Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 11 gennaio 2017, n. 476

Per effetto della riforma del 2012, per un verso, e’ denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); per l’altro verso, e’ stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 11 gennaio 2017, n. 476

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere

Dott. SPENA Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18272-2013 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 127/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 01/02/2013 r.g.n. 1329/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Milano, con sentenza depositata il 1/2/2013, respingeva il gravame proposto da (OMISSIS) S.p.A. ( (OMISSIS)) avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che, a sua volta, aveva respinto il ricorso proposto dalla stessa societa’ diretto ad ottenere la dichiarazione di legittimita’ della sanzione disciplinare inflitta a (OMISSIS), con lettera del 28/11/2008, con la quale l'(OMISSIS) S.p.A. aveva intimato al lavoratore il licenziamento per giusta causa.

Per la cassazione della sentenza l'(OMISSIS) propone ricorso articolato in tre motivi ulteriormente illustrati da memoria ex articolo 378 c.p.c..

Il (OMISSIS) resiste con controricorso ed ha altresi’ depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la societa’ ricorrente denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c., comma 2, e l’erronea interpretazione del disposto di cui al paragrafo 12.3 del codice disciplinare, lamentando l’errore compiuto dal Tribunale di Milano nell’interpretare il contenuto della previsione disciplinare posta a fondamento della pronunzia giudiziale.

2. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1362 c.c., comma 1, articoli 1363 e 1367 c.c. in relazione alla proposta interpretazione del codice disciplinare, non avendo la Corte di Appello tenuto conto che per l’ipotesi di marcatura del badge ad opera di altri, non vi e’ la necessita’ di una recidiva specifica ai fini della irrogazione della massima sanzione espulsiva, a differenza dell’ipotesi prevista dal comma che la precede, ove si utilizza esplicitamente tale espressione.

3. Con il terzo mezzo di gravame la societa’ censura vizio di contraddittoria motivazione con riferimento ad un fatto decisivo della controversia per non avere la Corte di merito valutato gli ulteriori ed aggravanti elementi presenti nella fattispecie, tali da escludere la sussunzione della medesima nell’ipotesi disciplinata al punto 12.3 codice disciplinare aziendale, comma 2, prima parte.

1.1 Il primo motivo e’ inammissibile, poiche’ tale motivo viene formulato dalla societa’ sul presupposto che, ai sensi dell’articolo 345 c.p.c. sono ammissibili nuove argomentazioni volte a prospettare una diversa qualificazione giuridica del diritto della parte. Ma, nella fattispecie, si e’ verificata una radicale modifica del fatto costitutivo della pretesa legittimita’ del licenziamento, poiche’, mentre nella fase di merito di primo grado il thema decidendum era incentrato sulla sussistenza o meno del fatto della recidiva specifica, in questa sede il fatto nuovo dedotto e’ incentrato sulla recidiva generica. Tale modifica comporta altresi’ la vanificazione delle previsioni di cui agli articoli 99 e 112 c.p.c..

Al riguardo, e’ ineccepibile l’iter argomentativo della Corte milanese, laddove afferma che, una volta ricondotto il fatto contestato al (OMISSIS) ad un specifica disposizione del codice disciplinare, che legittima il ricorso ad una sanzione espulsiva solo in caso di recidiva specifica, il licenziamento irrogato dalla societa’ deve ritenersi illegittimo, essendo irrilevanti ai fini della configurabilita’ di tale tipo di recidiva, da un lato, le “false timbrature” e, dall’altro, la recidiva contestata con la lettera del novembre 2008, poiche’ relativa ad addebiti di specie diversa e quindi generica.

2.2; 3.3 Parimenti da respingere sono il secondo ed il terzo motivo. Il secondo per gli stessi motivi del primo mezzo di gravame.

Quanto al vizio di motivazione si osserva che, anche prescindendo dalla genericita’ la stessa, cosi’ come formulata, e’ inammissibile.

Invero, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, e’ denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); per l’altro verso, e’ stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Orbene, poiche’ la sentenza oggetto del giudizio di legittimita’ e’ stata pubblicata il 1 febbraio 2013, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), come sostituito dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la sentenza puo’ essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti. Ma nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica il fatto storico (Cass. n. 21152 del 2014), con carattere di decisivita’, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; ne’, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza “cosi’ radicale da comportare” in linea con “quanto previsto dall’articolo 132 c.p.c., n. 4, la nullita’ della sentenza per mancanza di motivazione”.

E, dunque, non potendosi piu’ censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimita’ sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale del giudice di merito (cfr. tra le molte Cass. n. 25229 del 2015) che, nella specie., e’ stato condotto dalla corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue.

Quanto sin qui detto conduce al rigetto del ricorso.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; condanna l'(OMISSIS) S.p.A. al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi oltre accessori.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis

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