Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 25 giugno 2015, n. 26721

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TERESI Alfredo – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere

Dott. GAZZARA Santi – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

2) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

3) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

4) (OMISSIS), nato ad (OMISSIS);

5) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

6) (OMISSIS), nato ad (OMISSIS);

avverso la ordinanza del 12-08-2014 della Tribunale della liberta’ di Salerno;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;

udito per i ricorrenti gli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), anche in sostituzione dell’avvocato (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

RITENUTO IN FATTO

1. E’ impugnata l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale della liberta’ di Salerno ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal gip presso il medesimo tribunale in data 25 maggio 2014 per il reato di associazione a delinquere (di carattere transnazionale) finalizzata a commettere una serie indeterminata di reati diretti a sottrarre un’ingente quantita’ di oli minerali al pagamento dell’accisa, ordinando il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente fino ad un valore corrispondente alla somma di euro 3.876.200 a carico di numerose persone.

Nel pervenire alla conclusione di ritenere integrati il fumus criminis ed il periculum in mora, il tribunale cautelare ha osservato come il gip avesse emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di dodici persone per il reato associativo, disponendo inoltre l’applicazione di altre misure cautelari personali per altri indagati e decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente sul rilievo che, nel corso di attivita’ investigativa posta in essere per reprimere le violazioni alla normativa in tema di accisa, nel mese di gennaio 2013, erano stati acquisiti consistenti elementi in ordine ad una associazione per delinquere finalizzata all’illecita introduzione e alla distribuzione, in agro salernitano, di prodotti petroliferi, segnatamente di ingenti quantita’ di carburante per autotrazione, proveniente da depositi attivi in paesi comunitari, al fine di evadere la relativa imposta, grazie anche all’eliminazione dei controlli alle frontiere tra Stati membri.

Avviato il procedimento penale, le attivita’ investigative, in modo particolare le attivita’ di intercettazione delle conversazioni tra gli indagati, consentivano di scoprire l’esistenza e l’operativita’, da oltre un anno, di una consolidata organizzazione criminale, stabilmente operante, nonche’ di definire nel dettaglio il fine illecito perseguito e il contesto criminale di riferimento, rilevando i contatti intercorsi tra i soggetti coinvolti e in particolare il ruolo che essi rivestivano in seno all’organizzazione. Veniva infatti ricostruita un’associazione per delinquere capeggiata dal cittadino (OMISSIS) (OMISSIS), che si avvaleva della attiva collaborazione di (OMISSIS) e di altri sodali, tesa a trasferire indebitamente, ad operatori economici del settore, gasolio per autotrazione attestandone fittiziamente il trasporto su strada mediante documentazione non idonea, con la quale il prodotto energetico veniva indicato come olio lubrificante.

Venivano altresi’ individuati sia i luoghi di scarico temporaneo di detto prodotto che alcuni operatori i quali ne avevano beneficiato e soprattutto i reali destinatari dello stesso. In definitiva, alle attivita’ di intercettazione telefonica, erano state efficacemente associate quelle di osservazione e pedinamento dei soggetti di interesse investigativo nonche’ quelle dirette all’acquisizione documentale e ai sequestri degli autoarticolati trasportanti gasolio.

In relazione poi alla natura dei dati acquisiti tramite le conversazioni captate, il Gip evidenziava che in alcuni colloqui il linguaggio utilizzato appariva chiaramente tale da dissimulare il reale oggetto dei dialoghi (ovvero il prodotto petrolifero) e che cio’ nonostante poteva giungersi ad una completa e corretta interpretazione delle conversazioni stesse.

Inoltre, nel corso delle indagini, erano stati disposti, parallelamente alla progressione investigativa, quattro sequestri: quello del 17 maggio 2013 di una cisterna di nazionalita’ rumena circa 25.000 kg di prodotto petrolifero con contestuale arresto dell’autista anch’esso di nazionalita’ rumena; quello del 17 luglio 2013 di ulteriori 26.000 litri di analogo prodotto, contenuti in contenitori di plastica da mille litri cadauno, dell’automezzo commerciale telonato che li trasportava e la denuncia a piede libero dei due autisti; quello del 25 luglio 2013 di 435 kg circa di t.l.e. di contrabbando, oltre all’automezzo, con il contestuale arresto dei due autisti nazionalita’ rumena; e quello del 16 ottobre 2013 di 52.000 litri di gasolio, contenuti in 52 “cubi” di plastica, di 52 contenitori vuoti e di un automezzo commerciale, nonche’ la denuncia a piedi e libero di due soggetti.

