Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 28 maggio 2015, n. 11067

 

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere

Dott. GHINOY Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22644-2012 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A. P.I. (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS) S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 66/2012 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 29/06/2012 R.G.N. 14/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/2015 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) conveniva in giudizio la s.p.a. (OMISSIS) innanzi al Tribunale di Trento deducendo di essere stato nominato Presidente del cd.a. il 22/12/02 e di essere stato assunto dalla societa’ in data 1/3/03 con qualifica di Direttore Generale e competenze di elevata responsabilita’. Riferiva, quindi, che, scaduto il mandato, e cessato dalla carica di presidente, con Delib. 29/6/07 il cd.a. aveva provveduto alla rideterminazione delle deleghe e dei poteri, riducendo vistosamente il limite massimo di spesa ed escludendo rilevanti poteri in precedenza conferitigli.

Argomentava che con detta delibera era stato operato un illecito demansionamento, essendo stato sostanzialmente privato delle funzioni di direttore generale. Chiedeva quindi che, accertata la violazione dell’articolo 2103 c.c. e dell’articolo 2087 c.c. la societa’ venisse condannata al risarcimento del danno in suo favore.

Per quanto in questa sede interessa, impugnava, inoltre, il licenziamento intimatogli in data 28/4/08 per giusta causa, lamentando la tardivita’ delle contestazioni e la carenza di giusta causa e di giustificato motivo. Instava, quindi, per il riconoscimento della indennita’ di preavviso e di quella prevista dal contratto individuale o, quantomeno, dell’indennita’ supplementare contemplata dal contratto collettivo di settore.

Con sentenza 22/12/10 il giudice adito accoglieva la domanda di illegittimita’ del demansionamento, respingeva l’istanza risarcitoria e dichiarava l’illegittimita’ del recesso intimato in quanto non sorretto da giusta causa, condannando la (OMISSIS) s.p.a. alla corresponsione in favore del ricorrente, sia dell’indennita’ di risoluzione anticipata del contratto, sia dell’indennita’ sostitutiva del preavviso prevista dall’articolo 23 c.c.n.l. dirigenti dell’industria e del relativo T.F.R..

Detta pronuncia veniva riformata dalla Corte d’Appello di Trento che con sentenza 29/6/12 respingeva le domande tutte accolte dal giudice di prima istanza.

Avverso tale decisione interpone tempestivo ricorso per cassazione il (OMISSIS) sostenuto da tre motivi resistiti con controricorso dalla (OMISSIS) s.p.a. gia’ (OMISSIS) s.p.a..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2119 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 nonche’ omessa ed illogica motivazione su fatto decisivo del giudizio ex articolo 360 c.p.c., n. 5.

Addebita alla Corte territoriale di aver proceduto alla valutazione della propria condotta senza affrontare la problematica inerente alla sua gravita’ ed alla idoneita’ ad impedire la prosecuzione anche temporanea del rapporto, confondendo le nozioni di giusta causa di licenziamento sancita dall’articolo 2119 c.c. con quella di giustificatezza disciplinata dalle disposizioni della contrattazione collettiva di settore, che legittima il recesso dal contratto di lavoro dirigenziale.

Stigmatizza l’incedere argomentativo dei giudici del gravame i quali, nel recepire la tesi di parte datoriale relativa alla “inaccettabilita’, nel loro complesso, delle prestazioni lavorative nell’impresa dell’alto dirigente”, si sarebbero limitati ad una sorta di descrizione della giusta causa, senza procedere ad alcun esame della proporzionalita’ della sanzione alla gravita’ della condotta addebitata.

2. Con il secondo mezzo di impugnazione, viene nuovamente denunciata violazione e falsa applicazione dell’articolo 2119 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 nonche’ omessa ed illogica motivazione su fatto decisivo del giudizio ex articolo 360 c.p.c., n. 5. Si lamenta, in sintesi, la illogicita’ e la carenza di motivazione in merito alla rilevanza, ai fini della configurabilita’ della giusta causa di licenziamento, dei comportamenti assunti nella qualita’ di direttore generale.

Si contesta che la Corte distrettuale abbia proceduto ad una valutazione atomistica delle condotte oggetto di contestazione, deprivate del contesto in cui andavano inserite, la cui compiuta valutazione avrebbe condotto ad una diversa determinazione della loro valenza disciplinare e della proporzionalita’ della sanzione.

3. I motivi, che involgono questioni di diritto tra loro connesse e possono dunque essere trattati congiuntamente, sono infondati.

3.1 Al di la’ dei profili di inammissibilita’ delle censure, nel cui ambito non appare agevole distinguere il denunciato vizio di illogica e contraddittoria motivazione da quello di violazione di legge (cfr. Cass. 20 settembre 2013 n. 21611, Cass. 18 marzo 2014 n. 6230), realizzandosi una negazione della regola di chiarezza posta dall’articolo 366 bis c.p.c. giacche’ si affida alla Corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi la parte concernente il vizio di motivazione, che invece deve avere una autonoma collocazione (vedi fra le tante, Cass. Sez. Lav. 26 marzo 2010 n. 7394 cui adde Cass. 8 giugno 2012 n. 9341), va rilevato che con le formulate censure il ricorrente tende a pervenire ad un inammissibile riesame dei fatti di causa.

3.2 Le critiche formulate dal (OMISSIS) alla valutazione del compendio istruttorio elaborato dalla Corte territoriale muovono tutte, sostanzialmente, dalla prospettazione di un difetto di motivazione. Esso, come noto, concerne esclusivamente la motivazione in fatto, in quanto la norma che lo regola, l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella versione di testo applicabile al presente giudizio, consente il ricorso per cassazione solo per “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

3.3 Per consolidato orientamento di questa Corte la motivazione omessa o insufficiente e’ configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non gia’ quando, invece, vi sia difformita’ rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (in termini, Cass. SS.UU. 25 ottobre 2013 n. 24148, Cass. 4 aprile 2014 n. 8004).

3.4 Invero il motivo di ricorso ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo quello di controllare, sul piano della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza nonche’ scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti in discussione, dando cosi’ liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (tra numerose altre: Cass. SS.UU. n. 5802 del 1998 nonche’ Cass. n. 18119 del 2008).

Per considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non e’ necessario, poi, che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma e’ sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (tra le tante: Cass. n. 2272 del 2007, Cass. n. 3668 del 2013).

4. Nello specifico, il ricorrente si e’ limitato infatti ad esporre un’interpretazione dei dati istruttori acquisiti a se’ favorevole, al solo fine di indurre il convincimento del giudice di legittimita’ che l’adeguata valutazione di tali fonti probatorie avrebbe giustificato l’accoglimento della domanda. Ha fatto valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo patrocinato, proponendo un preteso migliore e piu’ appagante coordinamento dei dati acquisiti, non concesso in questa sede perche’ estraneo alla natura ed alla finalita’ del giudizio di legittimita’.

4.1 Deve rilevarsi, per contro, che la Corte territoriale ha reso una motivazione chiara e coerente con le risultanze processuali esaminate.

Muovendo dalla disamina analitica delle contestazioni sollevate dalla societa’ in ordine alla condotta del dirigente, ha specificamente osservato che:

a) i dati istruttori acquisiti deponevano univocamente nel senso della assunzione da parte del (OMISSIS), di una condotta reiterata mente riottosa ad ottemperare alle richieste del consiglio di amministrazione, di ricevere un budget economico dettagliato in relazione al programma operativo dell’anno 2008, funzionale alla possibilita’ di un corretto esercizio del potere di controllo sulla gestione della spesa in relazione alle iniziative programmate;

b) in relazione alla definizione degli ordini di valore superiore ad euro 50.000 (non piu’ oggetto di delega in favore del (OMISSIS) a seguito di Delib. cd.a. del 29 giugno 2007), le deposizioni testimoniali raccolte avevano delineato chiaramente una condotta ostruzionistica del dirigente, il quale – sul presupposto della carenza di certezza in ordine ai criteri di attribuzione della relativa competenza – si era rifiutato piu’ volte di sottoscrivere numerose fatture per attivita’ gia’ fornite alla societa’ paralizzando di fatto l’attivita’ gestionale, nonostante le dettagliate indicazioni fornite dal cd.a.

