No al riscatto degli anni di laurea mediante compensazione con i maggiori contributi incassati dalla Cassa a seguito del ricongiungimento con la contribuzione versata all’Inps
Sentenza 15 dicembre 2017, n. 30234
Data udienza 13 settembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere
Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11833/2012 proposto da:
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 1, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 467/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 21/02/2012 R.G.N. 1073/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per inammissibilita’ o in subordine rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 467/2011, la Corte d’appello di Salerno ha respinto l’appello proposto dall’avv.to (OMISSIS) avverso la sentenza di primo grado di rigetto della sua domanda tesa ad ottenere l’affermazione del diritto al riscatto degli anni di laurea attraverso la compensazione del relativo debito con la maggior somma incamerata dalla Cassa a seguito del ricongiungimento della contribuzione, versata presso l’INPS in virtu’ di precedente rapporto lavorativo, o in subordine, del diritto all’indennizzo derivante da un affermato arricchimento senza causa.
La Corte territoriale ha motivato la decisione in ragione della insussistenza di una situazione creditoria in capo all’avvocato (OMISSIS) tale da costituire presupposto per la richiesta compensazione, alla luce della giurisprudenza costituzionale espressa con la sentenza n. 439 del 2005, della L. n. 45 del 1990, e della sentenza di questa Corte di cassazione n. 13382/2001, che dimostravano che la contribuzione versata era dovuta e non indebita. Ne’ tanto meno poteva essere riconosciuto alcun impoverimento a danno dell’avvocato (OMISSIS) con conseguente infondatezza della domanda subordinata.
Avverso tale sentenza l’avvocato (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo cui resiste, con controricorso illustrato da memoria, la Cassa nazionale per l’assistenza e la previdenza forense.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio che viene ravvisato nella mancanza di risposta alla peculiarita’ della domanda che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non presupponeva un diritto al rimborso della contribuzione incamerata, sulla cui inesistenza il ricorrente concorda con la giurisprudenza costituzionale e di legittimita’, ma solo ad un diverso utilizzo della medesima contribuzione. Con formula non del tutto chiara, poi, il ricorrente critica la sentenza impugnata in quanto non avrebbe accertato l’indubbio pregiudizio sofferto a causa dell’ignoranza degli effetti della domanda di ricongiunzione che sarebbe stata determinata da una carenza di comunicazione da parte della contro ricorrente.
2) Il ricorso e’ infondato. La Corte territoriale nel motivare la decisione non ha omesso di valutare alcun elemento controverso ed essenziale ai fini della interpretazione della domanda proposta dall’avvocato (OMISSIS) e cio’ alla luce di una esatta ricognizione della disciplina codicistica in materia di compensazione dei crediti e di arricchimento senza causa. La sentenza impugnata, infatti, mostra di aver ben compreso che il ricorrente non aveva chiesto la restituzione della contribuzione, risultata eccedente a seguito della ricongiunzione dei contributi gia’ versati all’INPS, ma la compensazione di un suo affermato credito derivante da tale eccedenza con il debito conseguente ad una domanda di riscatto degli anni di laurea.
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