Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 13 maggio 2016, n. 20062

Nei procedimenti per reati colposi, quando sono stati contestati elementi generici e specifici di colpa non sussiste violazione di correlazione tra la sentenza ed accusa nel caso in cui il giudice abbia affermato la responsabilità dell’imputato per una ipotesi di colpa diversa da quella specifica contestata; infatti il riferimento alla colpa generica, anche se seguito da un determinato e specifico profilo di colpa, evidenzia che la contestazione riguarda la condotta dell’imputato globalmente considerata, sicché questi è in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione dell’evento di cui è chiamato a rispondere, indipendentemente dalla specifica norma che si assume violata

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 13 maggio 2016, n. 20062

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BLAIOTTA Rocco – Presidente
Dott. SAVINO Mariapia Gaetan – Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. BELLINI Ugo – rel. Consigliere
Dott. CENCI Daniele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza 893/14 della Corte di Appello di Brescia in data 21.3.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. BELLINI Ugo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di Appello di Brescia con sentenza in data 21.3.2914 confermava la sentenza del Tribunale di Brescia in data 13.4.2011 la quale dichiarava (OMISSIS) colpevole del reato di omicidio colposo ascrittogli ai danni di (OMISSIS) e con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione con pena sospesa, nonche’ al risarcimento del danno a favore della parte civile costituita (OMISSIS) assegnando alla stessa una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 40.000.
Al (OMISSIS) era contestato il reato di omicidio colposo, per colpa generica e per specifica violazione di disposizione di legge (articolo 32 C.d.S., comma 3) per avere installato sul proprio fondo agricolo adiacente con la strada pubblica un irrigatore con altezza da terra di circa un metro, il cui getto finiva per bagnare il manto stradale creando una turbativa alla circolazione e causando la perdita del controllo del ciclomotore da parte del giovane scooterista (OMISSIS) che finiva per urtare contro una pianta riportando lesioni craniche gravissime che ne provocavano la morte.
2. Il giudice di appello accoglieva le indicazioni tecniche della difesa dell’appellante in relazione ad errore grafico presente nella planimetria redatta dalla Polstrada che determinava un ampliamento a 25 metri del tratto stradale bagnato dall’irrigatore; riteneva comunque tale errore non rilevante in quanto non influiva sulla porzione della carreggiata da cui proveniva lo scooter del (OMISSIS); esprimeva un giudizio di compatibilita’ della ricostruzione operata dal primo giudice – che riteneva probabile che il motociclista fosse stato sorpreso dal getto dell’irrigatore sul volto – con la piu’ probabile dinamica del sinistro, pure a fronte delle censure di carattere tecnico della difesa dell’appellante. Nondimeno assumeva che era dimostrato oggettivamente che la perdita del controllo del motociclo da parte del suo conducente era avvenuta proprio in coincidenza con l’inizio del tratto di strada reso viscido dalla presenza dell’acqua, condizione questa che andava considerata efficiente ai fini del tragico evento; sotto diverso profilo escludeva che potessero avere concorso altre cause, sia pure sinergiche, atteso che non risultava affatto dimostrato che il (OMISSIS) versasse in condizione di ebbrezza alcolica al momento del sinistro, ne’ che si fosse verificato un urto tra i due motocicli, ne’ che il (OMISSIS) si fosse messo alla guida sprovvisto di casco; al contrario il punto in cui il casco era stato rinvenuto in uno con i segni su di esso impressi e con la circostanza che la visiera si era staccata in prossimita’ dell’urto con la pianta, inducevano la corte territoriale a ritenere che il (OMISSIS) indossasse il casco al momento dell’urto.
3. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa di (OMISSIS) affidandosi ad un duplice motivo. Con un primo motivo deduceva vizio di contraddittorieta’ ed illogicita’ della motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie rappresentate dalle consulenze tecniche e dalle testimonianze (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), cosi’ da ritenere che il getto d’acqua proveniente dall’irrigatore potesse giungere ad una altezza di circa un metro e mezzo sopra la superficie della carreggiata, secondo le sensazioni dei testi, circostanza che doveva ritenersi obiettivamente esclusa dalle risultanze degli accertamenti racchiusi nella consulenza dell’ing. (OMISSIS). Sotto diverso profilo evidenziava che la corte territoriale aveva errato nel ritenere che le tracce del sinistro consentivano di ritenere che la turbativa per il conducente dello scooter si fosse realizzata proprio in coincidenza del tratto bagnato, atteso che, in ragione del tempo psico-tecnico di reazione, il disallineamento dello scooter rispetto all’andamento della sede stradale era riconducibile a oltre 10 metri prima dell’inizio dello scarrocciamento; evidenziava ancora che lo stesso consulente del PM ing. (OMISSIS) aveva escluso che potesse essere riconosciuto il nesso di causalita’ tra la violazione dell’articolo 32 C.d.S., comma 3 e l’evento dannoso, e che la motivazione era incoerente nella parte in cui aveva riconosciuto turbativa e difficolta’ per il (OMISSIS) l’inizio del tratto bagnato con la presenza di una curva mentre l’altro scooterista non aveva incontrato alcuna difficolta’ alla guida, e nella parte in cui non forniva alcuna rilevanza alla circostanza che i due giovani avevano trascorso la serata, fin alle tre di notte, in un bar di (OMISSIS) dove certamente avevano bevuto, mentre assegnava rilevanza e attendibilita’ al teste (OMISSIS) anche in relazione alla quantita’ di birra bevuta, nonostante la sua deposizione fosse stata caratterizzata da incongruenze e inesattezze. Con un secondo motivo il ricorrente deduceva vizio logico della sentenza per travisamento dei rilievi eseguiti dalla Polstrada e del verbale del 118 in relazione al collocamento del casco ad oltre quattro metri dal corpo del giovane e della circostanza che la visiera che si era staccata dal casco risultava perfettamente integra nonostante le gravi lesioni al volto e alla bocca riportate dal giovane, i quali inducevano a ritenere che il (OMISSIS) non indossasse il casco al momento dell’urto.
4. Con motivo aggiunto depositato in data 4.8.2015 la difesa del (OMISSIS) deduceva violazione di legge dell’articolo 32 C.d.S., comma 3 in relazione all’articolo 521 c.p.p. poi corretto in articolo 522 c.p.p. nella parte in cui la sentenza della Corte territoriale aveva ritenuto che la turbativa efficiente alla perdita di controllo del mezzo del (OMISSIS) fosse rappresentata dalla chiazza di bagnato sulla sede stradale – proveniente dall’irrigazione – e non gia’ direttamente il getto di acqua che, come indicato nella norma violata, ne intersecava il percorso e le sue pertinenze, determinandosi per effetto della interpretazione del giudice di secondo grado una pronuncia di condanna per un fatto nuovo e diverso da quello originariamente contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Quanto al motivo di ricorso aggiunto, formulato tempestivamente dal ricorrente (OMISSIS) con il quale si deduce che la sentenza del giudice di appello si e’ pronunciata su un fatto nuovo rispetto a quello oggetto della contestazione, questione questa che va affrontata preliminarmente trattandosi di doglianza che se accolta determinerebbe la nullita’ della sentenza impugnata, lo stesso deve essere rigettato.
Sostiene la difesa del ricorrente che la originaria contestazione formulata al (OMISSIS) non era quella di avere provocato, attraverso la non corretta predisposizione dell’irrigatore automatico attivato nottetempo nel proprio campo, una chiazza di acqua all’interno della sede viabile cosi’ da avere determinato turbativa alla circolazione degli autoveicoli e di conseguenza la fuoriuscita dalla sede stradale del ciclomotore, ma di averlo fatto mediante un getto di acqua che intersecava la sede stradale ad una certa altezza. In sostanza il ricorrente assume la intervenuta immutazione del fatto contestato allorquando il secondo giudice ha fondato la responsabilita’ dell’imputato su una ricostruzione dell’accaduto parzialmente diversa da quella posta a fondamento della decisione di primo grado, dove si era profilato quale anello causale naturalistico il fatto che il conducente del ciclomotore fosse stato investito dal getto di acqua all’altezza del volto. In primo luogo la prospettazione e’ infondata anche per il principio di diritto in essa contenuto, atteso che nel procedimenti per reati colposi, quando sono stati contestati elementi generici e specifici di colpa non sussiste violazione di correlazione tra la sentenza ed accusa nel caso in cui il giudice abbi affermato la responsabilita’ dell’imputato per una ipotesi di colpa diversa da quella specifica contestata; infatti il riferimento alla colpa generica, anche se seguito da un determinato e specifico profilo di colpa, evidenzia che la contestazione riguarda la condotta dell’imputato globalmente considerata, sicche’ questi e’ in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione dell’evento di cui e’ chiamato a rispondere, indipendentemente dalla specifica norma che si assume violata (sez. 4, 4.3.2004 n. 27851) essendo consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e quindi non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa a tutela del quale la normativa e’ dettata (sez. 4, 19.6.2007 n. 35666; 7.3.2014 n. 35943).