c) il (OMISSIS), in qualita’ di direttore generale, aveva esercitato il potere propositivo a lui ascritto secondo linee divergenti da quelle tracciate dal consiglio di amministrazione in merito alla organizzazione del personale ed alla sua remunerazione, presentando ipotesi di aumenti retributivi ad personam senza una oggettiva e circostanziata motivazione che potesse fondarsi su diverse metodologie di analisi, chiare ed imparziali, cosi’ come gia’ prescritto dal cd.a. nel verbale 16/1/08;

d) il quadro istruttorio delineato in prime cure, aveva confermato gli addebiti formulati a carico del dirigente con riferimento all’attivita’ di consulenza in favore della societa’ (OMISSIS), consistiti nella pretesa di demandare al consiglio di amministrazione la decisione – che era gia’ stato chiarito fosse di sua competenza -in ordine alle modalita’ da adottare nell’affidamento dell’incarico.

4.2 All’esito della complessiva disamina del compendio probatorio acquisito, con valutazione non atomistica delle condotte, ma integrata ed inserita nel contesto di riferimento, la Corte ha evidenziato che le condotte ascritte al (OMISSIS), integrando fattispecie di reiterata inottemperanza alle richieste e direttive dell’organo amministrativo della societa’, erano idonee a sorreggerne la decisione di non consentire la prosecuzione, neppure in via provvisoria del rapporto, per realizzare una ipotesi di giusta causa di licenziamento.

4.3 La Corte territoriale ha mostrato, quindi, di conoscere e condividere l’orientamento espresso da questa Corte, che va qui ribadito, secondo cui la nozione di giustificatezza introdotta dalla contrattazione collettiva in materia di licenziamento e’ nettamente distinta dalle nozioni di giusta causa e di giustificato motivo Legge n. 604 del 1966, ex articolo 2119 e articolo 3 traducendosi essenzialmente in assenza di arbitrarieta’ e pretestuosita’ o, per converso, nella ragionevolezza del provvedimento datoriale” (cosi’ tra le moltissime, Cass. 18 settembre 2011 n.19074, Cass., 28 ottobre 2005, n. 21010).

La nozione di giustificatezza del licenziamento, che rileva ai fini del riconoscimento del diritto alla indennita’ supplementare, spettante in base alla contrattazione collettiva al dirigente, non coincide con quelle di giusta causa o giustificato motivo del licenziamento del lavoratore subordinato, ma e’ molto piu’ ampia, e si estende sino a comprendere qualsiasi motivo di recesso che ne escluda l’arbitrarieta’, con i limiti del rispetto dei principi di correttezza e buona fede e del divieto dei licenziamento discriminatorio (Cass., 17 gennaio 2005, n. 775, Cass. cit. n. 19074 del 2011). Ond’e’ che, a differenza dell’esonero del datore di lavoro dal pagamento dell’indennita’ supplementare, generalmente prevista per i dirigenti di azienda dalla contrattazione collettiva, che presuppone la giustificazione del licenziamento, l’esonero dall’obbligo del preavviso o da quello alternativo del pagamento dell’indennita’ sostitutiva presuppone la giusta causa che consiste in un fatto che, in concreto valutato (e cioe’, sia in relazione alle sua oggettivita’ sia con riferimento alle sue connotazioni soggettive), determina una grave lesione della fiducia del datore di lavoro nel proprio dipendente, tale da non consentire la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto, tenuto conto altresi’ della natura di quest’ultimo e del grado di fiducia che esso postula, di guisa che possono ricorrere le condizioni per non corrispondere l’indennita’ supplementare, in presenza della giustificatezza del licenziamento, e non sussistere quelle per negare l’indennita’ sostitutiva di preavviso in assenza della giusta causa (Cass., 1 giugno 2005, n. 11691).

