Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 gennaio 2017, n. 1320

Legittimo il licenziamento del dipendente che intendeva passare alla concorrenza come emerso da una testimonianza de relato. La testimonianza de relato ex parte, con la quale vengono riferite testimonianze sfavorevoli ha natura giuridica di confessione stragiudiziale e può essere sufficiente, anche in via esclusiva, a fondare la convinzione del giudice

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 19 gennaio 2017, n. 1320

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18924/2014 proposto da:

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale per Notaio;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 485/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/05/2014 R.G.N. 17/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28.9.10 il Tribunale di Reggio Emilia dichiarava illegittimo il licenziamento per giusta causa (violazione dell’obbligo di fedelta’) intimato il 1.6.06 da (OMISSIS) S.p.A. a (OMISSIS), con le conseguenze di cui alla L. n. 300 del 1970, articolo 18.

Con sentenza depositata il 6.5.14 la Corte d’appello di Bologna, in totale riforma della pronuncia di prime cure, rigettava la domanda del lavoratore, che oggi ricorre per la cassazione della sentenza affidandosi ad un solo motivo.

(OMISSIS) S.p.A. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Con unico motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 244 c.c. e segg. e articolo 257 c.p.c., nonche’ della L. n. 604 del 1966, articolo 5, per avere la Corte territoriale basato il proprio convincimento unicamente sulla deposizione, de relato e generica, del teste (OMISSIS), sebbene non confortata da altri elementi di prova.

2- Il ricorso e’ infondato.

L’addebito disciplinare (considerato dalla sentenza impugnata idoneo a sostenere il licenziamento) consisteva, sia detto in sintesi, nell’essersi il ricorrente offerto di passare alle dipendenze della ditta (OMISSIS), concorrente della (OMISSIS) S.p.A., insieme alla gran parte della rete vendita di quest’ultima, dicendosi altresi’ in grado di spostare in misura assai consistente il relativo fatturato.

La sentenza impugnata ha ritenuto provato l’illecito in base alla deposizione de relato del teste (OMISSIS), che ha indicato come fonti referenti un “tam tam abbastanza usuale nel settore” e (OMISSIS) della (OMISSIS), ramo della (OMISSIS). A sua volta tale testimonianza e’ stata ritenuta riscontrata da quella, sempre indiretta, del teste (OMISSIS), a suo dire reso edotto dei fatti dallo stesso ricorrente.

Tutto cio’ e’ espressamente riportato nella motivazione della gravata pronuncia.

Per costante giurisprudenza di questa S.C., cui va data continuita’, mentre la deposizione dei testimoni de relato ex parte ha un rilievo sostanzialmente nullo, quella dei testi de relato in genere, pur attenuata perche’ indiretta, e’ idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilita’ (cfr., ex aliis, Cass. n. 569/15; Cass. n. 8358/07).

Nel caso di specie, va escluso che le voci correnti nel pubblico (il “tam tam” di cui ha parlato il teste (OMISSIS)) possano costituire elemento di suffragio ad una deposizione de relato (pur non essendone l’uso espressamente vietato nel c.p.c., contrariamente a quanto accade nel c.p.p., le voci correnti nel pubblico hanno a loro volta bisogno di essere suffragate dal concorso di altri elementi, secondo Cass. n. 2364/75).

E poiche’ il teste di riferimento ( (OMISSIS)) non e’ stato escusso, l’unico riscontro alla deposizione del teste (OMISSIS) deriva, sempre alla stregua di quanto si legge nell’impugnata sentenza, dalla deposizione de relato ex parte del teste (OMISSIS).

Si tratta, quindi, di stabilire in punto di diritto se e in che misura la deposizione de relato ex parte con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima (che funge da fonte referente) possa integrare prova o, almeno, elemento di prova idoneo a suffragare altra testimonianza indiretta.

La risposta e’ sicuramente affermativa: la deposizione de relato ex parte con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima ha la natura giuridica di prova testimoniale d’una confessione stragiudiziale (se munita del relativo animus) fatta a un terzo (non ricorre, nel caso in esame, il divieto di cui all’articolo 2735 cpv. c.c.), in quanto tale liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell’articolo 2735 c.c., comma 1, secondo periodo.

Pertanto, poiche’ la confessione stragiudiziale resa a un terzo puo’ essere sufficiente anche in via esclusiva a fondare il convincimento del giudice (cfr., ex aliis, Cass. n. 12463/03), a maggior ragione puo’ integrare elemento di suffragio d’una testimonianza de relato.

Per il resto, le censure mosse in ricorso circa la genericita’ della deposizione del teste (OMISSIS) sconfinano sul piano della valutazione nel merito delle risultanze istruttorie, il che non e’ consentito in sede di legittimita’.

3- In conclusione, il ricorso e’ da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 4.600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *