Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 gennaio 2018, n. 88. Non è antisindacale la modifica dell’orario di lavoro senza consultare la delegazione sindacale se si tratta solo della fase esecutiva di un accordo più ampio già raggiunto

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FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza del 9.11.2011 la Corte di appello di Roma accoglieva l’appello proposto dalle Poste avverso la sentenza resa dal Tribunale di Viterbo che aveva a sua confermato il decreto L. n. 300 del 1970, ex articolo 28, emesso dallo stesso Tribunale di dichiarazione di antisindacalita’ della condotta posta in essere dalle (OMISSIS) di modifica dell’orario di lavoro senza la consultazione delle Delegazione sindacale e conseguentemente rigettava la domanda.
2. A fondamento della propria decisione la Corte territoriale ha osservato che era stato mal interpretato l’articolo 32 del CCNL del 2007 (di cui riportava la formulazione) il cui significato andava valutato alla luce delle previsioni pattizie in relazione alle modifiche apportate ai turni di lavoro di cui all’articolo 5 del CCNL: le parti sociali avevano procedimentalizzato il sistema di informazione e consultazione con riferimento ai livelli di contrattazione nazionale, regionale e di unita’ produttiva per realizzare su ciascun livello un livello di consenso idoneo. Per realizzare tale obiettivo le parti avevano raggiunto uno specifico Accordo operante in caso di nuovi regimi di orario la cui introduzione nell’unita’ produttiva di riferimento prevedeva l’obbligo di informativa alla Delegazione sindacale cui spettava l’onere, entro i cinque giorni, di provocare – se del caso – la consultazione. La societa’ aveva rispettato l’onere di informazione, ma la Delegazione non si era attivata nel termine previsto per la consultazione. Pertanto non erano state violate le procedure contrattuali e si doveva escludere un comportamento antisindacale datoriale con conseguente rigetto della domanda.
3. Per la cassazione propone ricorso il sig. (OMISSIS) per il sindacato UGL, corredato da memoria formulando due motivi.
4. Resistono con controricorso corredato da memoria le (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi di lavoro, nonche’ la violazione dell’articolo 28 L. n. 300/1970, degli articoli 1, 2, 5 e 32 del CCNL personale non dirigente delle (OMISSIS) e della norme di interpretazione di cui all’articolo 1362 c.c. e ss., degli articoli 115 e 116 c.p.c., e dell’articolo 2697 c.c., per errata valutazione delle risultanze istruttorie e delle prove documentali. Emergeva chiaramente dalle disposizioni contrattuali, di cui la Corte di appello ha offerto un’interpretazione errata peraltro neppure letterale, un obbligo delle (OMISSIS) di provvedere alla consultazione della Delegazione sindacale o del singolo sindacato, mentre non sussisteva alcun onere di quest’ultimi di chiederla. Non era intervenuto alcun Accordo tra le parti in materia di nuovi orari di lavoro cui dare attuazione. La modifica degli orari e dei turni doveva essere oggetto di contrattazione con chiara violazione dei diritti sindacali accertabile con l’azione di cui alla L. n. 300 del 1970, articolo 28.
Con il secondo motivo si allega l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in ordine all’applicabilita’ dell’articolo 5 CCNL del 2007 posto che per la Corte di appello sarebbe intervenuto un Accordo da attuare, mai in realta’ provato.

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