Peraltro a ben guardare a nessuna aggiunta o specificazione della condotta colposa a carico del (OMISSIS) ha fatto ricorso il giudice di appello, laddove questi ha spostato il nucleo della propria disamina sul fatto che la irrigazione del campo aveva determinato una chiazza di bagnato sulla sede stradale, la quale aveva costituito turbativa alla circolazione e in particolare alla condotta di guida dello scooterista, laddove tale elemento costituiva specifico dato fattuale, correlato a profili di colpa del (OMISSIS), contenuto sia nel capo di imputazione, quale elemento di colpa generica, sia nella norma del codice stradale asseritamente violata. Recita invero la contestazione “per imprudenza, negligenza e imperizia e comunque per inosservanza delle norme in tema di sicurezza della circolazione stradale (segnatamente dell’articolo 32 C.d.S., comma 3), cagionava il decesso di (OMISSIS): in particolare installava in un fondo agricolo confinante con Via (OMISSIS), un irrigatore da quale veniva emesso un getto d’acqua che bagnava il manto stradale ed aveva un’altezza da terra di circa un metro cosi’ creando una turbativa alla circolazione che faceva perdere al (OMISSIS) il controllo del proprio ciclomotore ….”. Risulta chiaro il riferimento al getto di acqua come ragione di turbativa alla circolazione in quanto andava a bagnare la strada. Del resto lo stesso articolo 32 C.d.S., comma 3 recita: l’irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo tale che le acque non cadano sulla sede stradale, ne’ comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. Anche nella ipotesi specifica appena riportata se l’interesse del normatore e’ quello della tutela della circolazione stradale, la stessa risulta perseguita tanto imponendo agli aventi diritto sui terreni laterali di evitare di intersecare con l’irrigazione il percorso stradale, tanto di evitare che l’acqua finisca per cadere sulla sede stradale, che costituisce appunto l’oggetto della contestazione rivolta al (OMISSIS).
2. In relazione al motivo di ricorso con il quale il (OMISSIS) deduce vizio di motivazione sulla responsabilita’ contestando i profili di causalita’ della colpa indicati in sentenza, in particolare rappresentando profili causali alternativi quali la verosimile condizione di menomazione psicofisica del conducente, reduce da una serata al bar, ovvero una collisione tra i due motoveicoli che procedevano nella stessa direzione, va preliminarmente osservato che in punto di vizio motivazionale compito del giudice di legittimita’, allo stato della normativa vigente, e’ quello di accertare (oltre che la presenza fisica della motivazione) la coerenza logica delle argomentazioni poste dal giudice di merito a sostegno della propria decisione, non gia’ quello di stabilire se la stessa proponga la migliore ricostruzione dei fatti.
Neppure il giudice di legittimita’ e’ tenuto a condividerne la giustificazione, dovendo invece egli limitarsi a verificare se questa sia coerente con una valutazione di logicita’ giuridica della fattispecie nell’ambito di una adeguata opinabilita’ di apprezzamento; cio’ in quanto l’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, essendo estraneo al giudizio di legittimita’ il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (ex pluribus: Cass. n. 12496/99, 2.12.03 n. 4842, rv. 229369, n. 24201/06).
Pertanto non puo’ integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ corretta valutazione delle risultanze processuali. E’ stato affermato, in particolare, che la illogicita’ della motivazione, censurabile a norma del citato articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), e’ quella evidente, cioe’ di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volonta’ del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata (Cass. S.U., n. 47289/03 rv. 226074). 1.2 Detti principi sono stati ribaditi anche dopo le modifiche apportate all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) dalla L. n. 46 del 2006, che ha introdotto il riferimento ad “altri atti del processo”, ed ha quindi, ampliato il perimetro d’intervento del giudizio di cassazione, in precedenza circoscritto “al testo del provvedimento impugnato”. La nuova previsione legislativa, invero, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane comunque un giudizio di legittimita’, nel senso che il controllo rimesso alla Corte di cassazione sui vizi di motivazione riguarda sempre la tenuta logica e la coerenza strutturale della decisione. Precisazione, quella appena svolta, necessaria, avendo il ricorrente denunciato, con il secondo motivo di ricorso, anche il vizio di travisamento della prova. Cosi’ come sembra opportuno precisare che il travisamento, per assumere rilievo nella sede di legittimita’, deve, da un lato, immediatamente emergere dall’obiettivo e semplice esame dell’atto, specificamente indicato, dal quale deve trarsi, in maniera certa ed evidente, che il giudice del merito ha travisato una prova acquisita al processo, ovvero ha omesso di considerare circostanze risultanti dagli atti espressamente indicati; dall’altro, esso deve riguardare una prova decisiva, nel senso che l’atto indicato, qualunque ne sia la natura, deve avere un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica delle conclusioni cui e’ pervenuto il giudice di merito.
