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Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza n. 18219 del 29 luglio 2013

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 23847-2007 proposto da:
Z.E., Z.M., G.M.,
ZA.EN., Z.A., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA ATANASIO KIRCHER 7, presso lo studio
dell’avvocato IASONNA STEFANIA, rappresentati e difesi dagli avvocati
PROCACCINI ERNESTO, CANDELA ANTONIO;
– ricorrenti –
contro
A.M., M.G., MO.GI.,
M.S., M.A., elettivamente domiciliati
in ROMA, CORSO TRIESTE 185, presso lo studio dell’avvocato VERSACE
RAFFAELE, rappresentati e difesi dall’avvocato DI PALMA VINCENZO;
– controricorrenti –
e contro
D.P.C., S.P.;
– intimati –
sul ricorso 27192-2007 proposto da:
S.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ATANASIO KIRCHER 7, presso lo studio dell’avvocato IASONNA STEFANIA,
rappresentata e difesa dall’avvocato ATTINGENTI GIOVANNI;
– controricorrente ricorrente incidentale –
contro
A.M., MO.GI., M.S.,
M.G., M.A., elettivamente domiciliati in
ROMA, CORSO TRIESTE 185, presso lo studio dell’avvocato VERSACE
RAFFAELE, rappresentati e difesi dall’avvocato DI PALMA VINCENZO;
– controricorrenti al ricorso incidentale –
e contro
Z.R.M., ZA.EN., Z.
A., Z.E., G.M., D.P.
C.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3783/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 07/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/06/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;
udito l’Avvocato ATTINGENTI Giovanni, difensore della
controricorrente e ricorrente incidentale, che si riporta agli atti
depositati e ne chiede accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto di entrambi i
ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 14-10-91 S.P. e D.P. C. assumevano:

– con testamento olografo del 10-8-1984 pubblicato il 20-6-1990 dal notaio A.C.G., deceduta il (OMISSIS), aveva lasciato agli esponenti ed a Z.G. determinati beni immobili siti in (OMISSIS), aggiungendo che i tre suddetti beneficiari “si sono già impegnati ad assistermi per tutta la vita per qualsiasi necessità io vado incontro”;

– gli istanti erano venuti a conoscenza di altri testamenti olografi della A. pubblicati dal notaio Angelone il 7-9-1990 con i quali essa aveva istituito la nipote So.El. sua erede universale;

– tali testamenti erano nudi per incapacità di intendere e di volere della testatrice.

Gli attori quindi convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la So. chiedendo dichiararsi nulle ed inefficaci le schede testamentarie pubblicate dal suddetto notaio il 7-9-1990 e dichiararsi valido ed efficace il testamento del 10-8-1984.

Costituendosi in giudizio la convenuta assumeva che le controparti non avevano assistito la A., che anzi era stata da essi abbandonata, cosicchè la condizione cui erano subordinate le disposizioni di cui al testamento del 10-8-1984 non si era verificata; chiedeva pertanto dichiararsi nullo ed inefficace detto testamento e valido il testamento redatto in proprio favore.

Alla udienza di prima comparizione interveniva volontariamente nel processo A.M., figlia del premorto Am.

G., fratello della testatrice, in qualità di unica erede di A.G., insieme forse alla So., chiedendo dichiararsi tutti i menzionati testamenti nulli per incapacità di intendere e di volere della “de cuius”, e dichiararsi l’esponente erede universale di quest’ultima.

Autorizzata l’interventrice alla chiamata in causa dello Z., quest’ultimo si costituiva in giudizio aderendo alle domande proposte dagli attori.

Il Tribunale di Nola (cui la causa era stata nel frattempo trasmessa) con sentenza del 9-7-2003 dichiarava nulli i testamenti olografi pubblicati dal notaio Angelone e dichiarava inefficace il testamento olografo del 10-8-1984 per mancato adempimento delle condizioni ad esso apposte.

Proposte separate impugnazioni da parte della S. e del D. P. da un lato e dello Z. dall’altra cui resistevano A.M. e la So. introducendo altresì degli appelli incidentali, la Corte di Appello di Napoli con sentenza del 7-12-2006 ha accolto per quanto di ragione l’appello incidentale di M. A. e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato aperta la successione legittima di A.G., successione alla quale erano chiamate le nipoti A.M. e la S., ed ha rigettato l’appello incidentale formulato da quest’ultima.