2. Per la cassazione dell’impugnata ordinanza i ricorrenti, tramite i rispettivi difensori, hanno articolato i seguenti motivi, qui enunciati, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. (OMISSIS) e (OMISSIS) (il quale ha proposto due ricorsi per il tramite dei rispettivi difensori) deducono, con un primo motivo, la nullita’ dell’ordinanza impugnata per violazione di legge in relazione all’articolo 321 c.p.p., e all’articolo 416 c.p., nonche’ difetto di motivazione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e)) nonche’, con un secondo motivo, la nullita’ dell’ordinanza per violazione di legge in relazione all’articolo 321 c.p.p., e alla Legge n. 146 del 2006, articolo 11, oltre al difetto di motivazione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e)).

Assumono come il sequestro per equivalente sia stato disposto ritenendo che le imposte evase costituissero automaticamente il profitto del reato associativo e tanto sulla base di calcoli assertivamente operati dalla Guardia di finanza ed omettendo tuttavia di considerare come un tale automatismo non trovasse alcun giuridico fondamento posto che, anche al cospetto di proventi associativi, sarebbe stato necessario accertare la sussistenza o meno di un nesso di derivazione causale immediata tra il reato associativo e l’asserito profitto correlato alle imputazioni costituenti realizzazione del proposito solidale.

Sostengono inoltre i ricorrenti come fosse stato indispensabile, in relazione al sequestro per equivalente dei profitti conseguiti con i reati scopo, individuare il reale coinvolgimento di un gruppo transnazionale al quale fossero riferibili i profitti conseguiti attraverso la realizzazione del programma di delinquenza, dovendosi poi distinguere (analisi, secondo i ricorrenti, del tutto pretermessa nel corso degli incidenti cautelari) il profitto diretto dei singoli reati perpetrati, che avvantaggiava evidentemente soltanto gli autori di questi ultimi, dal profitto che riceveva invece l’associazione nel suo complesso attraverso la consumazione dei reati scopo.

2.2. (OMISSIS) lamenta, con un primo motivo, la nullita’ dell’ordinanza impugnata per erronea applicazione della legge penale con riferimento all’ammontare dell’imposta evasa ed in relazione al concetto di profitto nonche’ al quantum sequestrabile desumibili dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, articolo 11, e dall’articolo 322 ter c.p., (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b)) e, con un secondo motivo, la nullita’ dell’ordinanza impugnata per mancanza di motivazione, in violazione dell’articolo 125 c.p.p., comma 3, riguardo al motivo di gravame circa l’insussistenza del fumus delicti (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e)).

2.3. (OMISSIS) denunzia, con un primo motivo, la violazione e/o la falsa applicazione della legge in relazione al concetto di profitto desumibile dalla Legge n. 146 del 2006, articolo 11, (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b)); con un secondo motivo, la violazione e/o l’erronea applicazione della legge processuale penale in relazione all’articolo 321 c.p.p., in merito al fumus delicti (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c)) e, con un terzo motivo, la mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione su punti decisivi per il giudizio (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e)).

Assume che il giudice cautelare, nella applicazione della misura, aveva disposto il sequestro preventivo di somme di denaro, beni ed altre utilita’ fino ad un valore corrispondente ad un profitto, del tutto esorbitante, quantificato sommando anche i presunti profitti parametrati a singoli reati fine mai contestati.

Secondo il ricorrente, se e’ vero che il profitto dell’associazione costituisce la sommatoria dei profitti dei reati – fine, tuttavia il concetto penalistico di profitto sarebbe stato, nella specie, completamente svilito e travisato dai giudici della cautela perche’ il valore di esso doveva essere contenuto nella somma dei profitti individuabili dai reati scopo contestati, che successivamente diventava anche profitto dell’associazione e, come tale, per il principio solidaristico, imputabile ad ogni associato che, a limite, rispondeva in concorso anche dei reati scopo commessi da altri.

Cio’ avrebbe consentito anche di assecondare il requisito della individualita’ del profitto cosi’ da giustificare, sia pure con la provvisorieta’ tipica della fase cautelare, il quantum del sequestro per equivalente da accollare ad ogni singolo associato.

Quindi, prima che il profitto dell’associazione possa essere posto a carico di ogni associato, e’ necessario che il reato fine che ha determinato quale profitto venga, sebbene con le forme attenuate tipiche della fase cautelare, contestato a qualcuno dei sodali (e, in ordine ad esso, se ne ravvisi il fumus criminis).

Il tribunale, anziche’ porsi il problema della mancata contestazione dei reati scopo, ha genericamente affermato come sarebbe da escludere che l’importo sequestrato fosse esorbitante dal profitto del reato accertato, in ragione di una serie di elementi fattuali, che non risolvono, ad avviso del ricorrente, ne’ il problema della attribuibilita’ soggettiva di quei fatti reato e neppure il problema dell’assoluta indeterminatezza dei quantitativi importati.

2.4. (OMISSIS) ha prospettato, con un primo motivo, l’erronea applicazione della legge penale in relazione al concetto di profitto previsto dalla Legge n. 146 del 2009, articolo 11, e articolo 322 ter c.p., (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b); con un secondo motivo, la nullita’ dell’ordinanza impugnata per l’articolo 125 c.p.p., comma 3, in relazione alla specifica doglianza del perimetro del profitto sequestrabile nel caso di associazione finalizzata al contrabbando di oli minerali (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e c)) e, con un terzo motivo, la nullita’ dell’ordinanza per violazione dell’articolo 125 c.p.p., comma 3, in ordine alla doglianza sul difetto di fumus criminis (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) ed e)).

2.5. (OMISSIS) eccepisce, con un primo motivo, la violazione di legge per erronea quantificazione del profitto confiscabile (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b)) e, con un secondo motivo, il difetto di motivazione per mero richiamo dell’ordinanza di riesame al decreto Gip in tema di sussistenza del fumus criminis (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c)).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.

2. Sono invece manifestamente infondati tutti i motivi di ricorso che denunciano il vizio di motivazione o la violazione di legge per l’insussistenza del fumus criminis con riferimento alle ipotesi di reato oggetto delle imputazioni provvisorie per le quali e’ stata disposta la misura cautelare reale.

Sul punto, e’ sufficiente osservare come il Collegio cautelare abbia fondato la ratio decidendi non solo sulle risultanze rassegnate nel provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari, oggetto di specifica disamina (v. sub 1 del ritenuto in fatto), ma anche sulla base di diffuse ed autonome vantazioni operate (v. pag. 8 e ss. dell’impugnata ordinanza) sia con riferimento al quadro cautelare generale e sia con riferimento alle singole posizioni processuali, in ordine alle quali ha dato specificamente atto delle doglianze mosse nei confronti del decreto gravato con il riesame, con la conseguenza che, da un lato, deve essere esclusa, salvo per quanto si dira’ in ordine alla quantificazione del profitto confiscabile e all’attribuzione di esso ad ogni singolo indagato, l’ipotesi dell’assenza della motivazione o della motivazione apparente e, dall’altro, si deve ricordare come le Sezioni unite di questa Corte abbiano precisato che il ricorso per cassazione non e’ consentito contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio allorquando si invoca il sindacato sui vizi della motivazione, essendo detto controllo ammesso esclusivamente per violazione di legge, dovendosi comprendere in tale nozione sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Il provvedimento impugnato si sottrae ampiamente dalle dedotte censure perche’, tenendo anche conto delle memorie e dei rilievi difensivi (pag. 15 ss.), ha fondato la sussistenza del fumus criminis sulla base degli elementi desunti dalle intercettazioni telefoniche, dai sequestri eseguiti dalla polizia giudiziaria e dalla documentazione sequestrata, elementi sui quali si era diffuso il Gip nell’emettere l’ordinanza di custodia cautelare, acquisita agli atti e seguita dall’emanazione del decreto di sequestro preventivo, sicche’ il tribunale del riesame, nel confermare l’esistenza del fumus, ha ancorato il quadro indiziario ad una soglia anche superiore alla “serieta’ degli indizi” quale parametro necessario per radicare il fumus commissi delicti in materia di misure cautelari reali (Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945).

