Per legittimare il licenziamento da scarso rendimento occorre che il datore di lavoro provi rigorosamente il comportamento negligente del lavoratore e che l’inadeguatezza della prestazione resa non sia imputabile all’organizzazione del lavoro da parte dell’imprenditore e a fattori socio-ambientali.
Sentenza 10 novembre 2017, n. 26676
Data udienza 2 marzo 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente
Dott. CURCIO Laura – Consigliere
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere
Dott. LORITO Matilde – Consigliere
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23596-2015 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2259/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/03/2015 R.G.N. 947/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO RITA che ha concluso per l’inammissibilita’ o rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Roma mediante pronuncia pubblicata il 27 marzo 2015 rigettava il gravame interposto dalla S.r.l. (OMISSIS) avverso la sentenza in data 24-09-2013, con la quale il locale giudice del lavoro aveva in gran parte accolto le domande dell’attore (OMISSIS) avverso il licenziamento intimatogli per scarso rendimento in data 7 – 10 ottobre 2011, nonche’ avverso due provvedimenti disciplinari del 26 aprile e del 23 giugno 2011, contenenti sanzioni conservative, il tutto con ogni condanna reintegratoria ex L. n. 300 del 1970, articolo 18 (nel testo ratione temporis applicabile), nonche’ con la condanna di parte resistente al risarcimento del danno biologico sofferto dal lavoratore, liquidato in Euro 8130,71, oltre che al pagamento delle spese di lite ed al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Secondo la Corte di Appello nella specie non sussistevano gli estremi della negligenza inadempiente, tale da poter giustificare il licenziamento per scarso rendimento del dipendente, che all’atto della reintegra (gennaio 2011), da precedente recesso giudicato illegittimo in forza di apposite pronunce giudiziali, era stato adibito come responsabile alla vendita di flotte aziendali di autovetture, fermo restando anche il compito di venditore generico.
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