Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 novembre 2017, n. 27201. Giusta causa di licenziamento l’assenza ingiustificata dal lavoro

Giusta causa di licenziamento l’assenza ingiustificata dal lavoro. Né può essere una scusante la carcerazione preventiva che ha impedito al dipendente di comunicare con l’esterno.

Sentenza 16 novembre 2017, n. 27201
Data udienza 3 novembre 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 19186/2014 proposto da:
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 77/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/02/2014 R.G.N. 4560/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte territoriale di Napoli, con sentenza depositata in data 11 febbraio 2014, respingeva il gravame interposto da (OMISSIS) avverso la sentenza resa dal Tribunale di Torre Annunziata che aveva rigettato l’impugnativa di licenziamento proposta dal medesimo, nei confronti della (OMISSIS) S.p.A..
La Corte di merito, per quanto in questa sede rileva, sottolineava che nella lettera di contestazione del 5/8/2010 indirizzata dalla predetta societa’ al (OMISSIS) si legge che egli, prelevato dagli agenti del Commissariato di C.re di Stabia all’inizio del turno 6-14 del 29/7/2010, non si era piu’ presentato in servizio “senza richiedere previamente alcuna autorizzazione e senza preavvertire in alcun modo l’azienda circa i motivi” dell’assenza; che nessuna giustificazione delle assenze era pervenuta fino al 13/8/2010, giorno in cui la (OMISSIS) aveva proceduto al licenziamento del medesimo; che risultano rispettati i termini previsti dal CCNL per la contestazione degli addebiti (effettuata otto giorni dopo l’inizio delle assenze, a fronte di una previsione contrattuale di soli quattro giorni di assenze giustificate); ed altresi’ che le dette giustificazioni erano talmente generiche da non consentire alla societa’ neanche di avere le informazioni necessarie per avere contezza di cosa fosse effettivamente successo.

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