Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 11 maggio 2016, n. 19527

In ipotesi di sentenza di patteggiamento che abbia omesso di dichiarare la falsità di un documento, la Corte di Cassazione può adottare direttamente i provvedimenti previsti dall’art. 537 cod. proc. pen., non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza di condanna, a cui è equiparabile la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 11 maggio 2016, n. 19527

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PALLA Stefano – Presidente
Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere
Dott. PEZZULLO Rosa – rel. Consigliere
Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CAMPOBASSO;
nei confronti di:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1078/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CAMPOBASSO, del 07/05/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7.5.2014 il G.u.p. del Tribunale di Campobasso applicava a (OMISSIS) ex articolo 444 c.p.p. la pena di mesi sei di reclusione, per il reato di cui all’articolo 495 c.p., per aver compilato o fatto compilare il modulo trasmesso alla polizia di Stato di Campobasso – di comunicazione dati del conducente riportante le generalita’ di (OMISSIS) strumentalmente indicando nel proprio interesse, al fine di evitare la decurtazione dei punti sulla patente, ovvero l’applicazione di una sanzione pecuniaria per l’omessa comunicazione, tale soggetto estraneo quale conducente, invece, del veicolo tg. (OMISSIS), destinatario ai sensi dell’articolo 142 C.d.S., comma 8 di due verbali elevati dagli agenti di P.S. e a lui notificati quale proprietario del veicolo.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il P.G. presso la Corte d’Appello di Campobasso, lamentando l’omessa declaratoria della falsita’ del documento indicato nell’imputazione, in violazione dell’articolo 537 c.p., in relazione all’articolo 675 c.p., atteso che ai sensi dell’articolo 537 c.p., commi 1 e 4 con la sentenza, sia essa di condanna o di proscioglimento, la falsita’ di un atto o di un documento accertata e’ dichiarata nel dispositivo; inoltre, la necessita’ di tale statuizione e’ ribadita dal comma 3, che prevede l’impugnabilita’ anche autonoma della pronuncia resa sulla falsita’ ed il riscontro all’obbligatorieta’ della declaratoria di falsita’ si rinviene, anche nell’articolo 675 c.p.p., comma 1, che riconosce ad ogni interessato la facolta’ di richiederla, ove essa sia stata omessa nel dispositivo della sentenza e non sia stata proposta impugnazione per tale capo; la predetta declaratoria deve essere pronunciata, anche nelle ipotesi di patteggiamento, posto che risulta consolidato il principio, secondo cui, la natura particolare del rito previsto dall’articolo 444 c.p.p., non esclude la dichiarazione di falsita’ degli atti e dei documenti prevista dall’articolo 537 c.p., in tutti i casi in cui la pronuncia del Giudice comporti l’accertamento della falsita’ e cio’ perche’ la sentenza pronunciata sull’accordo delle parti e’ equiparata ad una sentenza di condanna e non prevede espressamente l’esclusione della declaratoria di falsita’; anche il giudice del patteggiamento, pertanto, e’ tenuto a dichiarare la falsita’ di atti e documenti accertata nel corso del giudizio, indipendentemente dalle pattuizioni delle parti, dovendosi escludere che tale dichiarazione costituisca pena accessoria.
3. Il Procuratore Generale in sede ha presentato conclusioni scritte per l’accoglimento del ricorso.
4. (OMISSIS), a mezzo del suo difensore, ha depositato in data 20.11.2015 memoria con la quale ha evidenziato l’infondatezza del ricorso in relazione al rito prescelto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato.
1. Ed invero, la sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di (OMISSIS) all’esito dell’applicazione della pena di mesi sei di reclusione, per il reato di cui all’articolo 495 c.p. non ha dichiarato la falsita’ del modulo trasmesso alla polizia di Stato di Campobasso- di “comunicazione dati del conducente” oggetto del reato. Il P.G. lamenta tale omessa declaratoria, richiamando in sostanza un orientamento di legittimita’ che ritiene applicabile anche alla sentenza di patteggiamento il disposto di cui all’articolo 537 c.p.p., commi 1 e 4, sul presupposto che la sentenza pronunciata sull’accordo delle parti e’ da equipararsi ad una sentenza di condanna (cfr. Cass. n. 45861/2012, Rv. 254989).
2. Con tale orientamento, integralmente condiviso da questo Collegio, e’ stato affermato il principio – che si richiama nuovamente in questa sede ed al quale si ritiene di dare continuita ‘- secondo cui, in ipotesi di sentenza di patteggiamento che abbia omesso di dichiarare la falsita’ di un documento, la Corte di Cassazione puo’ adottare direttamente i provvedimenti previsti dall’articolo 537 c.p.p., non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza di condanna, a cui e’ equiparabile la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti (Sez. 5, n. 7477 del 21/01/2014; Sez. 5, n. 20744 del 01/04/2014).
3.Tale convincimento muove dall’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. 20/1999, Rv. 214638) che, nello statuire che con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti – decisione equiparata ad una sentenza di condanna dall’articolo 445 c.p.p., comma 1, ultima parte – il giudice e’ tenuto a dichiarare, ai sensi dell’articolo 537 c.p.p., comma 1, l’accertata falsita’ di atti o di documenti, ha pure precisato che la dichiarazione di falsita’ prescinde dall’affermazione della penale responsabilita’ dell’imputato, essendo fondata esclusivamente sull’accertamento – che si rende possibile anche nel giudizio speciale di patteggiamento, pur nei limiti di una cognizione allo stato degli atti – della non rispondenza al vero dell’atto o del documento.
Le Sezioni Unite hanno testualmente osservato che anche in tale giudizio “la necessita’ dell’accertamento del fatto e’ inderogabilmente postulata, oltre che nell’ottica dell’applicazione di cause di non punibilita’, tanto ai fini del controllo dell’esattezza della qualificazione giuridica, che si attua attraverso la verifica della corrispondenza del fatto accertato con la fattispecie legale, quanto ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie”, con la conseguenza che “l’accertamento del fatto contenuto nella sentenza di applicazione della pena concordata puo’ costituire, dunque, idonea base giustificativa della pronuncia dichiarativa, della falsita’ di atti o di documenti”. Pertanto, se l’accertamento del fatto, e, quindi della non rispondenza al vero dell’atto, o del documento in caso di reato di falso, e’ insito nella pronuncia di applicazione della pena su richiesta, non e’ dato comprendere quali ulteriori motivazioni implicanti valutazioni di merito a sostegno della ritenuta falsita’, precluse a questa corte, sarebbero riservate al giudice dell’esecuzione (Sez. 5, n. 7477 del 21/01/2014).
4. Nel caso di specie, pertanto, il giudice di merito risulta aver accertato il fatto, attraverso l’esclusione delle cause di non punibilita’ e verificato la corretta qualificazione giuridica di esso, sicche’ la falsita’ del predetto modulo, non dichiarata nella sentenza oggetto di ricorso, puo’ e deve essere dichiarata in questa sede. L’annullamento in parte qua della sentenza impugnata va, pertanto, pronunciato senza rinvio, contestualmente dichiarandosi la falsita’ del modulo in questione (Sez. 5, n. 7477 del 21/01/2014; Sez. 5, n. 20744 del 01/04/2014).

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa declaratoria di falsita’ del modulo di comunicazione di cui all’imputazione, falsita’ che dichiara.

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