www.studiodisa.it

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

Sentenza 4 luglio 2013, n. 28754



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TERESI Alfredo – Presidente

Dott. FIALE Aldo – Consigliere

Dott. GRILLO Renato – rel. Consigliere

Dott. MARINI Luigi – Consigliere

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 555/2011 CORTE APPELLO di PERUGIA, del 06/12/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Uditi i difensori Avv. (OMISSIS) di (OMISSIS) e (OMISSIS) di (OMISSIS).

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza del 6 dicembre 2011 la Corte di Appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Perugia – Sezione Distaccata di Assisi – del 28 ottobre 2010 emessa nei confronti di (OMISSIS), imputato del reato di favoreggiamento della prostituzione (Legge n. 75 del 1958, articolo 3, n. 8), riduceva la pena originariamente infittagli ad anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva e confermando nel resto.

1.2 La Corte territoriale confermava la sussistenza del reato sia sotto il profilo oggettivo, in quanto riteneva che la condotta, costituita dalla cessione in locazione di un appartamento a soggetto che ivi esercitava la prostituzione, integrasse il fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice contestata; confermava, altresi’, la sussistenza del reato sotto il profilo soggettivo, ritenendo provato – come gia’ aveva fatto il Tribunale – il dolo rappresentato dalla consapevolezza che all’interno della casa concessa in locazione a tale (OMISSIS), costei esercitasse la prostituzione, tanto piu’ che vicini di casa avevano reso edotto l’imputato del fastidio determinato dall’andirivieni di persone che accedevano a quella abitazione. Giudicava attendibile le dichiarazioni rese dal teste (OMISSIS), soggetto locatario di altro appartamento di proprieta’ dell’imputato e da tempo moroso, escludendo che da parte di costui sussistessero motivi di astio derivanti dal rapporto locatizio; traeva ulteriore conferma della sussistenza dell’elemento soggettivo dalla circostanza che era stata la stessa locataria (OMISSIS) a riferire che il (OMISSIS), all’atto della stipula del contratto era a conoscenza dell’attivita’ di prostituta della donna. In ultimo riteneva indicativo il comportamento del (OMISSIS) che, pur sapendo dell’attivita’ di prostituta della (OMISSIS). non aveva intrapreso alcuna azione giudiziaria nei suoi confronti per la risoluzione del contratto, le cui clausole non prevedevano una utilizzazione di tal genere.

1.3 Avverso la detta sentenza propone ricorso (OMISSIS) a mezzo del proprio difensore fiduciario deducendo, con un primo, articolato motivo, violazione di legge per inosservanza del precetto penale (Legge n. 75 del 1958, articolo 3, n. 8) e manifesta illogicita’ della motivazione: secondo la prospettazione difensiva la Corte territoriale ha omesso di considerare che – come affermato dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte – la semplice locazione di un appartamento ad una prostituta non integra la fattispecie delittuosa, occorrendo un quid pluris in ordine al quale nessuna motivazione ha fornito la Corte perugina. Osserva ulteriormente la difesa che il giudice distrettuale ha anche ignorato le deduzioni difensive che facevano riferimento alle pronunce di legittimita’ che in casi del genere escludevano la sussistenza del reato, non facendone nemmeno menzione ed aderendo, invece, supinamente a pregresse pronunce di segno opposto. Con un secondo motivo la difesa deduce vizio di motivazione per contraddittorieta’ ed illogicita’ manifesta in punto di mancata valutazione della inattendibilita’ delle dichiarazioni testimoniali provenienti dal teste (OMISSIS) (del quale viene rimarcato l’astio nutrito verso il (OMISSIS)) e di valutazione illogica delle dichiarazioni della teste (OMISSIS) alla luce delle dichiarazioni di altri testi di segno esattamente opposto. Con un terzo motivo la difesa censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha dichiarato la condotta posta in essere dall’imputato, comunque, coperta da indulto ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 241 del 2006. Con un quarto – ed ultimo – motivo, la difesa deduce inosservanza della legge penale (articolo 62 bis c.p.) e omessa motivazione in ordine al diniego delle invocate circostanze attenuanti, sottolineando sia l’apoditticita’ del diniego che la contraddittorieta’ del ragionamento seguito dal giudice distrettuale che non avrebbe tenuto conto della personalita’ dell’imputato sostanzialmente immune da particolari pregiudizi, essendo assai risalente nel tempo l’unico, modesto precedente per il quale era stata concessa la riabilitazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ragioni di priorita’ logiche impongono l’esame delle censura legata alla asserita inosservanza della legge penale che attiene alla struttura oggettiva del reato in contestazione. Sotto tale profilo va subito detto che il ricorso e’ fondato per quanto qui appresso considerato.

