illegittimità del procedimento riguardante la valutazione negativa della prova orale, giacché “Dal verbale non risulta essere stato predisposto un congruo numero di argomenti per ogni materia né, tantomeno, l’avvenuta effettuazione di operazioni di sorteggio. La circostanza, del resto, non è specificamente contestata dalla amministrazione resistente”.
3. Avverso tale decisione il Ministero della giustizia ha proposto – con ricorso ritualmente notificato e depositato – un unico complesso motivo di appello (pagine 3 – 6 del gravame) deducendo, in sintesi, che:
a) la sotto commissione, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non si è autovincolata al rispetto dei suggerimenti della Commissione centrale, ma solo ai criteri di valutazione dalla stessa predisposti, come da verbale del 18.1.2013;
b) la disciplina vigente in subiecta materia (art. 17 bis del R.D. n. 37/34) non indica le concrete modalità di svolgimento della prova orale, che pertanto sono rimesse alla discrezionalità della Commissione;
c) secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato i suggerimenti resi dalla Commissione Centrale non hanno carattere vincolante.
4. Il signor Da. Al. Ok. non si è costituito in giudizio.
5. Con decreto cautelare n. 1422 del 2 aprile 2015, è stata disposta la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata e fissata, per la discussione collegiale, la camera di consiglio del 28 aprile 2015.
6. Con ordinanza n. 1835 del 29 aprile 2015, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare “Considerato l’orientamento costante della giurisprudenza cautelare sezionale in ordine al carattere non vincolante dei “suggerimenti” relativi alle modalità di svolgimento della prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV,15 aprile 2015, n. 1552 e 19 marzo 2014, n. 1199) e che nel caso di specie, comunque, la sottocommissione ha recepito i “criteri valutativi”, ossia quelli enumerati dalle lettere da a) a h) del verbale della commissione centrale, e quindi deve escludersi l’esattezza del presupposto di fatto sul quale è imperniata la sentenza gravata, posto che con ogni evidenza non rientrano tra i criteri valutativi le modalità procedimentali suggerite per lo svolgimento della prova orale, alla quale d’altro canto sono ovviamente inapplicabili le disposizioni relative allo svolgimento dei concorsi pubblici per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni; Considerato che, in relazione alla fondatezza dell’appello, e al fine di evitare spreco di attività procedimentale, non meno che l’effetto abilitante di cui all’art. 4 comma 2 bis del d.l. 30 giugno 2015, n. 115, come introdotto dall’art. 1 della legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, deve dunque accogliersi l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata; “.
7. Dopo il deposito di ulteriore memoria difensiva nell’interesse dell’appellante, all’udienza pubblica di trattazione del 21 dicembre 2017, la causa è stata riservata in decisione.
8. L’appello è fondato e deve essere accolto.

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