Per la cassazione di tale sentenza G.M., Z. R.M., Za.En., Z.E. ed Z.A., tutti quali eredi di Z.G., hanno proposto un ricorso articolato in due motivi cui G. M., Mo.Gi., M.S. ed M.A., tutti quali eredi di So.El., e M. A. hanno resistito con controricorso; al suddetto ricorso ha resistito altresì in parte la S. introducendo anche un ricorso incidentale basato su tre motivi; il D.P. non ha svolto attività difensiva in questa sede; i ricorrenti principali e la ricorrente incidentale hanno successivamente depositato delle memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.

Deve poi anzitutto essere esaminata l’eccezione sollevata dalla S. con il primo motivo del ricorso incidentale con il quale essa deduce violazione dell’art. 285 c.p.c. e dell’art. 170 c.p.c., comma 1 in relazione all’art. 325 c.p.c., comma 2; premesso che i ricorrenti principali eredi Z. hanno affermato che la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 7-12-2006 era stata loro notificata il 15-6-2007, la ricorrente incidentale assume, in relazione alla copia di detta sentenza completa della relazione di notifica agli eredi Z. ed alla esponente, che la relativa notificazione era inefficace ai fini della decorrenza del termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2 in quanto: a) non risulta dalla relazione il soggetto che ha richiesto la notificazione; b) nella copia della copia conforme all’originale esecutivo della sentenza non è indicata la persona alla quale era stata rilasciata; c) nel timbro contenente la formula esecutiva apposta sul retro della sentenza è attestato che “la presente copia conforme al suo originale ed in forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv. D.P.” senza specificazione del nome proprio del professionista “quale procuratore di So.El.”, “Napoli lì 21 gennaio 2007”;

orbene, considerato che So.El. era già morta il (OMISSIS), non risultando la notificazione richiesta dagli eredi di quest’ultima signori M., risultava assolutamente incerta la parte che aveva chiesto la notificazione della suddetta sentenza.

Tale eccezione è fondata.

Premesso che ai sensi dell’art. 285 c.p.c. ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione la sentenza deve essere notificata ad istanza di parte, e che tale prescrizione può ritenersi adempiuta ogniqualvolta, nonostante la mancanza di apposita indicazione nella relata di notifica, non vi sia comunque incertezza assoluta sulla parte istante, qualora cioè l’identificazione di quest’ultima può essere compiuta, senza margini di dubbio, sulla base del contenuto dell’atto notificato (Cass. 31-10-2012 n. 18705), si rileva che nella specie nella relata di notifica della sentenza impugnata non sussiste l’indicazione della parte che ha richiesto detta notifica, nè dal suo contenuto può desumersi la sua identificazione; pertanto tale atto di notifica è inidoneo ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. nei confronti della S., la quale ha proposto ritualmente controricorso e ricorso incidentale a seguito della notifica nei suoi confronti del ricorso degli eredi Z..

Venendo quindi all’esame del ricorso principale, si rileva che con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 587 c.c. e segg. – degli artt. 633 e 648 c.c. – dell’art. 1362 c.c. e segg. – dell’art. 1353 c.c. e segg. – dell’art. 1453 c.c. e segg. – degli artt. 99 e 112 c.p.c. nonchè vizio di motivazione, si censura la sentenza impegnata per aver ravvisato nel testamento olografo del 10-8-1984 una clausola condizionale di assistenza in quanto la testatrice, per le sue precarie condizioni di salute e di solitudine, avrebbe voluto condizionare le disposizioni in favore della S., del D.P. e dello Z. alle prestazioni di assistenza che costoro si erano impegnati a fornire alla A. fino alla sua morte.

I ricorrenti principali sostengono che in realtà nel testamento suddetto mancava una simile volontà della testatrice, che invero avrebbe dovuto emergere direttamente dal contenuto letterale della scheda testamentaria, e che pertanto ogni dichiarazione in ordine all’obbligo di assistenza” di cui al testamento in oggetto costituiva esclusivamente un onere ai sensi dell’art. 648 c.c.; conseguentemente avrebbe potuto pronunciarsi la risoluzione della disposizione testamentaria cui l’onere era stato apposto soltanto se la risoluzione fosse stata prevista dal testatore, o se l’adempimento dell’onere avesse costituito il solo motivo determinante della disposizione, ipotesi entrambi non ricorrenti nella fattispecie.