2. Il fatto storico e’ incontroverso, posto che la vicenda ruota intorno ad una indagine svolta dai Carabinieri di (OMISSIS) che, nel corso di un controllo conseguente ad una segnalazione proveniente da (OMISSIS) (figlia dell’odierno imputato), avevano effettivamente rinvenuto all’interno dell’appartamento di proprieta’ dell’imputato una donna extracomunitaria (tale (OMISSIS)) cui era stato locato quell’appartamento e che vi svolgeva l’attivita’ di prostituta, pur non abitando stabilmente in detto immobile.

2.1 Non e’, invece, incontroverso – riferendo i testi circostanze tra loro diverse – il punto relativo alla preventiva consapevolezza da parte del (OMISSIS), al momento della stipula del contratto di locazione, dell’attivita’ di prostituta che la locataria intendeva svolgere in quell’immobile, distante dal luogo in cui la donna conviveva con il coniuge.

3. Se queste sono le premesse fattuali, occorre evidenziare quale sia lo stato delle giurisprudenza in ordine alla qualificazione della condotta di chi, proprietario di un immobile, decida di locarlo a soggetto che ivi intende svolgere (e svolge) attivita’ di prostituzione: se cioe’, tale condotta integri il reato di favoreggiamento della prostituzione come delineato dalla Legge n. 75 del 1958, articolo 3, n. 8.

3.1 La condotta tipica indicata nella norma si riferisce al favoreggiamento inteso quale forma variegata di interposizione agevolativa sotto forma di attivita’ idonea a procurare piu’ agevoli condizioni per l’esercizio del meretricio ed esige, sul piano volitivo, la consapevolezza da parte dell’agente di agevolare, con la propria condotta l’altrui attivita’ illecita, senza che rilevi il movente o il fine di tale condotta (cosi’, tra le tante, Cass. Sez. 1 4.10.2007 n. 39928, P.M. in proc. Elia e altri, Rv. 237871; Cass. Sez. 3 4.11.2005 n. 47226, Palmiero, Rv. 233268; Cass. Sez. 3 31.1.2001 n. 10938, Dovana E., Rv. 218754). E’ evidente, quindi, che l’agente debba adoperarsi sia direttamente, sia attraverso una opera di interposizione, per agevolare un’attivita’ considerata dall’ordinamento statuale illecita solo con riferimento alla condotta agevolatrice o comunque favoreggiatrice ad opera di un terzo (non essendo incriminabile lo svolgimento in se’ di una attivita’ di prostituzione).

3.2 Muovendo da tali premesse, la giurisprudenza di questa Corte ha in passato affermato che interporre i propri uffici nel prendere in locazione, nell’interesse di una prostituta extracomunitaria, un alloggio ove la stessa possa esercitarvi la prostituzione integra il reato p. e p. dalla Legge n. 75 del 1958, articolo 3, n. 8, (Cass. Sez. 3 4.12.2008 n. 810, Tornei, Rv. 242284), cosi come integra la fattispecie delittuosa c’e’ qua la condotta di chi metta a disposizione di una prostituta, a anche a titolo idi locazione, un appartamento in quanto tale condotta costituisce attivita’ idonea a procurare favorevoli condizioni per l’esercizio della prostituzione (Cass. Sez. 3 23.5.2007 n. 35373, Galindo Ortiz Rv. 237400). Seguendo tale filone interpretativo la Corte umbra ha ritenuto integrata la fattispecie, per il semplice fatto che il (OMISSIS) aveva locato alla donna extracomunitaria un proprio appartamento sapendo della attivita’ di prostituta che la donna intendeva svolgervi.

3.3 A scorrere la motivazione integrale della sentenza 35373/07 citata (anche) dalla Corte perugina, si evince pero’ che la decisione assunta da questa Corte Suprema in quella occasione era basata su presupposti ben diversi da quelli relativi al caso qui esaminato, in quanto, in punto di fatto, era emerso che l’imputato soleva riscuotere i canoni di affitto anche da donne diverse rispetto a quelle cui aveva locato gli appartamenti ed era stato, altresi’, accertato che tali donne erano subentrate alle “titolari” nell’esercizio del meretricio.

La Corte di legittimita’ aveva quindi affermato – quale principio di diritto – che integrasse la condotta di favoreggiamento punibile il mettere a disposizione di prostitute, anche a titolo di locazione, degli appartamenti, in quanto cio’ costituiva (e costituisce) attivita’ idonea a procurare favorevoli condizioni per l’esercizio della prostituzione stessa, aggiungendo significativamente che doveva ritenersi integrato anche il concetto di “casa di prostituzione” (come letteralmente enunciato dalla norma incriminatrice all’articolo 3, n. 2, citato) (cfr. Cass. Sez. 3, 13/4/2000 n. 8345, Donati), per la cui sussistenza “e’ necessario il contestuale esercizio del meretricio da parte di piu’ persone negli stessi locali, non disgiunta da una pur minima forma di organizzazione” (cfr., tra le fcpnte Cass. Sez. 3, 16,4.2004 n. 23657, P.M. in proc. Rinciari).3.4 E’ stato anche ribadito il concetto (coerente con il dato normativo) che rientra nella condotta punibile quella di colui che, avendo la proprieta’ di una casa o altro locale, conceda tale bene a scopo di esercizio di una casa di prostituzione, essendo sufficiente il dolo generico e dunque la destinazione oggettiva della casa a sede per l’esercizio della prostituzione (in termini Cass. Sez. 3 30.9.1999 n. 12787, Occhipinti, Rv. 215634).

4. Non puo’ tuttavia ignorarsi quell’orientamento giurisprudenziale assai datato, ma recentemente riaffermato, secondo il quale non e’ configurabile il delitto in parola laddove l’agente si limiti a concedere in locazione un immobile ad una prostituta quando sia soltanto la locataria a prostituirsi in quel luogo (Cass. Sez. 3 5.3.1984 n. 4996. Siclari, Rv. 164513; nello stesso senso, Cass. Sez. 3 3.5.1991 n. 6400, Tebaldi ed altri, Rv. 188540; Cass. Sez. 3 , 16.4.2004, n. 23657, Rincari, Rv. 228971; Cass. Sez. 3 23.2.2012 n. 7076 non massimata).

4.1 La condotta delineata dalla Legge n. 75 del 1958, articolo 3, n. 8, si riferisce – come gia’ accennato – ad un ventaglio di comportamenti non predeterminati per legge che hanno quale comune denominatore il favoreggiamento, inteso quale agevolazione, sotto qualsiasi forma, della prostituzione.

4.2 Nel fare richiamo all’indirizzo giurisprudenziale dianzi menzionato, che questo Collegio condivide, non e’ ravvisabile la condotta di favoreggiamento della prostituzione nel fatto di chi conceda in locazione, a prezzo di mercato (altrimenti potrebbe ipotizzarsi lo sfruttamento), un appartamento ad una prostituta, anche se sia consapevole che la locataria vi esercitera’ la prostituzione in via del tutto autonoma e per proprio conto: si tratta di orientamento che trova conferma nella stessa sentenza Donati, posto che anche in tale decisione si afferma che, per aversi la condotta di favoreggiamento, si deve essere in presenza di prestazioni e/o attivita’ ulteriori rispetto a quella della semplice concessione in locazione a prezzo di mercato. La decisione ora menzionata, infatti, rileva “come la giurisprudenza che esclude il favoreggiamento in caso di mera locazione sia stata ispirata proprio dalla finalita’ di evitare aberrazioni non solo sul piano dell’etica e del senso comune ma anche in rapporto alla ratio e alla intentio legis cui porterebbe la configurazione come favoreggiamento di qualsiasi aiuto prestato solo alla prostituta in quanto persona e non direttamente all’esercizio del meretricio in quanto tale” (v. per i riferimenti e richiami testuali, Cass. Sez. 3 7076/12 cit.).

