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Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 6 marzo 2015, n. 9892

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino – Presidente
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Consigliere
Dott. ZOSO Liana M. – rel. Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 801/2014 TRIB. LIBERTA’ di TORINO, del 05/06/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

Il tribunale del riesame di Torino, con ordinanza pronunciata in data 5 giugno 2014, confermava l’ordinanza del gip del tribunale di Novara in data 12 maggio 2014 con cui era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere a carico di (OMISSIS), il quale era imputato di due tentati furti aggravati in abitazione, di resistenza a pubblico ufficiale, di lesioni personali aggravate e di riciclaggio aggravato ex articolo 61 c.p.p., n. 2, con contestata recidiva ex articolo 99 c.p., n. 3.
In particolare, in data (OMISSIS) alle ore 21.50 una pattuglia dei carabinieri aveva intercettato in comune di (OMISSIS) tre uomini che stavano trasportando una cassaforte per la custodia di armi. All’arrivo degli operanti i tre avevano abbandonato l’oggetto tentando di darsi alla fuga a bordo di un’autovettura BMW e, mentre i due complici erano riusciti a fuggire, il (OMISSIS) era stato fermato dai militi dopo aver opposto resistenza. Sottoposto a perquisizione personale, il (OMISSIS) era stato trovato in possesso di gioielli e preziosi che erano provento di furto ai danni di (OMISSIS) e (OMISSIS), le stesse persone che erano risultate proprietarie della cassaforte contenente le armi regolarmente denunciate. Si era appreso, poi, che nella stessa serata anche un’altra persona abitante in (OMISSIS), (OMISSIS), era stato vittima del furto, all’interno della sua abitazione, della cassaforte la quale era stata asportata previo taglio con un flessibile dalla parete in cui era infissa. All’interno del bagagliaio della Bmw in uso al (OMISSIS) erano stati rinvenuti vari oggetti atti allo scasso tra cui un flessibile con i dischi. L’auto BMW era risultata oggetto di furto e la targa della stessa era stata sostituita con un’altra targa a sua volta oggetto di furto. Il tribunale del riesame rilevava la gravita’ degli indizi a carico del prevenuto ed il fatto che il rinvenimento degli attrezzi atti allo scasso e di piu’ targhe rubate evidenziava la sua proclivita’ delinquere, tenuto conto anche dei precedenti specifici, di talche’ la sola misura cautelare adeguata ai fini di prevenire la commissione di reati della stessa specie era quella della custodia in carcere.
Avverso l’ordinanza del tribunale del riesame proponeva ricorso per cassazione (OMISSIS) a mezzo del suo difensore svolgendo due motivi di doglianza.
Con il primo motivo deduceva inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullita’ in quanto il difensore aveva avuto conoscenza della fissazione dell’udienza innanzi al tribunale del riesame solo in data 4 giugno 2014, quando si era recato presso la casa circondariale di Novara per assistere il (OMISSIS) nell’interrogatorio reso al pm ai sensi dell’articolo 64 c.p.p. e ss.. Avendo avuto notizia dell’udienza ex articolo 309 c.p.c., presso il tribunale di Torino solo il giorno prima, la difesa si era trovata nell’impossibilita’ di prendere visione e di estrarre copia del fascicolo nonche’ di redigere i motivi scritti di riesame di cui si era riservata la produzione. Il tribunale, esaminando l’eccezione proposta sul punto, aveva rilevato che il difensore aveva ricevuto notifica a mezzo PEC della data di fissazione dell’udienza in data 30 maggio 2014 e che il ricorrente asseriva che nessuna notifica era pervenuta alla luce di contingenti problemi alla linea telefonica/internet dello studio legale del difensore. Il tribunale torinese, dunque, non aveva motivato ne’ fornito alcun elemento utile a comprendere perche’ la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza in camera di consiglio fosse stata considerata tempestiva e rituale.