I ricorrenti principali inoltre affermano che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, non era stata formulata dalle parti in causa nessuna domanda diretta alla declaratoria di risoluzione delle disposizioni contenute nella predetta scheda testamentaria per un preteso inadempimento della asserita condizione.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale la S., denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 587 c.c. e segg. – degli artt. 648 e 633 c.c. – dell’art. 1362 c.c. e segg. – dell’art. 1453 c.c. e segg. – dell’art. 1353 c.c. e segg., degli artt. 99 e 112 c.p.c. nonchè vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente nel testamento olografo del 10-8-1984 una clausola condizionale di assistenza;

invero dall’esame diretto della scheda testamentaria emergeva la mancanza di ogni manifestazione di concreta volontà di G. A. di subordinare l’efficacia delle disposizioni testamentarie alla prestazione dell’assistenza fino alla sua morte da parte dell’esponente.

La S. evidenzia poi che la censurata interpretazione del testamento in oggetto era smentita dal fatto che le attribuzioni testamentarie in proprio favore erano state disposte “spontaneamente” e “con affetto di madre avendola io cresciuta fin dalla nascita”;

considerato quindi che se era stata spontanea la scelta di lasciare alla “figlioccia” determinati beni, tale scelta non poteva essere condizionata da alcunchè; anzi il desiderio della A. era proprio quello di garantire all’esponente una tranquillità economica per il futuro, come era confermato dal fatto che nel legato mobiliare aveva onerato gli altri due beneficiari di aiutare la S. “con danari”; inoltre i sentimenti di affetto della testatrice nei confronti dell’esponente erano confermati dal precedente testamento del 3-10-1983.

La ricorrente incidentale poi rileva che dalla deposizione in particolare della teste T.C. era emerso che la S. andava ad assistere A.G. ancor prima della redazione del testamento.

Infine la S. rileva che, qualora si dovesse ritenere che il testamento del 10-8-1984 imponesse un onere di assistenza a carico dell’esponente, non ricorrevano i presupposti richiesti dall’art. 648 c.c. per la pronuncia di risoluzione della disposizione testamentaria.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

La Corte territoriale ha rilevato la sussistenza nel testamento di A.G. di una cosiddetta clausola condizionale di assistenza riguardante la S., il D.P. e lo Z., tutti e tre istituiti suoi eredi, valorizzando soprattutto la disposizione secondo la quale “i tre antescritti beneficiari sono a conoscenza ….di questo mio atto di bontà nei loro riguardi e si sono già impegnati ad assistermi per tutta la vita per qualsiasi necessità io vada incontro”; era invero inequivoca la manifestazione di volontà della testatrice di condizionare le disposizioni in favore dei suddetti soggetti alle prestazioni di assistenza che costoro si erano impegnati a fornirle fino alla sua morte, considerato altresì che l’ A., dopo la morte qualche mese prima del fratello Ge. che provvedeva al suo mantenimento, si trovava sola in casa a gestire il patrimonio mobiliare ed immobiliare di cui aveva disposto con il testamento del 10-8-1984; pertanto l’età avanzata e le condizioni di salute che iniziavano ad essere precarie avevano indotto l’ A. a disporre di persone che, ancorchè non parenti (la S. era una cosiddetta figlioccia, il D.P. era medico, e lo Z. era avvocato), si erano impegnate ad assisterla.

Il giudice di appello ha poi affermato che la suddetta clausola di assistenza rendeva l’istituzione di erede condizionata – ancorchè l’evento contemplato dal testatore fosse tale da divenire certo al momento dell’apertura della successione – poichè al momento della redazione del testamento essa si poneva come evento futuro ed incerto, e che invece essa non poteva essere configurata come una istituzione modale, in quanto il “modus” presuppone l’avvenuta delazione dell’eredità e funziona, in caso di inadempimento, da evento risolutivo ad istanza di parte rispetto ad una qualificazione giuridica di erede già acquisita e che viene a caducarsi; viceversa verificare se l’istituito sotto condizione di assistere vita natural durante il testatore abbia o meno prodigato tale assistenza costituisce un presupposto sia della vocazione che della delazione, e funziona come condizione sospensiva ancorchè con un termine indeterminato, ma determinabile quanto al suo avveramento.

