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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza  25 febbraio 2014, n. 4443

Svolgimento del processo

1. Nel 1980 il sig. M.M. nella veste di locatore, e la società “Selegrafica 80 s.r.l.” (d’ora innanzi, per brevità, “Selegrafica”) stipularono un contratto di locazione avente ad oggetto l’immobile sito in (omissis) , che la conduttrice avrebbe destinato a sede dell’esercizio della propria attività di litografia.
2. Cessata l’efficacia del contratto di locazione, nel 1995 la Selegrafica convenne dinanzi al Pretore di Roma il sig. M.M. , chiedendone la condanna:
(a) al pagamento dell’indennità per la perdita dell’avviamento prevista dall’art. 34 della L. 27.7.1978 n. 392;
(b) alla restituzione del deposito cauzionale versato al momento della stipula del contratto.
La domanda fu accolta dal Pretore, con sentenza confermata dal Tribunale di Roma in sede di appello.
La sentenza del Tribunale venne tuttavia cassata con rinvio dalla Corte di cassazione con la sentenza 19.4.2001 n. 5821, a causa della nullità derivante dalla ritenuta inesistenza della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
3. La causa venne riassunta nel 2002 dalla Selegrafica dinanzi il Tribunale di Roma (a causa della soppressione dell’ufficio del Pretore, disposta nelle more dal d. lgs. 19.2.1998 n. 51), il quale con sentenza 19.4.2005 n. 8755 rigettò la domanda di condanna del sig. M.M. alla restituzione del deposito cauzionale, mentre accolse quella di condanna al pagamento dell’indennità per la perdita dell’avviamento, con gli interessi dalla data di notifica dell’offerta per intimazione, con la quale la Selegrafica gli aveva intimato di riprendere possesso dell’immobile locato (27.9.1993).
Le spese del giudizio vennero compensate.
4. La sentenza del Tribunale venne appellata da ambo le parti: il locatore chiedendo la riforma del capo di sentenza con cui venne accolta la domanda di pagamento dell’indennità per la perdita dell’avviamento; il conduttore chiedendo la riforma del capo di sentenza con cui vennero compensate le spese di lite.
5. La Corte d’appello di Roma, con sentenza 24.3.2009 n. 921 accolse parzialmente l’appello principale: ritenne infatti dovuta al conduttore l’indennità per la perdita dell’avviamento, ma individuò nel 16.2.1995 in luogo del 2.9.1993 (ovvero nella data in cui il locatore tornò nel possesso dell’immobile) il dies a quo di decorrenza degli interessi di mora.
L’appello incidentale venne, invece, rigettato, sul presupposto che si fosse verificata nel giudizio di rinvio una “reciproca soccombenza”.
6. La sentenza della Corte d’appello è stata impugnata per cassazione dal sig. M.M. , sulla base di otto motivi.
La Selegrafica ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale, sulla base di due motivi.

Motivi della decisione

Premessa.
La società Selegrafica ha sollevato nel controricorso (pp. 5 ed 8) due eccezioni preliminari che devono essere esaminate con priorità, ai sensi dell’art. 276, comma 2, c.p.c., in quanto idonee a definire il giudizio.
Con la prima di tali eccezioni la Selegrafica ha eccepito la tardività del ricorso per cassazione. Essa perviene a tale conclusione osservando che la presente controversia, avendo ad oggetto un rapporto locatizio, è stata celebrata col rito di cui agli artt. 409 e ss. c.p.c., e tale forma procedurale sfugge alla sospensione feriale dei termini prevista dalla legge 7.10.1969 n. 742.
L’eccezione è manifestamente infondata.
È infatti pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che l’art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, là dove stabilisce che la sospensione dei termini processuali dal 1 agosto al 15 settembre non si applica alle controversie previste dall’art. 409 cod. proc. civ., si riferisce unicamente alle controversie di lavoro e non a tutte le controversie soggette al rito del lavoro (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 28291 del 22/12/2011; Sez. 3, Sentenza n. 11607 del 13/05/2010; Sez. 3, Sentenza n. 9022 del 30/04/2005; Sez. 3, Sentenza n. 1931 del 25/02/1994).
Con la seconda eccezione preliminare la Selegrafica ha invocato l’inammissibilità del ricorso, a causa della inidoneità dei quesiti di diritto formulati dal ricorrente ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..
Anche tale eccezione è infondata con riferimento a tutti e sette i motivi del ricorso principale.
I quesiti formulati a conclusione di essi sono infatti pertinenti, non ultronei e corredati del necessario aggancio alla fattispecie concreta.
1. Il primo motivo del ricorso principale.
1.1. Col primo motivo di ricorso il sig. M.M. allega che la sentenza impugnata sia viziata da un errore di diritto, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c..
Espone, al riguardo, che gli artt. 34 e 35 della L. 27.7.1978 n. 392 attribuiscono il diritto all’indennità ivi previsto non ad ogni conduttore che abbia svolto nell’immobile locato un’attività commerciale, ma solo ai gestori di attività comportanti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori: condizione tradizionalmente ritenuta sussistente solo quando l’immobile locato abbia la funzione di “collettore di clientela”, ovvero eserciti di per sé un richiamo su quest’ultima.
La sentenza impugnata, prosegue il ricorrente, avrebbe invece riconosciuto il diritto della Selegrafica alla indennità per la perdita dell’avviamento sulla base del solo rilievo che la società “usava contattare la clientela nel proprio stabilimento”, ritenendo che tanto bastasse per l’attribuzione di quel diritto, posto che l’art. 34 L. 392/78 non esige “alcun collegamento funzionale tra l’attività di impresa e l’ambito territoriale in cui si svolge”.
1.2. Il motivo è infondato perché, estrapolando membra disiecta dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata, le fa dire quel che in realtà non ha mai detto, e quindi non ne coglie l’esatta ratio decidendi.
La Corte d’appello di Roma, infatti, non ha mai negato che l’indennità per la perdita dell’avviamento di cui all’art. 34 L. 392/78 spetti soltanto quando l’immobile oggetto della locazione costituisca per le sue caratteristiche uno strumento di incremento dell’avviamento aziendale.
Lo ha affermato chiaramente a pag. 7, terzo capoverso, della motivazione, là dove si legge che presupposto per il diritto all’indennità è “l’inserimento dell’immobile nell’organizzazione aziendale strumentale alla produttività dell’impresa e all’incremento del volume degli affari”.
Il principio coincide esattamente con quello invocato dal ricorrente, e che si assumerebbe violato. Dunque non dell’individuazione in iure della norma applicabile al caso di specie il sig. M.M. si duole, ma piuttosto della valutazione in facto circa la sussistenza dei presupposti materiali per l’applicazione di quel principio. Il che, ovviamente, non costituisce un error in iudicando ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c..
2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo di ricorso il sig. M.M. allega che la sentenza impugnata sia viziata da un errore di diritto, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c..
Allega, anche in questo caso, la violazione degli artt. 34 e 35 della L. 27.7.1978 n. 392, assumendo che la Corte d’appello avrebbe deciso sulla domanda di pagamento dell’indennità muovendo da una premessa corretta (“presupposto dell’indennità è lo svolgimento di attività rispetto alle quali assuma rilievo il luogo in cui siano svolte“), ma pervenendo a conclusioni logicamente contrastanti con quella premessa.
Lo iato tra premessa e conclusioni della sentenza impugnata risulterebbe in particolare, secondo il ricorrente, da due affermazioni della Corte d’appello:
(a) la prima è l’affermazione secondo cui gli artt. 34 e 35 L. 392/78 non esigerebbero alcun “collegamento funzionale” tra la vendita di prodotti litografici e l’ambito territoriale di esercizio dell’attività;
(b) la seconda è l’affermazione secondo cui la conduttrice Selegrafica aveva una ristretta cerchia di clienti.
2.2. Il motivo è infondato per la stessa ragione indicata supra, al p. 1.2.
La Corte d’appello, infatti, ha correttamente individuato il presupposto dell’indennità ex art. 34 L. 392/78 nella destinazione dell’immobile locato ad un ruolo propulsivo ai fini dell’incremento dell’avviamento. Lo stabilire, poi, se nel caso concreto tale ruolo sussistesse o meno è questione di fatto, non di diritto. L’errore in tale giudizio può essere censurato sotto il profilo della insufficiente motivazione, ma non della violazione di legge.
2.3. Quanto ai due passaggi motivazionali indicati dal ricorrente come testimonianti l’errore della Corte d’appello, essi non sono né erronei in iure, né contraddittori in facto: a condizione che li si legga nel complesso generale della motivazione, senza estrapolarli da esso come invece ha fatto il ricorrente nel proprio atto d’impugnazione.
2.3.1. Ed infatti dall’esame degli atti del giudizio, consentito dalla peculiarità della censura mossa dal ricorrente alla sentenza impugnata, si rileva che l’appellante sig. M.M. , nel dolersi di essere stato condannato al pagamento dell’indennità, aveva dedotto tra gli altri motivi d’appello che la Selegrafica aveva clienti che non provenivano dall’ambito territoriale nel quale si trovava l’immobile locato: da qui aveva tratto la conclusione che l’immobile non fosse strumentale al reperimento della clientela.
La Corte d’appello ha ritenuto infondato tale motivo di doglianza, spiegando che quel che rileva ai fini dell’attribuzione dell’indennità è che l’immobile fosse “strumentale all’attività dell’impresa” (il che anche il ricorrente ammette), e non certo che i prodotti venduti nell’immobile fossero acquistati da persone provenienti dalle aree circonvicine.
Da ciò discendono due conseguenze: l’una riguarda il significato effettivo dell’affermazione ritenuta viziata dall’error iuris, la seconda la sua intrinseca contraddittorietà.
Sul piano del significato da attribuire al testo della sentenza, la Corte d’appello, là dove ha scritto che “gli artt. 34 e 35 L. 392/78 non esigono alcun collegamento funzionale tra la vendita di prodotti litografici e l’ambito territoriale di esercizio dell’attività” non ha affatto inteso dire che l’indennità spetti anche all’imprenditore che non abbia contatti diretti col pubblico, ma ha inteso semplicemente dire – in replica ad una deduzione difensiva dell’odierno ricorrente – che i contatti diretti col pubblico non esigono affatto che la clientela provenga da ambiti territoriali contigui a quello ove sorge l’immobile locato.
Sul piano della correttezza giuridica da attribuire al testo della sentenza impugnata, il passo che precede può essere ritenuto contraddittorio od erroneo solo se – come ha fatto il ricorrente – lo si astragga dal contesto degli atti e della parte restante di motivazione.
E tuttavia è noto che vale anche per le sentenze il principio ermeneutico secondo cui incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius iudicare vel respondere: ed inserito nel contesto generale della motivazione, ed alla luce delle censure contenuto nell’appello cui la motivazione doveva pur rispondere, il passo sopra trascritto non è affatto contraddittorio né erroneo.
2.3.2. Il ricorrente taccia poi di erroneità la sentenza nella parte in cui, dopo avere affermato che il requisito dei “contatti diretti col pubblico” esige una destinazione strumentale dell’immobile locato all’incremento dell’avviamento, ha ritenuto tale requisito sussistente anche quando l’immobile sia frequentato “da una limitata cerchia di operatori economici”.
A prescindere da qualsiasi rilievo circa la qualificabilità di tale vizio come contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art. 360 n. 5, c.p.c., piuttosto che come error in iudicando ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., v’è comunque da osservare che – anche in questo caso – la lettura integrale della motivazione della sentenza d’appello rivela che in essa si afferma un principio tanto ovvio quanto inoppugnabile, e cioè che il requisito della destinazione dell’immobile locato a contatti diretti con il pubblico può sussistere quali che siano le dimensioni dell’impresa e quale che sia l’entità del parco clienti, alla sola condizione che le une e le altre siano suscettibili di incremento proprio in funzione del luogo dove l’attività è svolta. Affermazione che in sé non contiene alcuna violazione dei precetti contenuti negli artt. 34 e 35 della I. 392/78.
3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo di ricorso il sig. M.M. lamenta che la sentenza impugnata sia affetta da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis, anteriore alle modifiche di cui al d.l. 83/2012).
Espone, al riguardo, che quattro dei testimoni escussi avevano riferito circostanze che avrebbero dovuto indurre la Corte d’appello a escludere che l’attività svolta dalla Selegrafica nell’immobile locato comportasse contatti diretti con il pubblico. Da tali testimonianze era infatti emerso che la clientela della Selegrafica era esigua e che era costituita sempre dai medesimi soggetti.
3.2. La Corte d’appello di Roma non ha omesso di valutare le prove raccolte nel corso dell’istruttoria.
Le ha valutate (pag. 6, ultimo capoverso, e 7, primo capoverso, della sentenza impugnata): e, valutandole, ha ritenuto che esse fossero sufficienti a dimostrare che l’attività svolta dalla Selegrafica comportasse contatti diretti col pubblico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 L. 392/78. Ora, è sin troppo noto come la astratta possibilità che le prove raccolte nella fase istruttoria possano essere valutate in modo diverso da quello prescelto dal giudice di merito non costituisce un vizio di motivazione censurabile in sede di legittimità; così come non costituisce un vizio tale l’omessa considerazione di taluni degli elementi raccolti nel corso dell’istruzione, se quelli esaminati dal giudice siano di per sé sufficienti a dare conto e ragione della soluzione adottata.
È pacifico infatti, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui il vizio di omessa o insufficiente motivazione sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia. Quel vizio, invece, non può mai consistere nel solo fatto che il giudice abbia valutato fatti e prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché l’art. 360 c.p.c. non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Sez. L, Sentenza n. 6288 del 18/03/2011; nello stesso senso, ex permultis, Sez. 6-5, Ordinanza n. 7921 del 06/04/2011; Sez. L, Sentenza n. 15156 del 11/07/2011; Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010; Sez. L, Sentenza n. 27162 del 23/12/2009).
4. Il quarto motivo di ricorso.
4.1. Col quarto motivo di ricorso il sig. M.M. deduce che la sentenza impugnata sia viziata da un errore di diritto, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c..
Espone, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe violato gli artt. 34, 35 ed 80 della L. 27.7.1978 n. 392, per avere accordato alla Selegrafica il diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento, sebbene l’attività da questa svolta nell’immobile locato, e comportante contatti diretti col pubblico, non fosse né esclusiva, né prevalente rispetto alle altre attività svolte dalla conduttrice.
4.2. Il motivo è inammissibile.
Con esso infatti, sotto l’apparenza del vizio di motivazione, la sentenza d’appello viene in realtà censurata con riferimento ad un accertamento squisitamente in fatto, e cioè stabilire quali fossero le attività svolte dalla Selegrafica nell’immobile locato, e quale tra queste attività fosse quella prevalente.
5. Il quinto motivo di ricorso.
5.1. Col quinto motivo di ricorso il sig. M.M. deduce che la sentenza impugnata sia viziata da un errore di diritto, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c..
Espone, al riguardo, che l’art. 34 della I. 392/78 attribuisce il diritto all’indennità per la perdita di avviamento solo ai conduttori i quali, neir’immobile locato, svolgano un’attività che necessiti di contatti diretti “con il pubblico degli utenti e dei consumatori”: espressione che, secondo il ricorrente, come sinonimo di “utente finale”, ovvero ultimo anello della catena distributiva dei prodotti e dei servizi.
Nel caso di specie, invece, era emerso dall’istruttoria che la società Selegrafica produceva materiali come manifesti, depliants e cartelloni destinati all’industria cinematografica: essa, dunque, non svolgeva nell’immobile condotto in locazione un’attività rivolta ad “utenti e consumatori”.
5.2. Il motivo, per come proposto, è infondato.
Il ricorrente allega infatti che la Corte d’appello avrebbe applicato l’art. 34 L. 392/78 ad una fattispecie concreta diversa da quella prevista dal precetto contenuto nella disposizione appena ricordata.
Ciò, tuttavia, non è esatto.
La Corte d’appello non ha infatti per nulla negato in iure che l’indennità per la perdita dell’avviamento spetti soltanto ai conduttori che svolgano attività rivolte al pubblico dei consumatori; ha semplicemente ritenuto in facto che nella specie la Selegrafica svolgesse questo tipo di attività: sia perché coloro che acquistavano i suoi prodotti non li rivendevano a terzi, ma li impiegavano nel proprio ciclo produttivo; sia perché non solo le imprese del settore cinematografico, ma qualunque persona avrebbe potuto recarsi presso la sede della Selegrafica per acquistarne i prodotti od i servizi.
5.3. Così statuendo, la Corte d’appello non ha violato l’art. 34 L. 392/78: è infatti pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che il requisito dei contatti diretti “col pubblico di consumatori ed utenti” ivi previsto è soddisfatto anche quando nell’immobile locato si svolga una attività rivolta ai c.d. fruitori professionali, cioè ad altri imprenditori che acquistano il bene od il servizio per destinarlo all’esercizio della propria impresa (così Sez. 3, Sentenza n. 16627 del 16/07/2010); mentre restano esclusi dall’ambito di applicazione della norma sopra ricordata solo i conduttori che offrano in vendita beni a coloro che li acquistano al solo fine di rivenderli come tali (Sez. 3, Sentenza n. 4644 del 27/04/1995). E non sarà superfluo ricordare che questa Corte, proprio con riferimento ad una fattispecie assai vicina a quella oggetto del presente giudizio, ha stabilito che l’indennità di cui all’art. 34 L. cit. spetti ai conduttori la cui attività sia rivolta astrattamente ad una generalità indiscriminata di persone, a nulla rilevando che di fatto a quell’attività sia interessata solo una cerchia limitata e specifica di soggetti, come nel caso di realizzazione di manifesti destinati alla pubblicità (Sez. 3, Sentenza n. 22 dell’11/01/1988).
6. Il sesto motivo di ricorso.
6.1. Col sesto motivo di ricorso il sig. M.M. deduce che la sentenza impugnata sia viziata da motivazione insufficiente o contraddittoria, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..
Espone, al riguardo, che la Corte d’appello ha ritenuto dovuta l’indennità ex art. 34 L. cit. alla Selegrafica nonostante le prove orali raccolte nel corso dell’istruttoria dimostrassero che l’attività svolta dalla conduttrice era rivolta ad un pubblico composto di operatori professionali.
5.2. Il motivo è infondato per le medesime ragioni già indicate ai pp. 5.2 e 5.3.
Gli “utenti e consumatori” di cui è menzione nell’art. 34 L. 392/78 non coincidono con i “consumatori” di cui all’art. 33 d. Lgs. 206/05, come parrebbe sostenere il ricorrente. Ai fini del pagamento dell’indennità per la perdita dell’avviamento, anche il conduttore che fornisca beni a professionisti od imprese ha un pubblico di “utenti e consumatori”, per quanto già esposto.
Di conseguenza giustamente la Corte d’appello non ha dato alcun rilievo giuridico alla circostanza che i clienti della Selegrafica fossero prevalentemente operatori professionali della cinematografia, e non ha pertanto adottato alcuna motivazione insufficiente.
7. Il settimo motivo di ricorso.
7.1. Col settimo motivo di ricorso il sig. M.M. deduce che la sentenza impugnata sia viziata da un errore di diritto, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c..
Lamenta, al riguardo, la violazione da parte della Corte d’appello sia dell’art. 112 c.p.c., sia dell’art. 34 L. 392/78.
Espone il ricorrente che la Selegrafica, pendente il rapporto di locazione, aveva danneggiato l’immobile: così facendo si era resa inadempiente all’obbligo contrattuale di restituire l’immobile nelle condizioni in cui si trovava al momento della stipula del contratto.
Soggiunge che egli aveva domandato nelle fasi di merito la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento, ma che la Corte d’appello aveva omesso di pronunciarsi su questa domanda. Se l’avesse fatto, avrebbe dovuto accertare in via incidentale la risoluzione del contratto per inadempimento, e negare alla Selegrafica il diritto all’indennità, il quale non spetta nei casi di inadempimento del conduttore alle proprie obbligazioni.
Così giudicando, la Corte d’appello avrebbe perciò violato, conclude il ricorrente, da un lato l’art. 112 c.p.c., per non essersi pronunciata sulla domanda di risoluzione del contratto; dall’altro l’art. 34 I. 392/78, per avere accordato l’indennità per la perdita dell’avviamento ad un conduttore inadempiente.
7.2. Il motivo è, nello stesso tempo, tanto inammissibile quanto infondato.
7.2.1. È inammissibile perché il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere le parole con le quali, nel giudizio di merito, avrebbe formulato la domanda di risoluzione del contratto, del cui mancato esame si duole.
È appena il caso di osservare, poi, che il testo estrapolato dalla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di rinvio, trascritto a pag. 90, primo capoverso, del ricorso per cassazione, non contiene alcuna domanda di risoluzione del contratto.
7.2.2. Il motivo, in ogni caso, è anche infondato nel merito, per due motivi.
Il primo motivo è che nel presente giudizio il ricorrente non risulta aver mai formulato alcuna domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1453 c.c..
La domanda (o anche l’eccezione: cfr. Sez. 3, Sentenza n. 6733 del 30/03/2005) di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1453 c.c., mira infatti ad una pronuncia di accertamento costitutivo, e deve pertanto essere espressa ed inequivoca. Forma espressa ed inequivocità che, invece, mancano del tutto nel presente giudizio.
La seconda e decisiva ragione di infondatezza del settimo motivo del ricorso principale è che la sussistenza del lamentato inadempimento (violazione dell’obbligo di riconsegna dell’immobile nello status quo ante) è stata esclusa con sentenza pronunciata in altro giudizio ed ormai passata in giudicato, in seguito al rigetto, sul punto, del ricorso proposto dal sig. M.M. e deciso da questa Corte con la sentenza 15.12.2011 n. 27020 (prodotta, ex art. 372 c.p.c., dallo stesso ricorrente; in ogni caso sulla rilevabilità d’ufficio del giudicato esterno si vedano, ex multis, Sez. L, Sentenza n. 7301 del 22/03/2013; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5478 del 05/03/2013; Sez. 1, Sentenza n. 18041 del 19/10/2012).
Infatti nel giudizio concluso dalla sentenza 27020/11, appena ricordata, è stata rigettata la domanda proposta dal sig. M.M. nei confronti della Selegrafica, avente ad oggetto il risarcimento del danno da deterioramento dell’immobile. Sicché, essendosi esclusa la sussistenza del lamentato danno, nemmeno può concepirsi un inadempimento dell’obbligo di conservazione dell’immobile locato.
