cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 18 dicembre 2014, n. 52649

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOTI Giacomo – Presidente

Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta – rel. Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI COSENZA;

nei confronti di:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 207/2010 GIUDICE DI PACE di COSENZA, del 18/07/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro Aldo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio.

udito, per la parte civile, Avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS), che ha chiesto l’annullamento con rinvio;

udito il difensore avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso del P.M..

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18/07/2013 il Giudice di Pace di Cosenza assolveva (OMISSIS) dal reato di cui all’articolo 590 c.p. perche’ il fatto non costituisce reato.
Riteneva il Giudice di Pace che il sinistro era stato determinato dall’improvviso accecamento di (OMISSIS) causato dalla luce del sole e che tale circostanza aveva impedito al prevenuto di rilevare la presenza della moto della persona offesa nell’area di intersezione. Pertanto, secondo il Giudice di Pace, l’evento era stato cagionato dall’abbagliamento della luce del sole e quindi da caso fortuito. Avverso tale statuizione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza proponeva ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il Procuratore della Repubblica ricorrente denunzia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli articoli 590 e 45 c.p. in quanto, a suo avviso, il giudice di prime cure non aveva esaminato ne’ interpretato gli elementi probatori a sua disposizione, dal momento che il caso fortuito si realizza quando un fattore causale, sopravvenuto, concomitante o preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto, renda eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento assolutamente non prevedibile ed evitabile. Nella fattispecie che ci occupa invece l’eventuale abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integrerebbe un caso fortuito e quindi non escluderebbe la penale responsabilita’ per i danni che siano derivati alle persone.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato e merita pertanto accoglimento. Il percorso argomentativo del giudice di Pace appare infatti illogico, contraddittorio e soprattutto violativo della corretta applicazione delle norme invocate con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’esimente del caso fortuito.
Tanto premesso si osserva che il caso fortuito si realizza quando un fattore causale, sopravvenuto, concomitante o preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto renda eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento, assolutamente non prevedibile e non evitabile.
Nella fattispecie che ci occupa, invece, l’abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non esclude la sua responsabilita’, essendo egli tenuto ad interrompere la marcia, specialmente in vista di un incrocio e quando, come nella fattispecie di cui e’ processo, egli si appresta ad effettuare una manovra di svolta a sinistra del mezzo. Il conducente quindi dovra’ adottare tutte le piu’ opportune cautele al fine di non creare intralcio alla circolazione o l’insorgere di altri pencoli ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilita’.
Sul punto e’ intervenuta la giurisprudenza di questa corte che questo Collegio condivide, (cfr, tra le altre; Cass. sez. 4, sent. N.10337 dell’1.06.1989, Rv 181837) secondo cui “in tema di circolazione stradale, l’abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra il caso fortuito e, pertanto, non esclude la penale responsabilita’ per danni che ne siano derivati alle persone.
In una tale situazione (di abbagliamento) il conducente e’ tenuto ad interrompere la marcia, adottando opportune cautele onde non creare intralcio alla circolazione ovvero l’insorgere di altri pericoli, ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilita’”.
Ai sensi dell’articolo 624 c.p.p. deve essere quindi pronunziato annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice di Pace di Cosenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice di Pace di Cosenza.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *