Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 21 dicembre 2017, n. 30707. Il sindacato di legittimita’ sui contratti collettivi integrativi di lavoro puo’ essere esercitato soltanto con riguardo ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato

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10. In ordine al quarto motivo, vertente sulla conservazione dell’indennita’ di professionalita’ con specifico riferimento all’assunto di “ultrattivita’” degli Accordi decentrati di Ateneo, valgono i rilievi di inammissibilita’ formulati con riguardo al primo motivo di ricorso, posto che la Corte di appello non tratta la questione nella sentenza impugnata e, dunque, la stessa e’ da ritenere nuova in assenza di puntuali indicazioni (articolo 366 c.p.c., nn. 3 e 4) circa la sua rituale introduzione in giudizio e la sua riproposizione in appello.
11. Quanto all’assorbimento dell’indennita’ di professionalita’ nell’indennita’ di responsabilita’, affermata dalla Corte territoriale anche alla luce degli Accordi decentrati del 2005 e del 2006, va osservato che, in base alla nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (come modificato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40), secondo cui e’ possibile la denuncia con ricorso per cassazione della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi, non e’ consentito alla S.C. procedere ad una interpretazione diretta della clausola di un contratto collettivo integrativo, in quanto la norma riguarda esclusivamente i contratti collettivi nazionali di lavoro (Cass. n. 27062 del 2013, n. 3681 del 2014). In relazione ai contratti integrativi, il controllo di legittimita’ e’ finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria (Cass. n. 28859 del 2008, 19227 del 2011, 17716 del 2016, n. 14449 del 2017).
11.1. Il sindacato di legittimita’ sui contratti collettivi integrativi di lavoro puo’ essere esercitato soltanto con riguardo ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nella specie, nel testo antecedente al Decreto Legge n. 83 del 2012, conv. con modif. nella L. n. 134 del 2012, ratione temporis applicabile), ovvero ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione delle norme di cui agli articoli 1362 c.c. e segg., a condizione, per detta ipotesi, che i motivi di ricorso non si limitino a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella del provvedimento gravato, ma prospettino, sotto molteplici profili, l’inadeguatezza della motivazione anche con riferimento alle norme del codice civile di ermeneutica negoziale come canone esterno di commisurazione del’esattezza e congruita’ della motivazione stessa (Cass. n. 21888 del 2016).
11.2. Nel caso in esame, il ricorso non denuncia la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale; quanto al presunto vizio di motivazione, non e’ affetta da alcuna incompatibilita’ logica la sentenza impugnata nella parte in cui ha tratto argomenti interpretativi a sostegno dell’assorbimento dell’indennita’ di professionalita’ nell’indennita’ di responsabilita’ dalle previsioni dei successivi Accordi integrativi, che avevano espressamente confermato il principio dell’assorbimento, escludendone solo gli incrementi erogati con decorrenza dal 2005.
12. Per completezza, va infine rilevato un ulteriore profilo di inammissibilita’ consistente nella mancata trascrizione del testo di detti Accordi integrativi, in violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 6. La possibilita’ di valutare la conformita’ alla legge e al contratto collettivo nazionale di lavoro del settore pubblico di un contratto integrativo che non puo’, come tale, essere direttamente interpretato in sede di legittimita’ – e’ condizionata alla specifica produzione e indicazione di quest’ultimo quale contratto su cui si fonda il ricorso, atteso che lo stesso, diversamente dal contratto collettivo nazionale, non e’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ai sensi del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 47, comma 8, (Cass. n. 19227 del 2011, n. 5745 del 2014). Come piu’ volte affermato da questa Corte (ex plurimis, Cass. n. 26174 del 2014, n. 2966 del 2014, n. 15628 del 2009; cfr. pure Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. n. 22302 del 2008, n. 4220 del 2012, n. 8569 del 2013 n. 14784 del 2015 e, tra le piu’ recenti, Cass. n. 6556 del 14 marzo 2013, n. 16900 del 2015), vi e’ un duplice onere a carico del ricorrente, quello di produrre il documento e quello di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.
13. Il ricorso va dunque rigettato. L’onere delle spese del giudizio di legittimita’ resta a carico di parte ricorrente, in applicazione della regola generale della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

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