CASSAZIONE
Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 22 aprile 2015, n. 16769

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIANDANESE Franco – Presidente

Dott. GALLO D. – rel. Consigliere

Dott. DIOTALLEVI Giovann – Consigliere

Dott. CERVADORO Mirella – Consigliere

Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza 22/8/2013 del Gip presso il Tribunale dei Minorenni di Brescia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, DELEHAYE Enrico che ha concluso per l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 22/8/2013, il Gip presso il Tribunale dei Minorenni di Brescia dichiarava non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS), ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, articolo 26 e articolo 97 cod. pen. per essere l’imputato minore di 14 anni non punibile.

2. Avverso tale sentenza propongono ricorso i genitori del minore dolendosi di interpretazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, articolo 26 non conforme a Costituzione in quanto non vi e’ stata possibilita’ di difesa e non vi e’ stato contraddittorio, ne’ indagini in sede camerale. In particolare si dolgono del fatto che si dovrebbe procedere all’iscrizione nel casellario della sentenza stessa per un’ipotesi di reato gravissima, senza alcun accertamento in punto di penale responsabilita’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione sollevata dal ricorrente attiene a delicati profili di diritto sui quali si sono formati divergenti indirizzi interpretativi.

2. Infatti, con un primo arresto (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 49863 del 25/11/2009 Cc. (dep. 29/12/2009) Rv. 245815), la S.C. ha statuito che la previsione di cui al D. P.R. n. 448 del 1988, articolo 26 impone al giudice di dichiarare immediatamente con sentenza, in ogni stato e grado del procedimento, il non luogo a procedere quando accerti che l’imputato sia minore degli anni quattordici, considerato che l’articolo 97 cod. pen. stabilisce una presunzione assoluta di non imputabilita’ e, quindi, anche di assoluta incapacita’ processuale che prescinde dall’effettivo riscontro della capacita’ di intendere e volere in capo al minore infraquattordicenne. Ne consegue che al giudice non e’ consentito il preventivo accertamento per verificare l’eventuale insussistenza del fatto o la non attribuibilita’ dello stesso al minore imputato prima della pronuncia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, articolo 26 attesa l’ultroneita’ di qualsivoglia indagine in relazione ad un fatto che la legge non consente di perseguire. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato, minore degli anni quattordici al momento del fatto, volto a censurare il mancato compimento, prima della sentenza di non luogo a procedere, di attivita’ processuali, preordinate a dimostrare la propria estraneita’ ai fatti oggetto di imputazione).

3. Con un successivo arresto (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18052 del 17/01/2012 Cc. (dep. 11/05/2012) Rv. 253758), la S.C. ha assunto un indirizzo divergente, statuendo che la sentenza di non luogo a procedere, Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, ex articolo 26 per difetto di imputabilita’ del minore postula il necessario accertamento di responsabilita’ dell’imputato e delle ragioni del mancato proscioglimento nel merito.

4. In motivazione la Corte ha osservato, con riferimento al precedente indirizzo, che: L’assunto sarebbe incondizionatamente da condividere, se nel vigente codice penale, non fosse tutt’ora presente ed “operante” (pur dopo la parziale “sterilizzazione” operata dalla Corte costituzionale) l’articolo 224, che prevede la possibilita’ di applicare la misura di sicurezza del riformatorio o della liberta’ vigilata per il minore non imputabile, se pericoloso. Questa stessa sezione, tuttavia, con altre pronunzie – di poco anteriori a quella sopra ricordata (cfr: ASN 200842507-ftV 241963; ASN 200840550-RV 241722) – ha sostenuto che la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilita’ del minore postula il necessario accertamento di responsabilita’ dell’imputato e delle ragioni del mancato proscioglimento nel merito, ragioni che possono – per la verita’- trovare anche motivazione implicita. Ebbene, ritiene questo Collegio che tale seconda indicazione giurisprudenziale sia da seguire a preferenza della prima (e, di poco, piu’ recente), atteso che essa appare correttamente orientata secundum Constitutionem.