In questi sensi deve perciò ritenersi corretta, sul punto, la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c..
8. L’ottavo motivo di ricorso.
8.1. Con l’ottavo motivo di ricorso il sig. M.M. deduce, infine, che la sentenza impugnata sia viziata da un errore di diritto, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c..
Lamenta, al riguardo, la violazione da parte della Corte d’appello sia dell’art. 1590 c.c., sia dell’art. 34 L. 392/78.
8.1.1. Espone il ricorrente di essere stato condannato dalla Corte d’appello al pagamento, in favore della Selegrafica, degli interessi di mora sulla somma dovuta a titolo di indennità per la perdita dell’avviamento, con decorrenza dal 16.2.1995.
Soggiunge che la Corte d’appello ha individuato in tale data il dies a quo della mora, perché in una comparsa sottoscritta dal difensore del sig. M.M. , depositata in un procedimento incidentale e menzionata in altra sentenza pronunciata tra le stesse parti, risulterebbe che in quel giorno il proprietario dell’immobile provvide a farne sostituire la serratura: dal che la Corte d’appello ha tratto la conclusione che l’immobile dovesse evidentemente essere rientrato nella disponibilità del proprietari, se questi potè eseguire la suddetta sostituzione.
Il ricorrente lamenta tuttavia che cosi statuendo la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 34 L. 392/78. La pacifica interpretazione di tale norma infatti è nel senso che l’indennità ivi prevista sia dovuta dal momento in cui il conduttore rilascia l’immobile, ovvero dal momento in cui il locatore è costituito in mora. Nel caso di specie, invece, nel momento in cui il locatore fece sostituire la serratura dell’immobile non ne aveva ancora la giuridica disponibilità, in quanto tra le parti pendeva un giudizio circa la legittimità e l’efficacia dell’offerta di rilascio compiuta dalla Selegrafica ai sensi dell’art. 1216 c.c..
8.1.2. Sotto un secondo e subordinato profilo, poi, il ricorrente lamenta che in ogni caso la circostanza che in data 16.2.1995 il sig. M. fece sostituire la serratura dell’immobile non poteva essere ritenuta provata dalla Corte d’appello, in quanto menzionata non dalla parte, ma dal suo difensore, in un atto sottoscritto soltanto da quest’ultimo.
8.2. Il motivo è inammissibile, perché censura come violazione di legge, ex art. 360 n. 3 c.p.c., una questione squisitamente di fatto, e cioè l’individuazione del momento iniziale della mora debendi. Violazione di legge vi sarebbe stata se la Corte d’appello avesse negato che il locatore sia in mora nel pagamento dell’indennità dalla data in cui riacquisti la disponibilità dell’immobile: ma nel caso di specie il giudice di merito ha correttamente applicato tale principio, semplicemente ritenendo che tale disponibilità di fatto dell’immobile fosse stata acquisita dal proprietario nella data sopra indicata.
9. Il primo motivo del ricorso incidentale.
9.1. Col primo motivo del ricorso incidentale la Selegrafica censura la sentenza d’appello nella parte in cui, riformando quella di primo grado, ha fatto decorrere gli interessi sull’importo dovuto a titolo di indennità per la perdita dell’avviamento dal 16.2.1995 (data in cui ha ritenuto che il locatore sia ritornato nel possesso dell’immobile), e non invece dal 27.9.1993, data che il conduttore aveva fissato nell’offerta per intimazione, come quella in cui il conduttore avrebbe dovuto riprendere possesso dell’immobile.
Tale statuizione è censurata sotto due profili:
(a) sia per violazione di legge, con riferimento all’art. 2909 c.c.;
(b) sia per difetto di motivazione.
9.1.1 Sotto il primo profilo, la Selegrafica deduce che la Corte d’appello ha escluso la possibilità di far risalire la mora credendi del locatore a quella dell’offerta per intimazione, sul presupposto che con statuizione ormai passata in giudicato, contenuta nella sentenza di questa Corte che cassò con rinvio la decisione conclusiva della prima fase del presente giudizio, si era accertato che tra il 1992 ed il 1995 il sig. M.M. non risiedeva nell’immobile dove gli fu notificata l’offerta per intimazione.
Tale decisione sarebbe tuttavia erronea ad avviso della ricorrente, perché nella prima fase del presente giudizio, cui aveva fatto riferimento la Corte d’appello, non si era mai fatta questione della validità della notificazione dell’offerta per intimazione, ma si era discusso solo della validità della notifica del ricorso introduttivo.
9.1.2. Sotto il secondo profilo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto priva di effetti l’offerta per intimazione di riconsegna dell’immobile, nonostante molteplici indizi deponessero nel senso che nel luogo ove l’offerta per intimazione fu eseguita fosse effettivamente residente o domiciliato il locatore.
9.2. Il motivo è manifestamente infondato.
Come si è detto supra, al p.2, il presente giudizio ebbe inizio nel 1995. Tuttavia dopo che la domanda della Selegrafica di condanna del sig. M.M. al pagamento dell’indennità per la perdita dell’avviamento era stata accolta in primo e secondo grado, questa Corte con la sentenza 19.4.2001 n. 5821 cassò con rinvio la decisione d’appello, per inesistenza della notifica del ricorso introduttivo.
In quella sentenza la Corte di legittimità pervenne alla cassazione della sentenza di merito in base al rilievo che questa aveva omesso di considerare i numerosi documenti prodotti dal ricorrente, sig. M.M. , dai quali risultava che egli “non abitava più in Via (omissis) , ma, a causa di un incendio che aveva reso inagibile l’alloggio, aveva trasferito, sin dal 20.11.1992, la sua residenza in Via (omissis) , dove aveva abitato sino al 15.5.1996, data in cui si era nuovamente trasferito in Via (omissis) ” (così la sentenza 5821/01 di questa Corte, ovviamente conoscibile in questa sede in virtù del “dovere della Corte di conoscere le proprie sentenze”, già ripetutamente affermato da questa Corte: cfr. Sez. U, Sentenza n. 295 del 06/05/2000).
L’accertamento della residenza del sig. M.M. , compiuto ai fini di stabilire la validità della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, ha efficacia vincolante anche ai fini dell’accertamento della validità della notificazione dell’offerta per intimazione, e quindi indirettamente ai fini della individuazione del dies a quo della mora debendi.
Lo impone l’art. 2909 c.c., il quale come noto stabilisce che “l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti (…)”.
9.3. La società Selegrafica ha inteso sostenere in questa sede la tesi giuridica secondo cui l’accertamento della effettiva residenza del sig. M.M. , compiuta al fine di stabilire la validità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, non sia vincolante quando si tratti di stabilire la validità della notificazione dell’offerta per intimazione.
È una tesi manifestamente infondata.
Secoli di speculazioni giuridiche dottrinarie, corroborate da decenni di contributi giurisprudenziali uniformi, insegnano che l’efficacia vincolante del giudicato, dal punto di vista oggettivo:
(a) si forma sull'”accertamento” dei fatti contenuto nella sentenza (cfr. Sez. U, Sentenza n. 26482 del 17/12/2007);
(b) si estende a tutte le questioni logicamente o giuridicamente dipendenti da quell’accertamento (c.d. “giudicato per implicazione discendente”: cfr. Sez. 1, Sentenza n. 21472 del 19/09/2013), a nulla rilevando che tali questioni vengano sollevate per finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del giudizio concluso dal giudicato (Sez. U, Sentenza n. 26482 del 17/12/2007); sin troppo noto, al riguardo, è il celebre esempio proposto dalla dottrina, secondo cui formatosi il giudicato su una domanda di accertamento della proprietà d’un immobile, esso avrà effetto vincolante nel successivo giudizio di rilascio;
(c) si estende a tutte le questioni logicamente antecedenti al decisum e poste sull’arco logico della decisione, quando su esse sia sorta controversia tra le parti e non siano state risolte in via meramente incidentale (giurisprudenza pacifica, a partire dalla sentenza capostipite rappresentata da Sez. 2, Sentenza n. 1494 del 07/06/1966, sino ad arrivare alla più recente Sez. 2, Sentenza n. 3434 del 11/02/2011).
9.4. Applichiamo ora i suddetti principi al nostro giudizio.
La questione della residenza del sig. M.M. nel periodo tra il 1992 ed il 1996 fu l’ovvio antecedente logico-giuridico della decisione sulla nullità della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio. Essa formò oggetto di contestazione tra le parti, e venne affrontata e risolta in via diretta e non incidentale.
È dunque naturale e conforme al disposto dell’art. 2909 c.c. che il fatto “residenza del sig. M.M. ” dovesse ritenersi accertato tra le parti con l’efficacia vincolante del giudicato, ed accertato nel senso che nel 1993 il sig. M.M. non risiedesse in via (omissis) . E poiché, per quanto detto, l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato “a tutti gli effetti”, correttamente il giudice di merito ha escluso che fosse da ritenersi valida, e produttiva degli effetti tipici della mora, l’offerta per intimazione notificata all’indirizzo appena ricordato.
9.5. Inammissibile è il secondo profilo del primo motivo del ricorso incidentale, col quale la Selegrafica lamenta il vizio di motivazione sul punto dell’accertamento del giorno di decorrenza degli interessi di mora dovuti dal proprio debitore.
