Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 2 dicembre 2015, n. 24530
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente
Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. TRIA Lucia – Consigliere
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21741/2012 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2685/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 23/03/2012 R.G.N. 1276/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/09/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Al sig. (OMISSIS), dipendente della (OMISSIS) s.p.a. ed addetto al reparto mobili, veniva contestata il 25.3.2006 una violazione disciplinare consistita nell’aver prelevato dalla merce esposta al pubblico un articolo (porta telefono magnetico) con il proposito di appropriarsene.
La datrice di lavoro intimava il licenziamento per giusta causa; il ricorso del (OMISSIS) con il quale si contestava la legittimita’ del recesso veniva respinto dal Tribunale del lavoro di Palermo e l’appello veniva anche rigettato dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 23.3.3012.
Circa la fondatezza della contestazione la Corte territoriale osservava che i fatti non erano controversi posta la deposizione del capo turno sicurezza e degli altri testimoni sentiti. Il (OMISSIS) era stato invitato una prima volta dopo l’allarme del dispositivo antitaccheggio a svuotare le tasche ma aveva esibito alcuni oggetti e non anche quello sottratto; poi era stato pedinato dal capo turno che l’aveva visto intento nel tentativo di disfarsi dell’oggetto che poi l’appellante aveva riconsegnato. L’archiviazione in sede penale non escludeva la sussistenza del fatto posto che era dovuta al difetto di querela. Il rapporto fiduciario doveva intendersi irreversibilmente minato posto il comportamento tenuto dal dipendente anche dopo la scoperta del fatto che aveva continuato a escludere la sua responsabilita’ ed a cercare di eliminarne le prove; la tenuita’ del valore dell’oggetto non appariva sufficiente ad escludere l’avvenuta rottura dell’elemento fiduciario.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il (OMISSIS) con tre motivi; resiste controparte con controricorso. Le parti hanno presentato memoria ex articolo 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si allega l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento alla sussistenza del fatto, presupposto dell’irrogazione della sanzione. Non esisteva la prova circa la commissione del fatto addebitato; le dichiarazioni del teste (OMISSIS) (dipendente della datrice di lavoro) erano prive di riscontri.
Il motivo e’ infondato. La sentenza impugnata riferisce di un pieno accertamento dei fatti cosi’ come contestati alla luce delle dichiarazioni rese dai testi (OMISSIS) e (OMISSIS) e del sostanziale riscontro offerto dalle stesse dichiarazioni del (OMISSIS). La motivazione della sentenza impugnata (peraltro confermativa di quella di primo grado) appare congrua e logicamente coerente mentre le censure appaiono da un lato di merito, dirette ad una “rivalutazione del fatto”, come tale inammissibile in questa sede, dall’altro del tutto generiche in quanto non offrono alcuna puntuale ed organica ricostruzione delle emergenze processuali.
Con il secondo motivo si allega la violazione dell’articolo 2697 c.c., nonche’ l’omessa motivazione sul punto dell’idoneita’ del fatto contestato a rompere il vincolo fiduciario. Il comportamento tenuto dal dipendente non era cosi’ grave da impedire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
Con il terzo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2106 c.c., e della Legge n. 300 del 1970, articolo 7, l’ nonche’ insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto. La sanzione non era proporzionata all’obiettiva entita’ dei fatti commessi, tenuto anche conto dei 16 anni di anzianita’ lavorativa senza precedenti disciplinari. La datrice di lavoro, inoltre non aveva subito alcun danno.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, appaiono fondati e pertanto vanno accolti. La motivazione della sentenza impugnata, pur dando atto del valore trascurabile dell’articolo sottratto pari ad euro 2,90, sottolinea il comportamento tenuto dal dipendente che, pur scoperto, lo avrebbe nascosto ad una prima verifica e lo avrebbe consegnato solo successivamente (dopo che era stato pedinato); inoltre avrebbe continuato a sostenere che si trattava di un bene di sua proprieta’. Tuttavia queste circostanze non conferiscono all’episodio di cui e’ causa quel carattere di particolare gravita’ tale da poter determinare la rottura del vincolo fiduciario e da legittimare la sanzione massima di carattere espulsivo. Si tratta di un comportamento facilmente spiegabile in relazione alla preoccupazione del dipendente delle conseguenze del gesto probabilmente commesso – per il bene sottratto – senza alcuna premeditazione, il che spiega anche il panico del lavoratore una volta scoperto (la Corte territoriale ha infatti parlato di una condotta “connotata di riprovevolezza e di pervicacia nel proposito antigiuridico”, termini che mal ricostruiscono una vicenda come quella in esame in quanto ne ingigantiscono abnormemente le proporzioni). Pertanto tenuto conto dell’unicita’ dell’episodio, della particolare modestia del prodotto sottratto, dell’anzianita’ del lavoratore (16 anni senza sanzioni disciplinari) la sanzione disciplinare espulsiva appare obiettivamente sproporzionata e non puo’ essere giustificata sulla sola base della condotta dopo la sottrazione del bene che comprova solo lo stato di agitazione del lavoratore. Il fatto ben poteva essere idoneamente sanzionato con una misura diversa dall’estremo ratio del recesso per giusta causa.
Accolti i due ultimi motivi di ricorso va conseguentemente cassata la sentenza impugnata: non necessitando la questione della legittimita’ del recesso di ulteriori approfondimenti istruttori la controversia sul punto puo’ essere decisa nel merito con la dichiarazione di illegittimita’ del licenziamento ed il conseguentemente ordine di reintegrazione nel posto di lavoro (Legge n. 300/1070, ex articolo 18, la cui applicabilita’ non emerge essere stata contestata), mentre va disposto il rinvio alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione per la determinazione del danno ed il regolamento delle spese (ivi comprese quelle del giudizio di legittimita’).
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, dichiara l’illegittimita’ del licenziamento ed ordina la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro. Rinvia alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione per la determinazione del danno ed il regolamento delle spese.
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