2. Sono fondati i restanti motivi di gravame che, in quanto tra loro strettamente connessi, possono essere congiuntamente scrutinati.

Con essi, i ricorrenti pongono infatti analoghe questioni che attengono alla individuazione (e conseguente motivazione in proposito) del profitto confiscabile, per equivalente, nell’ipotesi di sussistenza del fumus sia in ordine ad un’associazione per delinquere a carattere transnazionale e sia dei reati – scopo anch’essi commessi con l’aggravante della transnazionalita’ e rientranti nel programma di delinquenza nonche’ del quantum (e conseguente motivazione in proposito) del profitto confiscabile a carico di ogni singolo associato e dei criteri utilizzati per determinarlo.

2.1. Il tribunale cautelare ha affermato che, in base al principio solidaristico, e’ legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, di cui all’articolo 322 ter c.p., eseguito per l’intero importo del prezzo o del profitto del reato nei confronti di un concorrente del delitto nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati, salvo l’eventuale riparto tra i concorrenti medesimi.

Ad avviso del Collegio cautelare, tale principio, applicabile in tema di concorso di persone nel reato, sarebbe maggiormente valido nella ipotesi di concorso necessario, come nelle fattispecie inerenti ai reati associativi, sicche’, in applicazione di detto principio, sarebbe da ritenersi superata la questione della proporzionalita’ del sequestro rispetto alle condotte dei singoli ricorrenti, in presenza di un quadro indiziario dimostrativo del fatto che tutti gli indagati, con i diversi ruoli da essi ricoperti, avevano contribuito alla realizzazione del programma associativo (ed alla realizzazione del relativo profitto) mediante l’acquisto del prodotto petrolifero oppure attraverso le altre condotte oggetto di contestazione, con la conseguenza che, secondo il principio della solidarieta’, ciascun partecipante all’associazione avrebbe dovuto rispondere del profitto conseguito anche dagli altri autori del reato e dall’organizzazione criminale nel suo complesso, potendo eventualmente porsi solo un problema di determinazione del profitto complessivo.

Sulla base poi di una serie di elementi indiziari (elencati pagina 12 dell’ordinanza impugnata), valutati secondo lo standard probatorio proprio del giudizio cautelare, il tribunale distrettuale ha affermato che l’organizzazione criminale aveva movimentato considerevoli quantitativi di gasolio (o comunque oli combustibili) nel periodo di osservazione, operando numerosi trasferimenti di prodotti petroliferi verso il territorio nazionale ed utilizzando meccanismi fraudolenti per evadere le imposte mediante transazioni coinvolgenti piu’ imprese tra loro collegate (con sede in diversi Stati membri), con la conseguenza che doveva ritenersi congrua la stima di un profitto illecito conseguito pari ad euro 3.876.000, cosi’ come quantificato nell’informativa della Guardia di Finanza in relazione all’accisa e all’Iva evase.

2.2. Sul punto, i ricorrenti obiettano come il tribunale cautelare avesse immotivatamente sganciato il profitto del reato associativo dalla sommatoria dei profitti conseguiti attraverso la realizzazione dei reati – fine, epilogo (secondo alcuni ricorrenti) per cio’ solo conseguito in violazione di legge o comunque (secondo altri ricorrenti) illegittimo per avere i Giudici della cautela postulato ulteriori evasioni tributare (rispetto ai reati – fine oggetto delle contestazioni cautelari) non contestate e neppure attribuite ad alcuni degli associati, omettendo dunque di motivare (o comunque apparentemente motivando attraverso il mero richiamo ai calcoli effettuati dalla Guardia di Finanza) sui criteri in base ai quali e’ stata determinata l’entita’ del profitto sequestrabile in vista della futura confisca.