E ciò sia perché non concluso dal “momento di sintesi” prescritto dall’art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis al presente giudizio); sia perché sollecita una valutazione delle prove diversa rispetto a quella adottata dal giudice di merito; sia, infine, perché pur dolendosi dell’omesso esame della relazione di notificazione dell’offerta per intimazione, non ne ha trascritto il contenuto nel ricorso incidentale, in violazione del principio di autosufficienza.
10. Il secondo motivo del ricorso incidentale.
10.1. Col secondo motivo del ricorso incidentale la Selegrafica torna a censurare la sentenza d’appello nella parte in cui, riformando quella di primo grado, ha fatto decorrere dal 16.2.1995 gli interessi sull’importo dovutole a titolo di indennità per la perdita dell’avviamento.
Lo fa sia sotto il profilo della violazione di legge, sia sotto quello del vizio di motivazione.
Espone, al riguardo, che anche ad ammettere l’invalidità della notifica dell’offerta per intimazione, la Corte d’appello avrebbe dovuto comunque considerare che il sig. M.M. era stato costituito in mora con atti successivi, e segnatamente con una raccomandata inviatagli il 13.9.1994. L’avere ritenuto tale raccomandata improduttiva degli effetti della mora costituirebbe perciò un error in iudicando.
Soggiunge infine la Selegrafica che, in ogni caso, la motivazione adottata dalla Corte d’appello per posticipare la decorrenza degli interessi di mora sarebbe contraddittoria: essa infatti, dopo avere astrattamente dichiarato che gli interessi sono dovuti dalla data del rilascio dell’immobile “ovvero dalla diversa data in vi sia stata una costituzione in mora del locatore”, ha omesso di considerare che nella specie una costituzione in mora del locatore esisteva, ed ha computato gli interessi dal rilascio.
10.2. Il motivo è infondato in ambedue i profili in cui si articola.
È pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che gli interessi sulla somma dovuta a titolo di indennità per la perdita dell’avviamento non cominciano a decorrere finché non sia avvenuto, da parte del conduttore, il rilascio dell’immobile (da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 10962 del 06/05/2010). Questo principio si fonda sull’assunto che le obbligazioni di pagamento dell’indennità e di rilascio dell’immobile sono in rapporto di reciproca dipendenza, sicché ciascuna delle due prestazioni è inesigibile in difetto di contemporaneo adempimento (o offerta di adempimento) dell’altra (sono parole di Sez. 3, Sentenza n. 1930 del 10/02/2003; il principio di dipendenza tra obbligo di rilascio dell’immobile ed obbligo di pagamento dell’indennità è stato affermato da Sez. U, Sentenza n. 1177 del 15/11/2000).
È ben vero che in alcune decisioni di questa Corte, per come massimate, si afferma che gli interessi sul’indennità di avviamento decorrono dal rilascio “o dalla diversa data in cui vi sia stata una costituzione in mora del locatore da parte del conduttore” (così Sez. 3, Sentenza n. 4272 del 15/05/1997), ma è da osservare al riguardo: (a) che tali decisioni sono tutte anteriori all’intervento delle Sezioni Unite sopra ricordato (e cioè Sez. Un. 1177/00, cit.), nel quale si sancì l’interdipendenza tra obbligo di pagare ed obbligo di restituire; (b) che il riferimento alla “diversa data” della costituzione in mora costituisce un mero obiter dictum nel contesto della motivazione di Cass. 4272/97, cit.; (c) che in ogni caso “la diversa data della costituzione in mora”, quale dies a quo di decorrenza degli interessi sull’indennità per la perdita dell’avviamento, non può che essere intesa come data della mora credenti del conduttore nel riprendere possesso dell’immobile, non certo della mora debendi nel pagamento dell’indennità, posto che – per quanto detto – tale obbligo non sorge se non al momento del rilascio.
10.2. Le osservazioni che precedono valgono a svelare l’infondatezza del motivo in esame anche nella parte in cui lamenta la contraddittorietà della motivazione.
Infatti, pur dovendosi ammettere un certo tasso di ambiguità nell’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui gli interessi sull’indennità di avviamento potrebbero decorrere dalla “costituzione in mora”, la decisione è comunque conforme a diritto per i motivi esposti nel precedente §, ed in tal senso deve ritenersi emendata la suddetta motivazione, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c..
11. Le spese.
La soccombenza reciproca costituisce un giusto motivo per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

la Corte di cassazione:
-) rigetta il ricorso principale;
-) rigetta il ricorso incidentale;
-) dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio.

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