3. Orbene, alla stregua di tali principi, deve prendersi atto del fatto che la sentenza impugnata non presente alcuno dei vizi dedotti dal ricorrente, atteso che la valutazione articolata dai giudici di merito, degli elementi probatori acquisiti, rende ampio conto delle ragioni che hanno indotto gli stessi giudici a ritenere la responsabilita’ dell’imputato. Invero una volta chiarito che lo sbandamento che condusse all’urto con la pianta preceduto da tracce di scarrocciamento sull’asfalto ebbe inizio proprio in coincidenza con l’ampia traccia di bagnato, risulta del tutto superfluo ragionare, come appare ancora svolto in ricorso, se il getto dell’irrigatore abbia attinto il conducente sul volto. Con ragionamento assolutamente coerente e privo di vizi logico giuridici nonche’ rispondente ai dati tecnici pure evidenziati dalla difesa dell’imputato e’ pacifico che il getto dell’acqua abbia invaso la sede stradale e la sede stradale allagata era quella percorsa dal (OMISSIS) con lo scooter. In maniera altrettanto chiara, e non sottoposta a specifica contestazione, la motivazione della Corte di appello argomenta che il (OMISSIS) ebbe a perdere il controllo del motociclo proprio in corrispondenza del tratto bagnato dall’acqua in quanto non riusci’ a seguire il tracciato della strada curvilineo verso sinistra, determinandosi dapprima la inclinazione del motoveicolo che produsse la traccia di scarrocciamento sull’asfalto e successivamente le peripezie descritte dai consulenti nei pressi del ciglio erboso, un primo urto con perdita della scarpa, della visiera del casco e un successivo urto con il casco, che si assume indossato che determino’ le lesioni spinali che portarono a morte il (OMISSIS). A fronte di tale univoca e plausibile ricostruzione, operata sulla base degli elementi oggettivi rappresentati dalle tracce del sinistro, dalle testimonianze delle persone a conoscenza dei fatti e fondata su principi di “alta probabilita’ logica” sulla base altresi’ degli elementi tecnici acquisiti, non sussistono ricostruzioni alternative dotate di una minima plausibilita’ o elementi interferenziali idonei a interrompere o a influire sulla serie causale innescata dalla insidiosa pozza di umidita’, del tutto imprevedibile, che si trovo’ a fronteggiare la persona offesa. Ne’ i decimali rappresentati dal tempo psico-tecnico di reazione (da considerarsi nella interpretazione delle tracce impresse dalla scooter), ne’ le scorribande alcoliche ipotizzate dal ricorrente vanno oltre la mera congettura, laddove lo scarrocciamento del motociclo intervenne subito dopo l’incrocio con la traccia di bagnato, cosi’ da potersi immaginare che il (OMISSIS) perse il controllo del mezzo del tutto repentinamente, sorpreso dall’insidia che ne devio’ il percorso o influi’ sulle capacita’ di controllo del mezzo da parte del conducente, mentre al contrario nessun elemento a sostegno di una menomata capacita’ di reazione da parte del (OMISSIS), preesistente alla serie causale innescata dalla insidia stradale, risulta acquisito agli atti e pertanto correttamente non e’ stato considerato dal giudice territoriale.
4. Anche con riferimento al secondo motivo di ricorso, il quale ipotizza che il giudice del merito abbia omesso di rilevare un concorso di colpa in capo al motociclista attraverso una motivazione incongrua e apparente, nessun vizio logico e’ dato riscontrare nel ragionamento operato dalla corte territoriale la quale ha adeguatamente rappresentato, anche sulla base dei dati tecnici in atti, che il tipo di lesioni riportate dal (OMISSIS) risultavano del tutto compatibili con un trauma subito alla testa benche’ protetta dal casco, trattandosi di lesioni vertebrali determinate dal contraccolpo, mentre le lesioni sul volto erano compatibili con il fatto che lo scooterista, nel corso della escursione sulla banchina erbosa, aveva perso la visiera del casco che era stata rinvenuta in posizione piu’ arretrata, mentre il casco a detta di uno dei verbalizzanti presentava tracce di residui lignei tali da riscontrarne l’urto contro il tronco dell’albero.
A fronte di tali elementi non pare dubbio che non risulti ricorrere una evidenza probatoria tale da potere giustificare da parte del giudice di appello una valutazione di responsabilita’ concorrente, a titolo di colpa a carico del motociclista, soprattutto in ossequio dei principi sulla causalita’ della colpa, tenuto conto che le lesioni determinatesi per effetto dall’urto prescindevano dalla utilizzazione o meno del presidio.
In conclusione il ricorso del (OMISSIS) deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *