Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 12 novembre 2015, n. 45279
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO Amedeo – Presidente
Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. a (OMISSIS);
avverso la ordinanza del Tribunale di Siracusa in data 23/03/2015;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per il rigetto;
udite le conclusioni del Difensore di fiducia, Avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) ha proposto ricorso avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Siracusa ha respinto la richiesta di riesame proposta nei confronti del decreto di sequestro preventivo disposto nei confronti dello stesso per il delitto di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 quater.
2. Premette il ricorrente che la societa’ (OMISSIS) s.r.l. e’ una societa’ altamente specializzata nel campo dei lavori di posa subacquei e pertanto, essendo a vocazione geografica diffusa, la sede operativa non risiede su un determinato territorio ma laddove vi e’ bisogno; il corollario accusatorio postula che la societa’ non abbia il requisito territoriale richiesto dalla Legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi 271 e 279, quale elemento necessario per la compensazione dei crediti d’imposta.
Cio’ posto, con un primo motivo lamenta la violazione dell’articolo 10 quater citato e dell’articolo 125 c.p.p., comma 3. Deduce che, avendo il provvedimento sostenuto come la difesa non abbia evidenziato elementi idonei a superare il quadro probatorio offerto dagli inquirenti circa il mancato possesso del requisito della territorialita’, la motivazione dello stesso e’ il frutto di un’adesione acritica alla prospettazione accusatoria e della mancata valutazione degli elementi determinanti ai fini della sussistenza del fumus. In particolare il provvedimento gravato e’ perlopiu’ costituito da interi passi riportati integralmente dalla richiesta di sequestro preventivo del P.M. e dal provvedimento di sequestro del G.i.p., essendosi dunque limitato ad una argomentazione per relazione. Nel merito il Tribunale ha sistematicamente pretermesso in motivazione tutti gli elementi offerti dalla difesa a conforto della legittimita’ della compensazione, ovvero il radicamento storico nel territorio siciliano fin dall’atto costitutivo, la struttura societaria a vocazione diffusa, i numerosi cantieri aperti in varie parti del paese e all’estero, lo svolgimento nella sede legale di tutte le attivita’ gestionali sociali, il riconoscimento del credito d’imposta da parte dell’agenzia delle entrate, il pagamento degli oneri fiscali e previdenziali nel territorio siciliano. Al contrario, il provvedimento impugnato ha circoscritto l’area di indagine a soli due elementi difensivi, ovvero la sentenza della Commissione tributaria di Siracusa del 21/10/2014 e la circostanza che la societa’ pagasse i contributi Inps a Siracusa.
3. Con un secondo motivo lamenta motivazione apparente ed error in iudicando; a fronte della sentenza, richiamata dalla ricorrente, del giudice tributario in grado di appello che aveva riconosciuto alla societa’ il requisito della territorialita’ sulla base di molteplici elementi analiticamente richiamati, la valutazione del Tribunale del riesame, ha ritenuto sufficiente, per disattendere tali elementi, sottolineare la completa autonomia tra giudizio penale e giudizio tributario, non sussistendo alcun rapporto di pregiudizialita’ del secondo rispetto al primo; ma cosi’ facendo, non e’ entrato nel merito della valutazione intrinseca del provvedimento ma ha adottato una valutazione del tutto avulsa dal motivo di doglianza cosi’ contravvenendo all’obbligo motivazionale di legge. Lamenta inoltre che il tribunale del riesame abbia giudicato il versamento dei contributi Inps effettuato nella sede legale di Siracusa un dato probatorio privo di qualsiasi capacita’ dimostrativa quando invece tale elemento, unitamente a quello della storicita’ della sede legale in Siracusa, caratterizza tale sede come centro d’imputazione di costi e decisioni, di per se’ determinante per usufruire delle agevolazioni fiscali, come anche precisato dalla circolare n. 38/E dell’11 aprile 2008.
4. Con un terzo motivo lamenta la mancanza assoluta di motivazione in relazione alle asserite criticita’ nel calcolo dei crediti d’imposta. Deduce in particolare che, secondo la tesi accusatoria, mancherebbe la connessione tra i costi sostenuti e gli impianti o le attrezzature oggetto dell’agevolazione, non comprovata dalla produzione delle sole fatture passive, tuttavia essendo tale ricostruzione inesatta alla luce del disposto della stessa Legge n. 296 del 2006 ulteriormente esplicata nella circolare applicativa n. 38/E dell’11 aprile 2008 secondo cui l’agevolazione ha ad oggetto beni, materiali e immateriali, ammortizzabili a norma degli articoli 102, 102 bis e 103 del Testo unico imposte dirette.
5. Con un quarto motivo lamenta la motivazione apparente e violazione di legge in relazione alla mancanza dell’elemento soggettivo della fattispecie, denotata dall’intervenuto riconoscimento del credito d’imposta a seguito di procedimento amministrativo di verifica dei presupposti normativi, dalla circolare dell’Agenzia delle entrate che riconosce in capo ad una societa’ in caso analogo il requisito territoriale ai fini della richiesta del credito d’imposta, e dalla sentenza della commissione tributaria suddetta. A fronte di cio’ nel provvedimento mancano totalmente le ragioni per le quali tali elementi non sono stati presi in considerazione, avendo l’ordinanza da un lato meramente affermato non essere sufficiente a ritenere sussistente la buona fede la mera circostanza che l’Agenzia delle entrate abbia concesso il credito d’imposta e dall’altro richiamato, per escludere la mancanza dell’elemento soggettivo, un orientamento giurisprudenziale valorizzato dal G.i.p. per escludere, invece, la mancanza dell’elemento oggettivo del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
6. Va premesso che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il ricorso avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari reali e’ proponibile, secondo il preciso dettato al riguardo dell’articolo 325 c.p.p. unicamente per violazione di legge, potendo solo in tale ambito, in particolare venendosi a prospettare la violazione dell’articolo 125 c.p.p., dedursi la totale assenza o l’apparenza della motivazione perche’ sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'”iter” logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (tra le tante, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893).
Valutate dunque in tale necessario ambito cognitivo, le doglianze del ricorrente formulate con il primo e secondo motivo di ricorso sono infondate; non puo’ infatti certo dirsi che l’ordinanza, sia pure riproponendo, quanto ai dati fattuali, gli elementi enumerati dal provvedimento impugnato, indicativi, secondo la prospettazione accusatoria, del non radicamento in Sicilia e del radicamento, invece, in quel di Ravenna, della (OMISSIS) S.r.l., quale presupposto della non spettanza dei crediti di imposta rilevanti ai fini del fumus del reato Decreto Legislativo n. 74 del 2000, ex articolo 10 quater, abbia poi omesso la valutazione delle doglianze difensive contenute nella richiesta di riesame (cosi’ non essendo neppure prospettabile, nella motivazione del provvedimento, alcuna caratteristica di motivazione per relationem).
In particolare, legittimamente il Tribunale ha ritenuto, a fronte dei plurimi indici di assenza di alcun radicamento territoriale in Sicilia della societa’ (tra gli altri, l’assenza, nella sede legale, di uffici amministrativi o di dipendenti della societa’, la mancanza di alcuna unita’ locale o stabilimento o di linea di produzione o reparto in Siracusa, la dichiarazione al registro delle Imprese di Siracusa della sede operativa in Ravenna, l’allocazione di attrezzature e immobilizzazioni in parte a Ravenna e in parte presso i cantieri della societa’, la domiciliazione e residenza del legale rappresentante in Ravenna) e tenuto conto del fatto che l’attribuzione dei crediti di imposta e’ necessariamente discendente dalla acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate, tra le altre, in Sicilia, Decreto Legislativo n. 296 del 2006, ex articolo 1, comma 271, inidonei a condurre a conclusioni contrarie gli elementi prospettati dalla difesa in senso contrario e rappresentati dalla pronuncia della Commissione Tributaria di Siracusa favorevole alla prospettazione della ricorrente e dal versamento dei contributi Inps in Siracusa, da un lato correttamente evocando la insussistenza di alcuna pregiudiziale di natura tributaria e, dall’altro, motivatamente ritenendo tale dato necessariamente conseguente alla ubicazione ivi della sede legale. Del resto, se e’ vero che, nella valutazione del fumus commissi delicti quale presupposto del sequestro preventivo di cui all’articolo 321 c.p.p., comma 1, il giudice del riesame non puo’ avere riguardo alla sola astratta configurabilita’ del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile l’impostazione accusatoria (tra le altre, Sez. 3, n. 26197 del 05/05/2010, Bressan, Rv. 247694), e’ anche vero che il giudizio in ordine alla misura cautelare reale resta pur sempre, in necessaria coerenza con la fase delle indagini preliminari, che e’ di delibazione non piena, ed in assenza del requisito della gravita’ indiziaria, un giudizio di apprezzamento della plausibile sussistenza del fatto; si e’, in particolare, specificato che la verifica delle condizioni di legittimita’ della misura cautelare reale, da parte del Tribunale del riesame, non puo’ tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilita’ del soggetto indagato in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilita’ tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria della antigiuridicita’ penale del fatto (per tutte, Sez. 2, n. 26457 del 22/06/2005, P.M. in proc. Farnitano, Rv. 231959; Sez. U. n. 6 del 27/03/1992, Midolini, Rv. 191327; Sez. 5, n. 6252 del 19/11/1998, Pansini, Rv. 212511). Diversamente, si finirebbe con lo utilizzare surrettiziamente la procedura incidentale di riesame per una preventiva verifica del fondamento dell’accusa, con evidente usurpazione di poteri che sono per legge riservati al giudice del procedimento principale (cfr. Sez. 6, n. 316 del 04/02/1993, Francesconi, Rv. 193854; Sez. 3, 14/10/1994, Petriccione, non massimata sul punto; Sez. 3, n. 1970 del 26/04/1996, Beltrami, non massimata sul punto).
Nessuna censura, dunque, pare seriamente prospettabile nei confronti del provvedimento impugnato.
Ritenuto dunque sussistente il fumus del reato addebitato sul presupposto della mancanza del presupposto territoriale per potere fruire dei crediti di imposta de quibus, nessun obbligo motivazionale aveva poi il Tribunale circa l’individuazione dei criteri di corretto computo delle stesse, motivatamente ritenute appunto come del tutto non spettanti, con conseguente inammissibilita’ del terzo motivo di ricorso.
7. Anche il quarto motivo e’ infondato.
Deve ricordarsi che, per costante orientamento di questa Corte, in relazione ai provvedimenti che dispongono misure di cautela reale, nella valutazione del fumus commissi delicti puo’ rilevare anche l’eventuale difetto dell’elemento soggettivo del reato solo laddove lo stesso sia di immediata evidenza (tra le altre, Sez. 2, n. 2808/09 del 02/10/2008, Bedino e altri, Rv. 242650).
Nella specie, facendo corretta applicazione di tale principio, il provvedimento impugnato ha evidenziato, nel senso della infondatezza della prospettazione difensiva circa l’assenza del dolo rappresentata dal convincimento del ricorrente in ordine alla legittima spettanza dei crediti di imposta, la non valorizzabilita’, sotto tale profilo, della “concessione” del credito di imposta alla (OMISSIS) S.r.l. da parte della Agenzia delle Entrate nonche’ la consapevolezza dell’assenza di qualsivoglia struttura produttiva in Siracusa quale presupposto di legge per potere beneficiare del credito.
In particolare, anche a volere prescindere dal primo dato, appare sufficiente, a sorreggere la motivazione circa l’assenza di un difetto ictu oculi del dolo, il secondo dato.
8. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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