Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 dicembre 2017, n. 30426. Mancato riconscimento all’indennità di disoccupazione

No all’indennità di disoccupazione se l’interruzione obbligatoria del rapporto di lavoro ha avuto inizio due giorni prima della scadenza del termine.

Sentenza 19 dicembre 2017, n. 30426
Data udienza 13 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 12533-2012 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 198/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/03/2012 R.G.N. 1177/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per il rigetto;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 7 marzo 2012, in accoglimento del gravame svolto da (OMISSIS) avverso la sentenza di primo grado, ha ritenuto computabile, ai fini del requisito contributivo di un anno per l’indennita’ di disoccupazione, le settimane di astensione obbligatoria per maternita’ al di fuori del rapporto di lavoro, negata, invece, dall’INPS sul presupposto dell’inutilizzabilita’ della contribuzione figurativa per maternita’, maturata a rapporto di lavoro cessato.
2. La Corte territoriale, premesso che (OMISSIS) e’ stata parte di un rapporto di lavoro a tempo determinato dal 3 marzo al 31 maggio 2008 e che il 30 maggio aveva avuto inizio il congedo (anticipato) per maternita’, con erogazione dal 1 giugno del relativo trattamento, ha valorizzato la circostanza che il rapporto di lavoro si fosse interrotto il 30 maggio, quando il contratto di lavoro non era ancora scaduto, e ha ritenuto sussistente il presupposto del requisito contributivo annuale ai fini della tutela contro la disoccupazione pretesa dalla lavoratrice, riconoscendo a tal fine utile la contribuzione figurativa per maternita’.
3. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS, con ricorso affidato ad un motivo; resiste con controricorso, (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. L’INPS, deducendo violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, articoli 12 e 37 e del R.Decreto Legge 4 ottobre 1935, n. 1827, articolo 56 in riferimento al R.Decreto Legge 14 aprile 1939, n. 636, articolo 19 si duole che la Corte territoriale, ai fini della maturazione del diritto all’indennita’ di disoccupazione, abbia ritenuto perfezionato il requisito contributivo annuale sulla scorta del rilievo che il periodo di maternita’, poi coperto da contribuzione figurativa, aveva interrotto un rapporto di lavoro in atto, sia pure, come nella specie, a tempo determinato e destinato a cessare due giorni dopo, trascurando di rilevare, invece, che il periodo di maternita’ si era protratto non in costanza di un rapporto di lavoro.

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