Orbene, avendo la Corte territoriale indicato puntualmente le fonti del suo convincimento in ordine alla interpretazione del testamento suddetto, si è in presenza di un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, che come tale si sottrae alle censure sollevate dai ricorrenti principali e dalla ricorrente incidentale, che in sostanza si limitano a prospettare inammissibilmente una diversa e ad essi più favorevole ricostruzione della volontà della testatrice senza indicare specificatamente i canoni in concreto violati e soprattutto il modo in cui il giudice di merito si sarebbe da essi discostato, nè evidenziare specifici vizi dell'”iter” argomentativo seguito da quest’ultimo.

La sentenza impugnata, in definitiva, muovendo dalle disposizioni patrimoniali della testatrice in favore dei suddetti tre beneficiari, ha attribuito rilevanza al dato letterale della conoscenza da parte di costoro di tali lasciti, così fornendo logica assunzione della successiva menzione nel testamento dell’impegno di assistenza da essi assunto nei confronti di A.G. per tutto il resto della sua vita, ed ha chiaramente evidenziato le ragioni che giustificavano, nell’animo della testatrice, l’interesse ad ottenere tale assistenza – riconducigli alle sue condizioni di solitudine e di età ormai avanzata – da parte di persone che, seppure non erano suoi parenti, godevano della suo affetto e della sua fiducia.

Del pari resta immune dai profili di censura sollevati dai ricorrenti principali e dalla ricorrente incidentale anche la qualificazione come condizione sospensiva del suddetto impegno di assistenza, avendo la Corte territoriale escluso, sempre nell’ambito dei suoi poteri, quale giudice di merito, di interpretazione della volontà della testatrice, che tali prestazioni di assistenza fossero state imposte ai beneficiari dei lasciti, ma avendo invece ritenuto che l’istituzione quali eredi della S., dello Z. e del D.P. fosse subordinata al fatto oggettivo delle suddette prestazioni da parte di costoro in proprio favore fino alla sua morte; al riguardo è opportuno rilevare che la presenza di una clausola testamentaria condizionale è rivelata non tanto dalla sua formulazione letterale e dalla sua collocazione nel contesto del negozio, quanto dal carattere intrinseco del fatto cui è subordinata l’efficacia del negozio stesso, indipendentemente dalle parole adoperate (Cass. 29-8-1992 n. 10008), come appunto ha ritenuto nella fattispecie il giudice di appello nell’interpretazione del testamento in oggetto.

Infine deve altresì evidenziarsi che l’assunto sostenuto soprattutto dai ricorrenti principali in ordine alla qualificazione come modo delle suddette prestazioni di assistenza si rivela apodittico, in quanto sostanzialmente basato sulla semplice ritenuta insussistenza di disposizioni testamentarie della Ma. sottoposte a condizione, e non già sull’affermazione dell’esistenza dei requisiti inerenti all’istituzione modale.

Con il secondo motivo i ricorrenti principali, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 648 e 633 c.c. – dell’art. 1453 c.c. e segg. e dell’art. 2697 c.c. nonchè vizio di motivazione, assumono che erroneamente la Corte territoriale ha disatteso il motivo di appello con il quale lo Z. aveva sostenuto l’inesistenza della prova della mancata assistenza, da parte sua, di G. A..

I ricorrenti principali, premesso che, trattandosi di un onere apposto dalla testatrice alle suddette disposizioni testamentarie, lo Z. non era tenuto a fornire alcuna prova del genere ritenuto dal giudice di appello, posto che ogni onere probatorio in proposito spettava alla So. ed a A.M., assumono che in particolare dalle deposizioni dei testi Sa.Gi.

ed F.A. era emerso che A.G. non versava in uno stato di abbandono, e che anzi i soggetti beneficiari delle sue disposizioni testamentarie, tra i quali quindi anche lo Z., avevano provveduto, ciascuno nei limiti delle proprie possibilità, alle primarie esigenze della testatrice.