4.4 Nell’ottica descritta, la sentenza impugnata si e’ attenuta agli enunciati principi, valutando in concreto la fattispecie sottoposta alla sua disamina ed approdando ad un giudizio di gravita’ della condotta ascritta al dirigente, coerente con una nozione di giusta causa legale di licenziamento che risente dell’investimento di fiducia fatto dal datore di lavoro con l’attribuire al dirigente compiti, strategici o comunque di impulso, direzione e di orientamento nella struttura organizzativa aziendale. Tenuto conto del ricordato ambito della facolta’ di controllo consentita al riguardo in sede di legittimita’, la decisione impugnata non resta, pertanto, scalfita dalle censure che le sono state mosse.

5. Con il terzo motivo di doglianza, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 2103 c.c. in relazione all’articolo 360 c.c., n. 3.

Critica l’opzione interpretativa seguita dalla Corte territoriale la quale ha escluso l’esistenza del denunciato demansionamento sul solo rilievo della riconducibilita’ al ruolo di direttore generale delle mansioni mantenute, senza formulare alcun giudizio di equivalenza con le mansioni in precedenza svolte, quand’anche per delega del Consiglio di Amministrazione.

5.1 Anche tale motivo e’ destituito di fondamento.

Si profilano aspetti di inammissibilita’ della censura per avere, la parte ricorrente, mediante il denunciato vizio di violazione di legge, inteso introdurre in realta’, una critica attinente al difetto di motivazione.

Come piu’ volte affermato da questa Corte (vedi ex plurimis, Cass. 30 gennaio 2012 n. 1312), e va qui ribadito, “quando nel ricorso per Cassazione, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate – o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimita’ o dalla prevalente dottrina – il motivo e’ inammissibile, poiche’ non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (cfr. Cass. 20 gennaio 2006, n. 1108; Cass. 29 novembre 2005 n. 26048). In altri termini, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare la uniforme interpretazione della legge assegnata dalla Corte di cassazione). Viceversa, la allegazione – come prospettata nella specie da parte del ricorrente – di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, e’ esterna alla esatta interpretazione della norme di legge e si risolve nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotest – violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – e’ segnato, in modo evidente, dalla circostanza che solo questa ultima censura e non anche la prima e’ mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (in termini, Cass. 5 giugno 2007, n. 13066, nonche’ Cass. 20 novembre 2006, n. 24607 in motivazione)”.

5.2 Peraltro, la critica si palesa all’evidenza, infondata, atteso che la Corte ha congruamente sorretto la propria decisione sul rilievo che la determinazione del limite massimo di euro 50.000 per ciascun impegno nel cui ambito il direttore generale poteva operare autonomamente senza l’intervento del vice presidente, contenuta nella Delib. 29 giugno 2007 a fronte del precedente limite di un milione di euro oggetto della delega del 5/2/03, non poteva essere riguardata quale modifica delle mansioni del direttore generale ex articolo 2103 c.c., bensi’ quale ridefinizione dell’ambito della delega relativa ai compiti amministrativi propri del consiglio di amministrazione, demandati al direttore generale con Delib. 5 febbraio 2003.

5.3 Si trattava, quindi, di una rinnovata definizione del potere gestorio della societa’, che esulava dall’ambito dall’oggetto del rapporto di lavoro subordinato, concernente le mansioni statutarie proprie del direttore generale e rimaneva appannaggio del consiglio di amministrazione.

Sotto il profilo motivazionale la sentenza impugnata, per quello che riguarda il richiamato accertamento, e’ del tutto congrua sul piano logico e corretta sul versante giuridico e va pertanto confermata, essendo precluso a questa Corte, per quanto innanzi detto, qualsiasi sindacato di legittimita’.

Alla luce delle sinora esposte argomentazioni, il ricorso va, in conclusione, respinto.

Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza nei confronti nella misura in dispositivo liquidata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per competenze professionali oltre accessori di legge.

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