3. Il secondo rilievo e’ fondato e richiede di affrontare la questione centrale (e pregiudiziale), proposta con i ricorsi, ossia quella relativa ai rapporti tra il reato mezzo (reato associativo) e i reati – fine, posto che, come si e’ anticipato, le doglianze hanno investito l’ordinanza impugnata sotto due principali aspetti: quello piu’ radicale, secondo cui il profitto confiscabile sarebbe esclusivamente corrispondente ai vantaggi derivati dalla consumazione dei reati – scopo, essendo il reato – mezzo insuscettibile di generare profitti, sicche’ il patrimonio di ogni associato sarebbe aggredibile, anche per equivalente, nei limiti del vantaggio conseguito attraverso la sommatoria del profitto dei singoli reati – fine ascrivibili a ciascuno di essi ed essendo indifferenti i reati commessi dagli altri, sebbene in vista della realizzazione del comune programma di delinquenza; e l’altro, piu’ attenuato, secondo il quale il profitto del reato associativo corrisponderebbe alla sommatoria dei profitti conseguiti con i reati – fine da qualsiasi associato commessi con la specificazione che la determinazione del profitto dei reati – scopo, che devono percio’ essere previamente accertati e contestati, costituisce necessariamente il limite oltre il quale non puo’ spingersi il sequestro di valore.

3.1. Sul punto, e’ il caso di precisare come la giurisprudenza di questa Corte sia divisa, essendo emerso un recente contrasto interpretativo sul punto.

3.1.1. Secondo un primo orientamento, il reato di associazione per delinquere di cui all’articolo 416 c.p., non genera autonomamente dai reati-fine vantaggi economici costituenti prodotto o profitto illecito immediatamente riconducibili al sodalizio criminale come tali suscettibili di confisca, in quanto il mero fatto di associarsi al fine della commissione di piu’ delitti e’ di per se’ improduttivo di ricchezze illecite (Sez. 1, n. 7860 del 20/01/2015, Meli, Rv. 262758). Tale approdo, secondo il richiamato indirizzo, sarebbe stato ribadito – in chiave esplicativa della differente proiezione sul terreno economico correlata alla associazione di stampo mafioso ex articolo 416 bis c.p. – dalle Sezioni Unite Iavarazzo (Sez. U. n. 25191 del 27.2.2014).

3.1.2. Secondo un altro orientamento il delitto di associazione per delinquere puo’ essere considerato in se’ idoneo a generare profitto illecito – come tale suscettibile di confisca in via del tutto autonoma da quello conseguito dai reati-fine perpetrati in esecuzione del programma criminoso – con riferimento alle utilita’ percepite dagli associati per il contributo da essi prestato per assicurare il regolare funzionamento del sodalizio (Sez. 2, n. 6507 del 20/01/2015, Scoponi, Rv. 262782).

Partendo dal principio gia’ affermato in termini da questa Corte secondo cui il profitto del reato di associazione per delinquere, sequestrabile ai fini della successiva confisca per equivalente (Legge 16 marzo 2006, n. 146, articolo 11), e’ costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall’insieme dei reati fine, dai quali e’ del tutto autonomo e la cui esecuzione e’ agevolata dall’esistenza di una stabile struttura organizzata e dal comune progetto delinquenziale (Sez. 3, n. 5869 del 27/01/2011, Scaglia, Rv. 249537), siffatto approdo ermeneutico e’ stato ritenuto coerente con l’analisi interpretativa effettuata dalle Sezioni Unite penali proprio nella sentenza Iavarazzo, laddove e’ stato affermato che il delitto di associazione di tipo mafioso puo’ costituire il presupposto dei reati di riciclaggio e di reimpiego di capitali, in quanto di per se’ idoneo a produrre proventi illeciti, rientrando negli scopi dell’associazione anche quello di trarre vantaggi o profitti da attivita’ economiche lecite per mezzo del metodo mafioso (Sez. U, n. 259587 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259587). Tali valutazioni, secondo l’indirizzo in rassegna, possono essere estese a tutti i casi in cui la associazione, pur non inquadrandosi come mafiosa, si fonda su una organizzazione complessa che prevede la corresponsione di utili in relazione al solo contributo prestato al sistema associativo, come nel caso di associazione transnazionale che presenta una organizzazione complessa ed un funzionamento articolato il quale richiede l’impiego permanente di risorse umane e professionali e si presenta idonea a garantire un profitto illecito conseguente al solo contributo associativo, essendo le risorse dirette ad assicurare tale profitto generate dalla consumazione dei reati – fine.

3.1.3. Tale ultimo orientamento, con i necessari temperamenti, appare maggiormente condivisibile dovendosi partire dall’indubbio presupposto che proprio il rapporto esistente tra reato – mezzo e reati – fine, che e’ quello intercorrente tra il reato associativo e i reati – scopo, rende il fatto tipico del primo delitto diverso dal fatto tipico dei secondi sicche’ non appare giustificabile la tesi che non ammette la possibilita’ di imputare direttamente al reato associativo il profitto dei reati-fine.

Una tale possibilita’ sembra peraltro ammessa ex positivo iure laddove l’articolo 416 bis c.p., afferma che l’associazione e’ di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono del “metodo mafioso” per realizzare, tra l’altro, “profitti o vantaggi ingiusti per se’ o per altri” sicche’, in un contesto criminale associativo sia esso o meno di tipo mafioso, non vale obiettare che, siccome gli agenti pongono in essere i reati-fine, sono questi delitti – non quello associativo – a produrre direttamente il profitto.

Il reato di associazione per delinquere, integrate tutte le altre condizioni per la sua configurabilita’ che nella specie devono ritenersi sussistenti, implica che gli associati agiscano nella consapevolezza delle attivita’ volte alla realizzazione del comune programma criminale e dei profitti che ne derivano, ossia dei profitti che, in qualunque forma, l’associazione vada concretamente e periodicamente a conseguire in maniera duratura e permanente, anche e soprattutto attraverso la consumazione dei reati programmati, sicche’ non vi e’ dubbio che i proventi delittuosi, realizzati con la consumazione dei detti reati costituisce il vantaggio per il quale il reato associativo e’ stato concepito, anche in funzione della prevedibile ripartizione degli utili, del cui conseguimento, quale profitto del reato associativo, tutti gli associati, a maggior ragione i promotori e gli organizzatori, devono pertanto rispondere.

In altri termini, i partecipi sono consapevoli sia del fatto che le proprie condotte rientrano nell’esecuzione del programma criminoso attraverso lo specifico contributo ricompreso nel generico programma di delinquenza e sia del fatto che il profitto non e’ destinato a recare un vantaggio uti singuli, se non limitatamente alla divisione degli utili conseguiti dall’organizzazione.

Questa e’ la ragione per la quale la giurisprudenza di legittimita’ ha affermato che il profitto dei reati-fine ben puo’ essere direttamente considerato come profitto del reato associativo (Sez. 3, n. 11969 del 24/02/2011, Rossetti, Rv. 249760), senza che si abbia alcuna inaccettabile duplicazione di esso.

In siffatti casi il profitto dei singoli reati – fine, e dunque la sommatoria dei vantaggi che da essi scaturiscono, si traduce in una utilita’ per l’intera organizzazione criminale ed i suoi componenti sicche’, quando il profitto dei reati – fine (soprattutto allorche’ essi, come nella specie, siano costituiti da condotte latu sensu fraudolente) giova all’intera societas sceleris nel suo complesso, tale profitto, cosi’ individuato, puo’ essere fondamentalmente posto a base della quantificazione del valore dei beni da confiscare per equivalente alla duplice condizione che la confisca di valore, cui il sequestro preventivo e’ finalizzato, costituisca misura espressamente prevista in presenza della realizzazione del reato associativo e sempre che, qualora detta misura sia anche espressamente prevista per in caso di realizzazione dei reati – fine, non si abbia una indebita duplicazione del profitto confiscabile, preclusa, stante la natura sanzionatoria della confisca, dal principio del ne bis in idem sostanziale e da quello di proporzionalita’, presidiato da copertura costituzionale (articolo 42 Cost.) e sovranazionale (articolo 1 del protocollo addizionale CEDU nella misura in cui appresta una stringente tutela alla proprieta’ non ammettendo una disciplina della confisca di valore che vedesse fissati i limiti di espropriabilita’ dei beni in maniera troppo elastica o contrastante con il principio di ragionevolezza o di proporzionalita’).