5. Invero, la formula terminativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1948, articolo 26, non puo’ essere considerata ampiamente liberatoria, alla stessa stregua di quelle di cui all’articolo 129 c.p.p.. Conseguenza ne e’ la eventuale applicazione dell’articolo 224 c.p..

6. Si profila, pertanto, una sostanziale incompatibilita’ tra il dettato del predetto articolo 26 e quello del ricordato articolo 224 c.p., atteso che il primo pretende che, preso atto della eta’ infraquattordicenne della persona nei cui confronti le indagini sono state promosse o dovrebbero esserlo, il giudice emani sentenza di non luogo a provvedere, omettendo o sospendendo – secondo tale “lettura” – qualsiasi eventuale accertamento nel merito, mentre il secondo lascia aperta la possibilita’, a seguito della decisione sopra indicata, della applicazione di provvedimenti anche fortemente incisivi sulla liberta’ personale o, quantomeno, su quella di movimento. E cio’ anche dopo che la Corte cost.le, con la ricordata sentenza 20/71, ha eliminato l’automatismo di cui all’articolo 224 c.p., comma 2; anzi, a ben vedere, proprio l’abolizione di tale automatismo rende ancor piu’ problematica la coordinazione tra le due norme, atteso che, da un lato, il giudicante deve immediatamente dichiarare non luogo a provvedere, una volta effettuato il semplice “accertamento anagrafico”, dall’altro, dovrebbe essere in grado di conoscere il merito e di “scandagliare” la personalita’ del minore, allo scopo di valutare la necessita’ di applicare la misura di sicurezza. Conseguentemente, sembrerebbe permanere nell’ordinamento una irragionevole situazione di contrasto e di stallo, con evidenti implicazioni circa la sospetta costituzionalita’ dell’una o dell’altra norma o del loro combinato disposto.

7. L’interprete e’ dunque obbligato ad adottare l’interpretazione conforme a Costituzione, vale a dire quella che impone che il giudice, prima di applicare l’articolo 26 sopra ricordato, si ponga in condizione di escludere che l’infraquattordicenne possa legittimamente aspirare ad un proscioglimento nel merito. Invero, se suprema lex, nella materia in esame, e’ l’interesse del minore ad una rapida fuoriuscita dal circuito processuale, nondimeno va osservato che tale percorso deve, comunque, essere effettuato con le cadenze, i tempi e, sopratutto, con le garanzie che caratterizzano il processo penale.

8. Diversamente opinando, oltretutto, l’articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica citato finirebbe per entrare in contrasto, non solo – come anticipato – con il dettato costituzionale (articolo 3 Cost., articolo 26 Cost., comma 2, articolo 111, 112, 76, 10 e 117 Cost.), ma anche con norme sovrannazionali (in particolare con l’articolo 40 della convenzione di New York e con l’articolo 6 CEDU). Invero esso consentirebbe, oltretutto, in base all’interpretazione che questo Collegio respinge, l’emissione di un provvedimento giurisdizionale in materia penale senza che l’indagato o l’imputato sia informato del contenuto dell’accusa.

9. Tale indirizzo e’ stato confermato da un successivo arresto di questa Corte che ha ribadito che la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilita’ del minore postula il necessario accertamento di responsabilita’ dell’imputato e delle ragioni del mancato proscioglimento nel merito; pertanto essa e’ illegittima qualora riguardi un reato perseguibile a querela della quale non sia previamente accertata la sussistenza, considerato che l’accertamento della procedibilita’ dell’azione precede anche quella relativa all’imputabilita’ del minore (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24696 del 23/04/2014 Cc. (dep. 11/06/2014 ) Rv. 260572).

10. Questo Collegio condivide tale ultimo – ormai consolidato – indirizzo giurisprudenziale. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale per i Minorenni di Brescia per nuovo giudizio in cui il Tribunale si atterra’ al principio di diritto sopra esposto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale per i minorenni di Brescia.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 1998, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

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