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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 agosto 2013 n. 18665[1]

Come accertato in appello: appare controverso se la rinuncia all’indennità per migliorie stabilita nel contratto possa riguardare anche le future opere ed innovazioni non descritte nel contratto medesimo ma che potranno risultare eseguite nel 1999, e cioè a distanza di 8 anni dalla stipula del contratto di locazione, così come è controverso se i locatori, a fronte di tali migliorie, abbiano espresso il loro consenso, sia pure tacito, non risultando in atti alcuna manifestazione di protesta e di contestazione


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/08/no-allindennizzo-per-le-migliorie-se-inizialmente-era-stato-escluso.html

 

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