Conclusivamente, la determinazione del profitto confiscabile – nei confronti di colui che, come nella specie, risponda, oltre che dei reati – fine (aggravati alla Legge n. 146 del 2006, articolo 4, avendo nella commissione di essi contribuito un gruppo criminale organizzato impegnato in attivita’ criminali in piu’ di uno Stato), anche del reato associativo transnazionale, essendo contestato il fatto di partecipare ad una societas sceleris costituita allo scopo di assicurare l’ingresso illecito nel territorio nazionale di prodotto petrolifero in contrabbando (in quanto commercializzato in totale evasione dell’imposta di consumo, accisa ed IVA) – corrisponde alla sommatoria dei profitti conseguiti dall’associazione nel suo complesso per effetto della consumazione dei singoli reati – fine, che vanno pertanto accertati e attribuiti, sia pure nelle forme provvisorie della fase cautelare, ad uno o piu’ associati (anche, se del caso, ignoti) e di tale profitto, in uno ai coimputati, ogni associato e’ chiamato a rispondere dal momento in cui ha aderito al sodalizio criminale.

Sicche’ – vertendosi in una ipotesi di concorso necessario – il sequestro preventivo, funzionale alla futura adozione della confisca per equivalente di beni per un importo corrispondente al prezzo, prodotto o al profitto del reato, puo’ essere disposto per l’intera entita’ del profitto accertato e puo’ interessare indifferentemente ciascuno degli associati anche se l’espropriazione non puo’ essere duplicata, ne’ puo’ eccedere nel quantum l’ammontare complessivo dell’accertato profitto.

4. Nel caso di specie, l’impugnata ordinanza – pur facendo corretta applicazione del principio secondo il quale anche l’associazione per delinquere puo’ generare profitti illeciti e del principio solidaristico applicabile nei reati a concorso necessario – non ha spiegato, da un lato, il criterio attraverso il quale il profitto confiscabile e’ stato determinato in via presuntiva (v. sub 2.2. del considerato in diritto), incorrendo nel vizio di omessa motivazione su un punto decisivo per il giudizio cautelare, ed ha trascurato, dall’altro, di considerare che, per la determinazione del profitto confiscabile, e’ necessario, nel caso di specie, fare riferimento alla sommatoria dei profitti conseguiti attraverso l’accertamento dei reati – fine.

5. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame ed il giudice di rinvio si atterra’ ai seguenti principi di diritto enunciati ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 2: “il delitto di associazione per delinquere e’ idoneo a realizzare profitti illeciti sequestrabili – ai fini della successiva confisca per equivalente nei casi espressamente previsti dalla legge (nella specie Legge 16 marzo 2006, n. 146, ex articolo 11) – in via del tutto autonoma rispetto a quelli conseguiti attraverso i reati-fine perpetrati in esecuzione del programma di delinquenza e la cui esecuzione e’ agevolata dall’esistenza di una stabile struttura organizzata e dal comune progetto criminale, con la precisazione che la determinazione del profitto confiscabile corrisponde alla sommatoria dei profitti conseguiti dall’associazione nel suo complesso per effetto della consumazione dei singoli reati – fine, che vanno pertanto accertati e attribuiti, sia pure nelle forme provvisorie tipiche della fase cautelare, ad uno o piu’ associati (anche, se del caso, ignoti) e di tale profitto, in uno ai coimputati, ogni associato e’ chiamato a rispondere dal momento in cui ha aderito alla societas sceleris, senza che cio’ possa comportare una duplicazione, anche parziale, del profitto confiscabile e, qualora si ricorra per la determinazione di esso a calcolare le imposte evase in via presuntiva o indiziaria, con la specifica indicazione dei criteri utilizzati per il relativo calcolo”.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Salerno.

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