iva

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 22 dicembre 2015, n. 50209

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TERESI Alfredo – Presidente

Dott. GRILLO Renato – rel. Consigliere

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1468/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del 19/06/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. P. Filippi, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza del 19 giugno 2014 la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Pesaro del 22 ottobre 2010 emessa nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) imputati, ciascuno e nelle rispettive qualita’, del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter, (omesso versamento nei termini dell’IVA relativa agli anni 2006 e 2007 – reati, rispettivamente, commessi dal (OMISSIS) il 27 dicembre 2007 e dallo (OMISSIS) il 27 dicembre 2008) con la quale gli stessi erano stati condannati alla pena di mesi otto di reclusione ciascuno oltre alle pene accessorie di legge.

1.2 Ricorrono avverso la detta sentenza entrambi gli imputati a mezzo del proprio difensore di fiducia deducendo un unico articolato motivo con il quale censurano la decisione impugnata per manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione sia in punto di conferma della responsabilita’, con specifico riferimento all’elemento soggettivo del reato collegato alle gravi difficolta’ economiche dell’azienda, sia in punto di conferma del trattamento sanzionatorio e del diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza neanche tenere in considerazione il fatto che lo (OMISSIS) aveva comunque – nonostante le gravi difficolta’ finanziarie della societa’ – provveduto ad un versamento parziale dell’IVA ed ancora, in riferimento alla posizione del (OMISSIS), il fatto che questi fosse subentrato quale liquidatore nella rappresentanza legale della societa’ in liquidazione soltanto nel luglio 2008 a poca distanza dalla scadenza del termine per il versamento dell’IVA dovuta per il 2007.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono manifestamente infondati e vanno, pertanto, dichiarati inammissibili. La Corte di merito, ferma l’oggettivita’ del reato ascritto a ciascuno degli imputati sia pure in veste diversa (lo (OMISSIS) quale imprenditore e il (OMISSIS) quale liquidatore della societa’) e per annualita’ diverse, oggettivita’ non negata da nessuno dei due ricorrenti, ha correttamente valutato la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, escludendo di poter ravvisare una inconfigurabilita’ dei due reati per assenza del dolo (peraltro generico) sulla base della dedotta difficolta’ finanziaria in cui da tempo si dibatteva la societa’ (OMISSIS) s.r.l. della quale lo (OMISSIS) era legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione.

1.1 La motivazione resa dalla Corte di merito si sottrae a qualunque censura di illogicita’ ed insufficienza, ricordandosi che il reato previsto dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter, e’ caratterizzato, per quanto riguarda l’elemento soggettivo, da dolo generico, sicche’ non trova ingresso il motivo per il quale il tributo sia stato omesso, purche’ vi sia la consapevolezza in capo all’agente dell’omissione fiscale. Peraltro questa Corte Suprema ha ripetutamente affermato il principio che l’inadempimento dell’obbligazione tributaria puo’ essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore che non sia stato in grado di porvi rimedio per cause estranee alla sua volonta’ o che sfuggono al suo dominio finalistico (cosi’ Sez. 3 24.6.2014 n. 8352, Schirosi, Rv. 263128) ribadendo anche l’irrilevanza della c.d. “crisi di liquidita’” del debitore alla scadenza del termine fissato per legge per operare il versamento, avendo l’obbligo, il debitore, per un verso, di accantonare le risorse necessarie per il soddisfacimento dell’obbligo tributario prioritario e per altro verso, di adottare tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo (in termini Sez. 3 6.11.2013 n. 2614, Saibene, Rv. 258595).

1.2 Ai detti principi si e’ uniformata la Corte di merito con specifico riguardo alla posizione dello (OMISSIS), pur dando atto di un versamento parziale, tale pero’ da non escludere il reato sotto l’aspetto soggettivo, valorizzando, di contro, proprio la consapevolezza dell’agente nella commissione del reato legata alla sua qualita’ imprenditoriale ed alla mancanza di diversificazione degli impegni finanziari in tutto coincidente con la mancata adozione di idonee iniziative volte al soddisfacimento dell’obbligo tributario.

2. Anche con riferimento alla posizione del (OMISSIS) la decisione della Corte di merito e’ del tutto condivisibile, tanto in relazione alla responsabilita’, quanto in relazione alla mancata differenziazione del trattamento sanzionatorio in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2.1 Per quanto riguarda il primo aspetto, la Corte distrettuale ha fatto buon governo del principio ripetutamente affermato da questa Corte Suprema secondo il quale “In tema di omesso versamento di IVA, il soggetto che subentri ad altri nella carica di liquidatore di una societa’ di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, risponde del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter, quantomeno a titolo di dolo eventuale”, (ex multis Sez. 3 4.6.2014 n. 38687, Decataldo, Rv. 260390).

2.2 Con riguardo al secondo aspetto inerente al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche (motivo comune ad entrambi i ricorrenti), correttamente la Corte territoriale non ha ravvisato elementi per differenziare la posizione del (OMISSIS) rispetto a quella dello (OMISSIS) data, oltretutto, la veste ricoperta che imponeva al (OMISSIS) l’obbligo di reperire le risorse necessarie, pur avendo un congruo termine a disposizione per adempiere (circa sei mesi).

2.3 E, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche va segnalato – come ripetutamente affermato da questa Corte – che la concessione delle circostanze siffatte non esige l’esame da parte del giudice di tutti i parametri di cui all’articolo 133 c.p., bastando che venga specificato a quale di essi si sia inteso fare riferimento (Cass. Sez. 1 7.7.2010 n. 33506, P.G. in proc. Biancofiore, Rv. 247959). Inoltre la sussistenza delle circostanze suddette forma oggetto di un giudizio di fatto e puo’ essere esclusa dal giudice con motivazione basata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, purche’ correttamente argomentate senza che assuma rilevanza il fatto che in tale operazione valutativa il giudice non abbia effettuato specifici apprezzamenti sui pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Cass. Sez. 6 24.9.208 n. 42688, Cardi ed altri, Rv. 242419), quali, per quanto afferisce al caso in esame, la pretesa limitatezza temporale per quanto concerne il (OMISSIS), mentre va condiviso il negativo apprezzamento, rispondente a logica, espresso in riferimento alla ritenuta oggettiva gravita’ dei fatti addebitati a ciascuno dei ricorrenti.

3. Segue alla inammissibilita’ dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, che si ritiene congrua nella misura di euro 1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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