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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

sentenza 16 aprile 2015, n. 15834

Ritenuto in fatto

Il Gip presso il Tribunale di Pordenone, con decreto del 5/8/2014, disponeva il sequestro preventivo di due terreni nella disponibilità di G. F., siti uno in Comune di Vivaro, in catasto fl. 14, mappale 264, l’altro in Comune di Fanna, in catasto fl. 8, mappale 480, utilizzati per la coltivazione di mais OGM 810, in relazione al reato di cui all’art. 4, co. 8, d.L. 91/2014.

Il Tribunale di Pordenone, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di riesame interposta nell’interesse dell’indagato, con ordinanza del 22/9/2014, ha disposto il mantenimento della misura cautelare in atto.

Propone ricorso per cassazione la difesa del F., con i seguenti motivi:

-inosservanza degli artt. 111 e 117 Costituzione; della Direttiva UE n. 2001/18; del Regolamento UE n. 178/2002, di cui si sarebbe dovuto tenere conto nella applicazione della legge penale, evidenziando l’erronea applicazione da parte dei giudice di merito dei principi fatti valere dalla Corte di Giustizia Europea nella materia in questione e la non corretta interpretazione della disciplina attualmente applicabile alla coltivazione del mais geneticamente modificato.

Con memoria, depositata in atti il 3/3/2015, la difesa del F. ha formulato richiesta di parere pregiudiziale alla CGUE, ex co. 3, art. 267 del TFUE.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia, consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla sussistenza sia del fumus boni iuris dei reato astrattamente ipotizzato, che dei periculum in mora.

Le censure sollevate in ricorso, riproducenti le medesime doglianze formulate con la istanza di riesame, hanno trovato ampio ed esaustivo riscontro da parte del giudice impugnato.

Il Tribunale, infatti, rileva come la direttiva 2001/18 CE del Parlamento Europeo e dei Consiglio fissa la normativa che presiede alle forme di utilizzo e di circolazione degli OGM, in quanto tali, e persegue la finalità di garantire la tutela dell’ambiente, della vita e della salute degli uomini, degli animali e delle piante, assicurando che la immissione in campo aperto e la vendita dei prodotto autorizzato, in quanto conforme alla disciplina medesima, non possano essere impedite, posto che, fino a prova contraria, tale prodotto non va considerato un pericolo.

Gli Stati membri possono opporsi alla circolazione dei soli organismi non autorizzati, secondo la Direttiva e ad essi è vietato impedire o anche soltanto limitare la immissione in commercio o nell’ambiente di un OGM se non nei casi previsti dalla c.d. clausola di salvaguardia ( art. 23 ): è prevista, infatti, la possibilità per gli Stati comunitari di adottare tutte le misure opportune per evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati ( OGM ) in altri prodotti ( c.d. misure di coesistenza ) per evitare la presenza dei primi in altre colture, come quelle convenzionali o biologiche; prevenire l’impatto della eventuale commistione, che impedirebbe ai produttori e ai consumatori di scegliere tra produzione convenzionale e geneticamente modificata; prevenire la potenziale perdita economica che verrebbe indotta dalla presenza involontaria di OGM in altri prodotti.

Di tal chè la doglianza mossa dalla difesa, con la quale si ritiene illegittimo il d.M. 12/7/2013, che ha stabilito il divieto della coltivazione nel territorio nazionale di varietà di mais MON 810, provenienti da sementi geneticamente modificate fino alla adozione di misure comunitarie di cui all’art. 54, co. 3, regolamento CE 1782002, del 28/1/2002, è destituita di fondamento: il d.M. in questione, richiamato dall’art. 4, co. 8, d.L. 91/2014, per il quale il F. risulta indagato, è stato adottato in via d’urgenza e provvisoria, ex art. 54 del citato regolamento, disciplinante, appunto, i casi in cui sia manifesto che alimenti e mangimi di origine comunitaria o importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, degli animali e per l’ambiente, ipotesi del tutto differente e peculiare rispetto alla fattispecie di cui alla Direttiva 2001/18/CE, attinente al potere di legiferare degli Stati membri in caso di mancata adozione, sic et simpliciter, dei c.d. piani di coesistenza.

E’ evidente che la previsione degli artt. 53 e 54, Reg. CE n. 178/2002, riguarda, la adozione di misure urgenti, che si impongono, nel caso in cui sussista un pericolo per la salute o per l’ambiente, che, nella specie, risulta essere stato accertato, visto il grave rischio per l’agrobiodiversità della coltivazione dei mais MON 810 ( parere dell’ISPRA, dei 7/4/2014 ).

Anche la richiesta formulata in limine litis, attinente alla richiesta di parere pregiudiziale alla CGUE, ex co. 3, art. 267, è da ritenere inaccoglibile, non solo per la inconferenza della stessa, ma soprattutto perchè l’Assemblea plenaria del Parlamento Europeo ha approvato il 13/1/2015 la nuova legislazione in materia, che permette agli Stati membri di limitare o di vietare la coltivazione contenenti OGM sul loro territorio, divieto già disposto in Italia col d.M. 12/7/2013, prorogato con d.L. n. 91/2014.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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