Con il terzo motivo la ricorrente incidentale, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 648 e 633 c.c. – dell’art. 1453 c.c. e segg. e dell’art. 2697 c.c. e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che A.G. dal 1988 e fino alla sua morte non era stata assistita dalla S.;

a tal proposito richiama la deposizione della teste C. T. ed aggiunge che le due relazioni dei servizi sociali, lungi dal provare uno stato di abbandono della A., avevano attestato soltanto una situazione occasionale dovuta allo stato d’animo di una persona molto anziana e non riferibile a tutto il periodo successivo alla redazione del testamento; in ogni caso le suddette relazioni non erano idonee ad invertire l’onere probatorio incombente alla So. ed a A.M. (la cui qualità di eredi legittime di A.G. non era mai stata provata).

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

Il giudice di appello ha anzitutto osservato che la configurazione della predetta clausola di assistenza come una condizione sospensiva della istituzione di eredi comportava a carico dei suddetti beneficiari di provare l’avvenuto avveramento della condizione come elemento costitutivo del diritto loro attribuito dalla testatrice; ha poi ritenuto l’insussistenza di tale prova, in quanto dalle relazioni dei servizi sociali e dalle deposizioni dei testi R.G. (assistente sociale), R.D. (medico direttore del servizio sanitario) e E.B. (assessore comunale ai servizi sociali) era emerso inequivocabilmente che G. A. negli anni 1987 e 1988 versava in stato di abbandono totale, priva di qualsiasi assistenza materiale e morale, cosicchè il Sindaco con ordinanza del 21-1-1989 per tali ragioni ne aveva affidato l’assistenza e l’accudimento ad So.El.; era quindi stata riscontrata nel 1988 dagli assistenti sociali una condizione di abbandono soprattutto materiale preesistente e protrattasi nel tempo alla quale aveva posto rimedio nell’ultimo anno e mezzo di vita della A. la sola So., e non i beneficiari delle disposizioni testamentarie; ha pure escluso che sulla base di altre deposizioni testimoniali potesse giungersi a diverse conclusioni, concludendo quindi per il mancato avveramento della richiamata condizione, e specificando che in proposito, non ricorrendo un’ipotesi di inadempimento dell’onere, non trovavano applicazione i principi che regolano l’imputabilità in materia di obbligazioni, nè tantomeno quelli relativi alla gravità o meno dell’inadempimento, rilevando solo il fatto oggettivo della mancata assistenza.

Orbene, premesso che correttamente la Corte territoriale ha evidenziato l’onere probatorio a carico dei suddetti eredi in ordine all’avveramento della condizione relativa alla assistenza di A.G. da parte loro fino alla morte della testatrice, trattandosi del fatto costitutivo del diritto da essi fatto valere nella presente controversia, si osserva che le censure in esame si risolvono inammissibilmente in un diverso apprezzamento degli elementi probatori, trascurando di considerare che la valutazione delle risultanze processuali ed il giudizio sulla attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie emergenze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere il convincimento maturato, involgono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, che nella fattispecie ha reso esaurienti e logiche argomentazioni a fondamento della propria statuizione, come tali immuni dai rilievi sollevati da tutti i ricorrenti.

E’ infine appena il caso di rilevare la genericità del profilo di censura sollevato dalla S. relativo all’asserito difetto di prova della qualità di eredi legittime di A.G. sia da parte di A.M. che della So., non essendo stata impugnata la statuizione della Corte territoriale che, nella ricorrenza di una successione legittima per la ritenuta inefficacia delle disposizioni testamentarie sopra richiamate, ha rilevato come fatto pacifico, in quanto non contestato, che le due eredi legittime della “de cuius” erano soltanto le nipoti A.M. ed So.El..

Entrambi i ricorsi devono quindi essere rigettati.

Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, e sono poste a carico dei soli ricorrenti principali, in quanto i controricorrenti M. quali eredi della So. e M. A. hanno resistito soltanto al ricorso principale.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi e condanna in solido i ricorrenti principali al pagamento in favore dei controricorrenti M.G., M.G., M.S. ed M.A. quali eredi di S.E., e di M. A. di Euro 200,00 per esborsi e di Euro 4.000,00 per compensi.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2013.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2013

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