Cassazione 10

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III

SENTENZA 20 gennaio 2016, n. 896

Ritenuto in fatto

Con sentenza resa pubblica il 4 giugno 2012, la Corte di appello di Roma rigettava l’impugnazione proposta dal Comune di Frascati contro la decisione del Tribunale della stessa Città che, a sua volta, aveva respinto l’opposizione del medesimo Comune avverso il decreto ingiuntivo emesso il 21 gennaio 1997 per il pagamento di lire 26.442.294 in favore dell’arch. P.A. , a titolo di compensi professionali per l’attività espletata per il Comune opponente nella direzione dei lavori per la realizzazione di opere cimiteriali.
1.1. – La Corte territoriale, sul primo motivo di gravame (con il quale il Comune di Frascati aveva dedotto la nullità del titolo posto a fondamento della pretesa creditoria, non avendo il Tribunale rilevato d’ufficio la mancata produzione da parte del P. del formale contratto di incarico concluso con l’Amministrazione, essendo ai predetti fini inidonea la sola delibera di giunta), osservava che il potere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità negoziale era da coordinarsi con il principio della domanda, di cui agli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., là dove, nella specie, l’opposizione del Comune era fondata “soltanto sulle asserite inadempienze del professionista – che si assumevano commesse nell’esecuzione dell’incarico professionale, che il committente aveva proprio per questo revocato”.
Peraltro, soggiungeva il giudice di appello, il credito azionato dal P. non si fondava “sulla delibera di giunta n. 271 del 1993”, come sostenuto dal Comune, bensì “sulla prova scritta costituita dalla liquidazione, da parte del Consiglio dell’Ordine degli architetti di Roma (del 5 giugno 1996), degli emolumenti spettanti al direttore dei lavori – per l’attività da esso prestata durante la vigenza dell’incarico – nella somma di lire 26.442.294”. Somma, questa, che l’ente territoriale aveva rifiutato di pagare prospettando “anomalie attinenti alle specifiche modalità di esecuzione dell’incarico” e su ciò soltanto fondando le ragioni dell’opposizione al provvedimento monitorio, rispetto alle quali il primo giudice – “in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato” – aveva emesso la propria decisione.
1.2. – La Corte di appello riteneva, poi, infondato il motivo di gravame con il quale il Comune di Frascati si doleva del mancato riconoscimento delle “gravi violazioni addebitate al direttore dei lavori”, rilevando che, in forza della corrispondenza intercorsa tra le parti, risultava che il Comune “non contestava l’avvenuto espletamento di un’attività professionale da parte del direttore dei lavori”, afferendo i rilievi “alle non condivise iniziative intraprese dal P. in occasione di imprevisti insorti durante l’esecuzione delle opere”.
Sicché, da un lato, la liquidazione dell’Ordine professionale non era stata censurata specificamente, dall’altro, “la natura ed entità dei danni asseritamente ostativi al pagamento dei chiesti emolumenti (danni che il Comune assume di aver subito per effetto delle inadempienze del direttore dei lavori)”, erano rimasti “a livello di mera enunciazione”.
Inoltre, osservava ancora il giudice del gravame, la sentenza prodotta dal Comune di Frascati su cui l’Amministrazione fondava “il proprio diritto risarcitorio nei confronti del direttore dei lavori”, non era opponibile al P. , estraneo a quel giudizio tra l’impresa appaltatrice ed l’ente locale committente, là dove poi da quello stesso giudizio era, comunque, emersa “la ineccepibile condotta del direttore dei lavori che” – a fronte di una “originaria carenza progettuale” ascrivibile alla stazione appaltante, determinante difficoltà sopravvenute nell’esecuzione dell’opera, “con conseguente necessità di una perizia di variante suppletiva” – “aveva disposto con ordine legittimo la prosecuzione dei lavori sulla base dei motivi di assoluta urgenza ex art. 342, comma 3, legge sui lavori pubblici”.
2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Comune di Frascati sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso P.A. .

Considerato in diritto

– Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 1421 cod. civ..

La Corte territoriale avrebbe violato la regola del rilievo officioso delle ‘nullità negoziali riscontrate’, che deve trovare applicazione non solo allorché il giudizio abbia ad oggetto l’azione di esatto adempimento, ma anche le azioni di risoluzione, di annullamento e di rescissione del contratto.

1.1. – Il motivo è ammissibile e fondato.

1.1.1. – Va, difatti, disattesa l’eccezione di difetto di autosufficienza della censura avanzata dal controricorrente, giacché in ricorso sono indicati, in modo idoneo a rendere intelligibile la doglianza, i contenuti rilevanti dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo e del successivo atto di appello proposti dal Comune (cfr. p. 7 ; inoltre, l’atto di appello è specificamente indicato tra gli atti oggetto di produzione con il ricorso, oltre ad essere indicata la produzione del fascicolo di parte: cfr. p. 18), nonché il contenuto della sentenza impugnata in questa sede (pp. 8 e 9), nella parte in cui quest’ultima – in coerenza con la portata dei predetti atti di parte – evidenzia sia il tenore delle difese iniziali dell’opponente, siccome volte a contestare la fondatezza del provvedimento monitorio esclusivamente in ragione delle dedotte inadempienze del direttore dei lavori nell’espletamento dell’incarico, sia il contenuto del motivo di gravame (ossia l’eccepita nullità contrattuale sul presupposto dell’inidoneità della delibera di giunta a fondare la pretesa creditoria azionata dal P. ), da cui la conseguente statuizione di inammissibilità della eccepita nullità in violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., per esser stata dedotta solo in secondo grado e in contrasto con il principio della domanda di cui agli artt. 99 e 112 cod. proc. civ..

