Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 25 febbraio 2015, n. 3844
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo – Presidente
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere
Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. MANNA Antonio – Consigliere
Dott. TRIA Lucia – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2399/2009 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 572/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 07/07/2008 R.G.N. 156/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilita’ o in subordine rigetto.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la (OMISSIS) con due motivi; resiste la Regione autonoma Valle d’Aosta con controricorso corredato da memoria illustrativa ex articolo 378 c.p.c..
Il motivo appare infondato in quanto la Corte di appello ha valutato l’allegazione della ricorrente secondo la quale sarebbe rimasta a lungo senza incarichi dopo il 20.7.2006 nel nuovo incarico affidatole ed ha positivamente escluso che si sia trattato di un demansionamento in quanto l’ufficio, cui era stata addetta, aveva subito i normali rallentamenti dovuto alla nuova organizzazione; ma gia’ nel 2006 comunque si erano verificate riunioni con la nuova sovraintendente agli studi con una prima possibile organizzazione dell’ufficio che dopo altre riunioni aveva definito gli obiettivi da realizzare. La Corte di appello ha quindi congruamente e logicamente motivato in ordine alla non significativita’ di una (relativa) riduzione dell’attivita’ in quanto di breve durata e connessa a fisiologici problemi di organizzazione dell’ufficio di nuova istituzione. Si aggiungono al motivo alcune considerazioni concernenti il nuovo incarico sviluppate in primo grado, che non e’ chiaro se e come siano state riproposte in appello, dalle quali, pero’, non consegue affatto che il nuovo incarico dovesse essere definitivo dequalificante posto che le attivita’ descritte appaiono di una certa importanza e responsabilita’ e non e’ contestato che il nuovo incarico di natura ispettiva fosse coerente con la qualifica dirigenziale (la Corte territoriale ha osservato che la legge regionale n. 19/2000 prevedeva proprio che fosse svolto da dirigenti scolastici). Pertanto non sussistono le allegate carenze motivazionali.
Con il secondo motivo si allega la violazione dell’articolo 2697 c.c. e l’omessa motivazione in quanto gravava sul datore di lavoro (e non sulla lavoratrice) l’onere di provare che non vi era stato un demansionamento e di avere offerto un’attivita’ coerente con il livello di inquadramento del dipendente.
Il motivo appare infondato in quanto la lavoratrice ha agito per ottenere il risarcimento del danno derivato da una pretesa dequalificazione. Posto che la Corte di appello ha ricostruito la legittimita’ dei due provvedimenti implicitamente impugnati e cioe’ la messa fuori ruolo della (OMISSIS) al termine del contratto come dirigente scolastico ed il successivo provvedimento con la quale le venivano affidate mansioni ispettive compatibili con il suo ruolo dirigenziale spettava alla lavoratrice quantomeno allegare che in concreto le nuovi funzioni determinassero una significativa mortificazione del bagaglio professionale pregresso o che fosse stata sottoutilizzata per un periodo significativo. La Corte di appello ha positivamente escluso questa due ipotesi mostrando come inizialmente si fossero posti inevitabili problemi di organizzazione del nuovo ufficio cui era stata addetta la (OMISSIS), la quale pero’ in breve tempo era stata pienamente coinvolta nel lavoro. Indipendentemente dall’onere della prova, sul quale non si spendono peraltro osservazioni in linea di principio, la Corte territoriale ha positivamente escluso che una dequalificazione vi sia stata in quanto ha valutato sia il nuovo incarico dal punto di vista formale sia le mansioni espletate sulla base degli elementi di prova emersi. Perche’ si possa parlare di “dequalificazione” appare ovvio che una (eventuale) minore inattivita’ debba perdurare per un periodo di tempo apprezzabile in quanto potenzialmente produttivo di quelle conseguenze negative che la legge vuole scongiurare e cioe’ la mortificazione anche personale del dipendente e il mancato esercizio delle competenze in precedenza acquisite, ipotesi che la Corte di appello, come detto, ha escluso in quanto ha accertato che un rodaggio del nuovo ufficio si era reso necessario solo nella fase strettamente iniziale. Il datore di lavoro ha pertanto provato l’esatto adempimento dell’obbligo contrattuale posto che non sono emerse inadempienze importanti ai fini del rispetto della norma di cui all’articolo 2103 c.c.. Pertanto la motivazione appare congrua e logicamente coerente e fondata su concreti elementi di prova richiamati in sentenza.
Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Le spese di lite del giudizio di legittimita’ – liquidate come al dispositivo, seguono la soccombenza.
rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che si liquidano in euro 100,00 per esborsi, nonche’ in euro 4.000,00 per compensi. Oltre accessori come per legge
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