Cassazione 11

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 25 gennaio 2016, n. 3100

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo – Presidente

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1. (OMISSIS), alias (OMISSIS), nato in (OMISSIS);

2. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);

3. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 17/10/2014 del Tribunale del Riesame di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Mauro Mocci;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS), alias (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), imputati dei reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articoli 73 e 74, impugnavano avanti il Tribunale di Firenze, sezione del Riesame, l’ordinanza del 1 luglio 2014, con la quale la Corte d’Appello di Firenze aveva sospeso i termini di custodia cautelare durante il tempo di celebrazione del giudizio di secondo grado e di deliberazione della sentenza.

Con ordinanza del 17 ottobre 2014, il Tribunale adito confermava il provvedimento impugnato. Sosteneva all’uopo che, pur risultando che con altra ordinanza lo stesso Tribunale aveva provveduto alla revoca di analogo provvedimento nei confronti di un coimputato nello stesso procedimento, dovesse negarsene l’effetto estensivo, vertendosi in ipotesi di procedimenti cautelari distintamente sorti e trattati. E, nella specie, si sarebbe discusso di un giudizio abbreviato particolarmente complesso per numero di imputati, capi d’accusa, luoghi di commissione dei reati e materiale probatorio da valutare. Inoltre, come riportato nel provvedimento della Corte territoriale, sarebbe stata altresi’ rilevante l’impossibilita’ di prevedere un calendario ravvicinato di udienze di trattazione, in caso di differimento, considerato il carico complessivo del ruolo della Sezione.

Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, affidandosi a due motivi, deducendo erronea applicazione della legge penale, con riguardo al disposto di cui all’articolo 587 c.p.p., ed inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 304 c.p.p., comma 2.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la prima censura, gli imputati lamentano che il Tribunale abbia loro negato l’estensione degli effetti favorevoli dell’ordinanza emessa dal medesimo organo giurisdizionale il 12 settembre 2014 nell’ambito del procedimento introdotto dal coimputato (OMISSIS). Infatti, il concetto di unitarieta’ valorizzato dal Tribunale – a proposito di procedimenti cautelari distintamente sorti e trattati – sarebbe stato di attuazione pratica impossibile (visto che gli imputati, non assistiti dal medesimo difensore e ristretti presso istituti penitenziari diversi, non avrebbero potuto presentare un unico atto d’impugnazione) e non corrisponderebbe allo spirito della legge. D’altronde, il fatto che i due distinti atti d’appello (pur nell’ambito di un medesimo procedimento cautelare, con le stesse imputazioni, con un titolo custodiale comune e con l’impugnazione della stessa ordinanza, attraverso un’identica censura sulla violazione di una norma processuale, l’articolo 304 c.p.p.) non fossero stati riuniti sarebbe stato il frutto di una scelta autonoma da parte del Tribunale.

1.1. Con la seconda doglianza, gli imputati dubitano della legittimita’ dell’ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare emessa in limine litis e dunque in via aprioristica, in un contesto disancorato dalla realta’ processuale. Trattandosi infatti di un procedimento in deroga agli istituti di ordine generale, la sospensione dei termini avrebbe dovuto essere sorretta da adeguata e puntuale motivazione, mentre nella specie sarebbe mancata qualsiasi valutazione degli specifici fattori di particolare complessita’ circa l’impossibilita’ di concludere il giudizio nei termini di scadenza della durata della fase cautelare. In particolare, il conforto di quanto raccolto dal verbale del 1 luglio 2014 avrebbe smentito l’assunto che il processo presentasse una grande complessita’, tanto piu’ che l’unico incombente rimasto sarebbe stato quello della lettura del dispositivo.

2. Il ricorso e’ fondato.

In tema di effetto estensivo dell’impugnazione, il presupposto dell’unicita’ della sentenza di condanna non deve essere inteso in senso rigidamente formale, con la conseguenza che l’estensione degli effetti della sentenza favorevole non puo’ essere esclusa in presenza delle altre condizioni di legge, in forza della mera contingenza di un’occasionale separazione delle diverse posizioni, quando la situazione processuale dell’imputato interessato a beneficiarne si sia sviluppata in modo del tutto conforme a quella degli originari coimputati (Sez. 1, Sentenza n.8861 11/02/2015 Cc. (dep. 27/02/2015) Rv. 262831).

In particolare, in tema di riesame, l’accoglimento dell’impugnazione proposta da uno solo dei coimputati avverso una precedente provvedimento emesso nell’ambito dello stesso procedimento e riguardante tutti gli imputati, determina l’estensione degli effetti favorevoli della decisione ove questa non sia fondata su motivi personali dell’impugnante ed il procedimento stesso sia sorto e si sia svolto in modo unitario e cumulativo (Sez. 2, Sentenza n. 8056 del 05/02/2014 Cc. (dep. 20/02/2014) Rv. 258544).

Nella specie, anche a prescindere dalle invocate difficolta’ impedienti legate all’assistenza di diversi difensori ed alla detenzione in diversi istituti di pena, appare rilevante osservare che sia agli odierni ricorrenti sia a (OMISSIS) sono contestati gli stessi reati associativi nell’ambito del medesimo procedimento ed il titolo di custodia cautelare e’ comune, come d’altronde l’ordinanza appellata e’ la medesima. Pertanto la situazione processuale fra gli imputati potrebbe essere identica e soltanto la differente data di deposito dei gravami – comunque compresi in un lasso di tempo oggettivamente ridotto – ha determinato la diversa sorte degli stessi.

Insomma, una volta che avesse accertato che il ricorso del (OMISSIS) non era fondato su motivi personali e che il procedimento presupposto – ossia quello pendente avanti la Corte d’Appello di Firenze – era lo stesso, il Tribunale del Riesame avrebbe dovuto accuratamente valutare la possibilita’ di estensione degli effetti della sua precedente decisione del 12 settembre 2014 anche a (OMISSIS), alias (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), tenuto conto delle doglianze da essi specificamente articolate. Il secondo motivo resta assorbito.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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