Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 11 gennaio 2017, n. 475

Il licenziamento intimato alla lavoratrice dall’inizio del periodo di gestazione sino al compimento di un anno di eta’ del bambino e’ nullo ed improduttivo di effetti ai sensi della L. n. 1204 del 1971, articolo 2; per la qual cosa il rapporto deve ritenersi giuridicamente pendente ed il datore di lavoro inadempiente va condannato a riammettere la lavoratrice in servizio ed a pagarle tutti i danni derivanti dall’inadempimento in ragione del mancato guadagno

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 11 gennaio 2017, n. 475

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere

Dott. SPENA Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18196-2013 proposto da:

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS);

– intimata –

nonche’ da:

(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende come da procura speciale a margine del ricorso;

– controricorrente al incidentale –

Avverso la sentenza n. 7566/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/02/2013 r.g.n. 8054/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza depositata il 1/2/2013, accogliendo l’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, dichiarava l’illegittimita’ del licenziamento intimato alla medesima (OMISSIS) il 14/1/2006 e, per l’effetto, ordinava alla societa’ (OMISSIS) S.p.A. di riassumere la lavoratrice o, in mancanza, di risarcirle il danno commisurato in cinque mensilita’ dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi dalla maturazione del diritto al saldo.

Per la cassazione della sentenza la (OMISSIS) propone ricorso articolato in due motivi.

La (OMISSIS) resiste con controricorso e propone altresi’ ricorso incidentale, cui resiste la (OMISSIS) che ha anche depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, articolo 54, commi 1 e 5 e L. n. 604 del 1966, articolo 8, avendo la sentenza impugnata omesso di prendere in considerazione che la (OMISSIS) si trovasse, al momento del licenziamento, in regime di puerperio, dato che la figlia, da essa partorita il (OMISSIS), il 14/1/2006, data del licenziamento, non aveva ancora compiuto un anno di eta’.

2. Con il secondo motivo viene denunziata, in relazione all’articolo 360, n. 3, la violazione del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, articolo 54 e dell’articolo 1223 c.c. e si lamenta che la sentenza oggetto del giudizio di legittimita’ abbia violato l’articolo 1223 c.c., non avendo accolto la domanda della ricorrente di risarcimento dei danni da liquidare nella misura della retribuzione globale di fatto che la lavoratrice non ha percepito dal 14/1/2006, data del licenziamento, a quella della effettiva riammissione in servizio.

3. I motivi del ricorso principale, da esaminare congiuntamente, data l’evidente connessione, sono fondati.

La Corte di merito, infatti, ha del tutto obliterato la motivazione in ordine alla circostanza che, per i motivi esposti in narrativa, la (OMISSIS), al momento del licenziamento, si trovasse nel periodo di puerperio, nonostante la lavoratrice avesse dedotto e documentato la detta circostanza. Al riguardo, gli arresti giurisprudenziali della Corte di legittimita’ sono costanti nell’affermare che il licenziamento intimato alla lavoratrice dall’inizio del periodo di gestazione sino al compimento di un anno di eta’ del bambino e’ nullo ed improduttivo di effetti ai sensi della L. n. 1204 del 1971, articolo 2; per la qual cosa il rapporto deve ritenersi giuridicamente pendente ed il datore di lavoro inadempiente va condannato a riammettere la lavoratrice in servizio ed a pagarle tutti i danni derivanti dall’inadempimento in ragione del mancato guadagno (tra le molte, Cass., nn. 18357/04; 24349/10). In materia, il Giudice delle Leggi ha stabilito (sentenza n. 61/91) che la violazione della L. n. 1204 del 1971, articolo 2 (ora Decreto Legislativo n. 151 del 2001) e’ totalmente improduttivo di effetti comportando la nullita’ del licenziamento comminato alla donna durante la gestazione o il puerperio.

La Corte di merito ha erroneamente applicato la L. n. 604 del 1966, articolo 8, poiche’ la disciplina legislativa di cui al Decreto Legislativo n. 151 del 2001 non effettua alcun richiamo alle L. n. 604 del 1966 e L. n. 300 del 1970; la nullita’ del licenziamento e’ comminata quindi ai sensi del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 54 e la detta declaratoria e’ del tutto svincolata dai concetti di giusta causa e giustificato motivo. prevedendo una autonoma fattispecie idonea a legittimare, anche in caso di puerperio, la sanzione espulsiva, quella, cioe’, della colpa grave della lavoratrice.

Il rapporto, nel caso di specie, va considerato come mai interrotto e la lavoratrice ha diritto alle retribuzioni dal giorno del licenziamento sino alla effettiva riammissione in servizio (tra le molte, Cass. n. 2244/06).

La sentenza di secondo grave ha, invece, erroneamente ritenuto applicabile, ai fini del risarcimento, anziche’ l’articolo 1223 c.c. la L. n. 604 del 1966, articolo 8.

4. Con il ricorso incidentale la societa’ lamenta l’errata applicazione della normativa sul licenziamento di cui alla L. n. 330 del 1970, articolo 7 e Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 54. Tale ricorso non puo’ essere accolto per i motivi esplicitati nelle argomentazioni sub 3.

5. La sentenza va pertanto cassata, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che si atterra’ a tutti i principi innanzi affermati, provvedendo altresi’ alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’ ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, relativamente al ricorso accolto e per la decisione sulle spese del presente giudizio.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13

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