Con il secondo motivo di doglianza deduceva difetto di motivazione in relazione alla omessa trasmissione dell’interrogatorio reso dal (OMISSIS) 4 giugno 2014 al pubblico ministero presso il tribunale di Novara. Invero in tale data egli si era sottoposto ad interrogatorio davanti al pubblico ministero di Novara e, nel corso di esso, aveva mostrato un atteggiamento estremamente collaborativo fornendo il nome dei suoi complici ed una descrizione precisa e dettagliata degli stessi. Sarebbe stato, dunque, fondamentale che tale interrogatorio fosse trasmesso al tribunale del riesame di Torino poiche’, a norma dell’articolo 309, comma 5, cod.proc.pen., l’autorita’ giudiziaria deve trasmettere gli atti presentati a norma dell’articolo 291 c.p.p., comma 1, e tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta ad indagini. Il tribunale del riesame, tenuto conto della comportamento collaborativo del (OMISSIS), qualora avesse potuto esaminato il verbale di interrogatorio reso il giorno precedente, avrebbe potuto non irrogare la misura cautelare o, quantomeno, irrogarne una di minore gravita’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Osserva la corte che il primo motivo di ricorso e’ infondato.
Invero assume il ricorrente che il difensore non aveva avuto tempestivo avviso dell’udienza fissata dal tribunale del riesame perche’ quello inviato a mezzo posta elettronica certificata non era, in realta’, pervenuto al destinatario “alla luce di contingenti problemi alla linea telefonica/internet dello studio legale del difensore”.
Il tribunale del riesame, nel respingere l’eccezione formulata dal difensore, ha rilevato che vi era ” comprovata ricezione della notifica del suddetto avviso da parte del difensore del prevenuto a mezzo P.E.C., in data 30.5.2014″.
Ora, la corte suprema, pronunciando in un caso in cui si assumeva la mancata conoscenza del messaggio, registrato nella segreteria telefonica del difensore designato all’atto dell’arresto, a causa di vizi di funzionamento dell’apparecchiatura o del mancato ascolto della registrazione, ha affermato il principio secondo cui “in tema di avviso al difensore per l’udienza di convalida e per il contestuale giudizio direttissimo, una volta accertata l’adeguatezza del mezzo usato, con riguardo al tempo disponibile ed all’insussistenza di differenti strumenti conoscitivi, resta del tutto irrilevante la circostanza della mancata conoscenza del messaggio a causa di vizi di funzionamento delle segreteria telefonica o del mancato ascolto della registrazione, atteso che corrisponde ad un preciso onere del difensore quello di assicurarsi della perfetta funzionalita’ dell’apparecchio di cui e’ dotato il proprio studio professionale e di ascoltare le comunicazioni memorizzate” (Sez. U, n. 39414 del 30/10/2002, Arrivoli, Rv. 222554).
Tale principio, da cui questa corte non ha ragione di discostarsi, e’ applicabile, ricorrendone l’eadem ratio, anche nel caso di notifica a mezzo di posta elettronica certificata ed induce ad affermare che i difetti di ricezione collegabili alla violazione di obblighi che incombono sul titolare della utenza sono irrilevanti di talche’ la notifica dell’avviso dell’udienza effettuata il 30.5.2014 e’ valida ed efficace.
Il secondo motivo di ricorso e’ parimenti infondato.
Invero il ricorrente sostiene che dal mancato invio del verbale dell’interrogatorio reso innanzi al P.M. il giorno antecedente l’udienza fissata per il riesame era derivata l’impossibilita’ per il tribunale di valutare il comportamento processuale del (OMISSIS), il quale aveva fornito elementi atti alla individuazione dei complici.
Sennonche’ va rilevato che l’obbligo dell’autorita’ procedente di trasmettere al tribunale del riesame, oltre agli atti di cui all’articolo 291, comma primo, cod. proc. pen., anche tutti gli elementi sopravvenuti che possano essere favorevoli all’indagato, va circoscritto a quegli atti, documenti o risultanze che siano stati acquisiti per effetto dell’attivita’ investigativa svolta dal pubblico ministero e di cui la difesa non abbia l’immediata disponibilita’, restando esclusi i risultati favorevoli delle investigazioni difensive i quali, essendo nella piena disponibilita’ del difensore, possono essere presentati dal medesimo direttamente al giudice, secondo l’espressa previsione dell’articolo 391 octies c.p.p., (Sez. 1, n. 10276 del 25/02/2010 – dep. 15/03/2010, P.M. in proc. Sabbadin, Rv. 246785).
Ne consegue che, non ricorrendo l’obbligo della trasmissione del verbale dell’interrogatorio in capo al P.M., ben avrebbe potuto il difensore, qualora ne avesse ritenuto l’interesse per il proprio assistito, depositare il verbale stesso nel corso dell’udienza presso il tribunale del riesame, avendo assistito, per sua stessa ammissione, all’interrogatorio.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perche’ provveda a quanto stabilito dall’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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