1.1.2. – La fondatezza del motivo si radica sui seguenti principi.

Anzitutto, quale premessa, la ‘rilevazione’ officiosa delle nullità negoziali, in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione) e sotto qualsiasi profilo (anche diverso da quello allegato dalla parte, ed altresì per le ipotesi di nullità speciali o ‘di protezione’), è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata ‘ragione più liquida’, e va intesa come indicazione alle parti di tale vizio; la loro ‘dichiarazione’, invece, ove sia mancata un’espressa domanda della parte pure all’esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa (salvo per le nullità speciali, che presuppongono una manifestazione di interesse della parte) del medesimo vizio, previo suo accertamento, nella motivazione e/o nel dispositivo della pronuncia, con efficacia, peraltro, di giudicato in assenza di sua impugnazione (Cass., sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242).

Ne consegue, tra l’altro, che – ed è questo il principio immediatamente disatteso dalla Corte capitolina – la domanda di accertamento della nullità di un negozio proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex art. 345, primo comma, cod. proc. civ., salva la possibilità per il giudice del gravame (obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.) di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall’appellante, in forza del secondo comma del citato art. 345 (Cass., sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26243).

Né può avere rilievo ostativo all’accoglimento della censura la circostanza – evidenziata dal controricorrente – che il giudice di appello ha messo in risalto che il credito azionato monitoriamente dal P. si fondasse non già sulla delibera di giunta di affidamento dell’incarico n. 271 del 1993, bensì sulla prova scritta costituita dalla liquidazione del Consiglio dell’Ordine degli architetti di Roma, posto che detta prova scritta, in assenza del presupposto titolo negoziale che ne giustificasse il fondamento, non poteva risultare idonea a consolidare la posizione creditoria dell’ingiungente.

– Con il secondo mezzo è dedotto vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ..

La Corte capitolina non avrebbe tenuto conto delle specifiche censure proposte con l’atto di appello (che viene trascritto nel ricorso) in ordine alle gravi inadempienze del P. nell’espletamento dell’incarico, mancando di esaminare: 1) la non conformità dell’ordine di servizio n. 1 del 12 maggio 1994 emesso dal direttore dei lavori senza autorizzazione della stazione appaltante; 2) la non conformità del verbale di sospensione dei lavori del 14 settembre 1994 al disposto dell’art. 16 del r.d. n. 350 del 1895, in quanto emesso dal direttore dei lavori senza autorizzazione della stazione appaltante; 3) la non conformità della perizia di variante depositata nelle date 28 ottobre 1994/18 settembre 1995 al disposto dell’art. 13, comma 3, del d.l. n. 55 del 1983, giacché prevedeva un incremento superiore a quello del 30% quale limite stabilito per legge.

– Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 16 e 20 del r.d. n. 350 del 1895, 19 del regolamento sulla contabilità dello Stato, 13, comma terzo, del d.l. n. 55 del 1983.

La Corte di appello, proprio nel porre in evidenza che “i rilievi effettuati dall’Ente committente afferivano alle non condivise iniziative intraprese dal P. in occasione degli imprevisti insorti durante l’esecuzione delle opere”, avrebbe violato le norme indicate in rubrica, le quali impongono l’intervento autorizzatorio della stazione appaltante e consentono perizie suppletive e di variante entro il limite del 30% dell’importo dei lavori originariamente deliberati.

3.1. – Il secondo e terzo motivo, che possono essere congiuntamente scrutinati, sono inammissibili.

Essi, infatti, non attingono la ratio decidendi che la sentenza impugnata esibisce come giustificazione fondante (cfr. p.1.2. del ‘Ritenuto in fatto’, che precede) la statuizione di rigetto delle doglianze dell’appellante (cui gli ulteriori argomenti spesi nel prosieguo di motivazione soltanto si aggiungono), ossia la riscontrata mancanza di prova (per essere la deduzione rimasta ‘a livello di mera enunciazione’) circa ‘la natura ed entità dei danni asseritamente ostativi al pagamento dei chiesti emolumenti (danni che il Comune assume di aver subito per effetto delle inadempienze del direttore dei lavori)’.

La Corte capitolina, infatti, ha ritenuto che, nonostante le allegate inadempienze del professionista, il Comune non avesse comunque fornito alcuna dimostrazione dei danni conseguentemente subiti ed assunti come ‘ostativi’ al pagamento del compenso dovuto al professionista e tale motivazione non è stata fatta oggetto di specifica impugnazione in questa sede, in quanto la ricorrente amministrazione comunale si è soffermata unicamente sui profili (dedotti come integranti vizio motivazionale e di violazione di legge) concernenti la condotta di inadempimento e non già sulle conseguenze dannose da essa derivanti.

La statuizione impugnata si sorregge, dunque, sulla ratio decidendi non censurata, il cui consolidamento (quale autonoma ragione giustificativa rimasta esente da impugnazione: cfr. tra le tante, Cass., 14 febbraio 2012, n. 2108) impedisce la cassazione della sentenza in parte qua.

– Deve, quindi, trovare accoglimento solo il primo motivo di ricorso, mentre vanno dichiarati inammissibili i restanti.

La sentenza impugnata va cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà delibare e pronunciarsi in ordine alla questione di nullità contrattuale, alla luce dei principi enunciati al p.1.1.2., che precede.

Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili i restanti motivi;

cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

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