4.3 E’ evidente dunque che se la locazione non e’ stata concessa allo scopo specifico di consentire nell’immobile locato l’esercizio di una casa di prostituzione (ipotesi tipica contemplata dalla Legge n. 75 del 1958, articolo 3, n. 2), la condotta del locatore non si pone come aiuto alla prostituzione esercitata dalla locataria, ma ha quale connotato esclusivo la stipulazione di un contratto non certamente illecito: attraverso tale negozio giuridico e’ consentito infatti al soggetto locatario il proprio diritto all’abitazione senza che debba necessariamente rilevare l’attivita’ che intenda svolgervi.

4.4 Ne’ vale a colorare tale condotta in termini penalmente rilevanti il fatto che una eventuale attivita’ di prostituzione sia inclusa nel contratto di locazione come causa di risoluzione contrattuale, afferendo una tale previsione a materia rilevante sul piano della responsabilita’ civile, non mancando di considerare che un eventuale uso difforme da parte del locatario rispetto a quello pattuito puo’ riverberare, in ambito penalistico, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, dovendosi presumere in linea di massima la inconsapevolezza ab origine da parte del locatore di un simile uso da parte della locataria (circostanza, comunque, esclusa nel caso in esame).

4.5 In ultima analisi la condotta di agevolazione come intesa dalla norma incriminatrice non puo’ riguardare la persona in quanto tale e le sue esigenze abitative, ma deve avere riferimento all’attivita’ di prostituta. D’altro canto stante la genericita’ della condotta e’ inevitabile che laddove la condotta agevolatrice venga individuata nella locazione ad una prostituta di una abitazione nella quale la stessa possa esercitarvi il “mestiere” il riferimento va fatto o ad una casa di prostituzione nei termini delineati dall’articolo 3, n. 2, ovvero abbisogna di qualche ulteriore e piu’ specifico comportamento che denoti nell’agente, la consapevolezza di favorire l’altrui prostituzione. E deve trattarsi di una condotta avente effetti diretti e non riflessi, posto che non puo’ revocarsi in dubbio che il soggetto (prostituta) che usufruisca dell’immobile locatagli, possa essere indirettamente agevolato nell’esercizio della sua attivita’ (comunque di per se’ non illecita per come dianzi evidenziato). Si e’, al riguardo, correttamente osservato nella decisione n. 7076/12, che “questo rapporto indiretto non puo’ essere incluso nel nesso causale penalmente rilevante tra condotta dell’agente ed evento di favoreggiamento della prostituzione”. Orbene, anche quando il reato previsto e’ a forma libera (come il favoreggiamento e lo sfruttamento, che possono essere commessi in qualsiasi modo), la condotta dell’agente deve comunque essere posta in termini di stretta causalita’ con l’evento: e poiche’ l’evento del reato non e’ la prostituzione, bensi’ l’aiuto alla prostituzione, cio’ significa che esula dal reato in esame la condotta dell’agente che non abbia cagionato un effettivo ausilio per il meretricio, nel senso che questo sarebbe stato esercitato ugualmente in condizioni sostanzialmente equivalenti. Altro discorso sarebbe l’eventuale concessione in locazione a prezzo non di mercato, essendo in questo caso la condotta di locazione connotata da un quid pluris ovvero integrata dalla fornitura di arredi particolari ed a prezzo di favore, in quanto in tali evenienze una condotta in se’ neutra, quale la locazione, acquisterebbe uno specifico rilievo penale per effetto di quell’aggiunta di ausilio allo svolgimento della prostituzione che costituisce l’elemento qualificante della condotta penalmente vietata.

4.6 Nel caso in esame e’ pacifico che la locazione venne concessa dal (OMISSIS) alla (OMISSIS) secondo il prezzo di mercato e che in tale immobile esercitava la prostituzione soltanto la locataria (il che esclude in radice il concetto di “casa di prostituzione”), mentre non sono emerse condotte diverse ed ulteriori rispetto al mero rapporto locatizio: a nulla puo’ rilevare la circostanza che il (OMISSIS) fosse stato reso edotto da terzi del fastidio derivante dal via vai di persone in quella abitazione, per conferire valenza penale all’originaria condotta neutra.

5. L’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe ogni altra questione (ivi compresa quella riguardante la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato) e comporta l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perche’ il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *