Cassazione 6

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 1 dicembre 2014, n. 49990

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1238/2012 della Corte di appello di Lecce del 6 luglio 2012;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. POLICASTRO Aldo, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla esclusione del fatto di minore gravita’ e il rigetto nel resto;

sentito, altresi’, per il ricorrente l’avv. (OMISSIS), del foro di Lecce, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 6 luglio 2012, ha confermato, quanto all’accertamento della penale responsabilita’ in ordine al reato a lui ascritto, la sentenza del Tribunale di Lecce emessa a carico di (OMISSIS), riformandola con esclusivo riguardo alla concessione, negata dal giudice di prime cure, delle attenuanti generiche in favore del prevenuto ed alla conseguente determinazione della pena.
La contestazione mossa al (OMISSIS) aveva ad oggetto la violazione dell’articolo 609 bis c.p., per avere questi, con abuso di autorita’, compiuto atti sessuali in danno di (OMISSIS), consistenti nell’essersi accostato alle spalle di lei, appoggiandosi quindi alla medesima da dietro con il proprio bacino, toccandola con le mani sui fianchi e con una di essa giungendo sino al pube.
La Corte territoriale, confutando i motivi di appello formulati dalla difesa del prevenuto aveva osservato:
– quanto alla inconfigurabilita’ del reato contestato, che non vi era dubbio che il (OMISSIS) fosse di fatto superiore gerarchico della (OMISSIS), dipendente della ditta ove anche questi operava, e quindi in condizione di poter esercitare l’abuso di autorita’, intesa quest’ultima come indifferentemente derivante da rapporti di diritto pubblico come di diritto privato, e che, comunque, nella condotta del prevenuto, come sopra sommariamente descritta, era certamente ravvisabile il carattere della violenza;
– quanto alla attendibilita’ delle dichiarazioni della parte offesa, che esse apparivano pienamente attendibili ed erano state riscontrate ab externo da ulteriori elementi di prova, sicche’ ben poteva ritenersi effettuato il penetrante controllo che il giudice di merito deve esercitare sulle dichiarazioni rese dalla vittima del reato al fine di potere legittimamente assumere queste quali fonti, anche esclusive, del suo convincimento.
In particolare la Corte di appello, oltre a mettere in evidenza la assenza di motivi tali da giustificare una situazione di rancore fra la parte offesa e l’imputato, sino all’epoca dei fatti estranei fra loro, osservava come le dichiarazioni della (OMISSIS) avessero trovato un sostanziale riscontro sia in quelle rese da un’amica di costei sia da un altro dipendente della ditta ove la (OMISSIS) lavorava, sia, infine, in quello che viene definito “il fallimento della prova d’alibi” addotta del (OMISSIS), del quale, e’ precisato in sentenza, risulta accertata, nel luogo e nel momento in cui si sarebbero svolti i fatti, la presenza unitamente alla sola parte offesa.
Quanto al motivo di appello avente ad oggetto la asserita eccessivita’ della pena irrogata dal giudice di prime cure, sia con riferimento al mancato riscontro della ipotesi delittuosa attenuata dalla minora gravita’ del fatto ai sensi dell’articolo 609 bis c.p., comma 3, sia alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte territoriale, osservava che “il contesto (lavorativo e con chiaro approfittamento della posizione di sovraordinazione gerarchica) entro il quale i fatti sono maturati”, la pervicacia della condotta posta in essere dal (OMISSIS), deporrebbero nel senso della impossibilita’ di ravvisare nel caso in questione quella non grave compromissione della liberta’ sessuale della parte offesa nonche’ quella modestia del danno, anche in termini psichici da costei patito, tali da consentire la individuazione della fattispecie attenuata invocata dall’appellante.
Riguardo, invece, alla mancata concessione delle attenuanti generiche, rilevava la Corte di appello che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, sussistono giustificate ragioni per il loro riconoscimento, desumibili sia dal corretto comportamento tenuto del prevenuto, il quale ha provveduto a risarcire il danno patito dalla parte offesa, che aveva percio’ revocato la propria costituzione di parte civile, sia dalla vetusta’ del precedente penale su di lui gravante, con le conseguenti statuizioni sia in merito alla dosimetria della pena principale che alla natura di quelle accessorie.
Avverso detta sentenza ha formulato ricorso per cassazione, tramite difensore di fiducia, il (OMISSIS), affidando le sue doglianze a 8 distinti motivi di impugnazione.
La sentenza della Corte di appello di Lecce e’ impugnata in quanto avrebbe riconosciuto l’ipotesi delittuosa di cui all’articolo 609 bis c.p., anche nel caso in cui l’abuso di autorita’ sia riconducibile non all’esercizio di un potere autoritativo di tipo formale e pubblicistico ma ad una potesta’ privata.
Osservava, peraltro, il ricorrente con secondo motivo che la conclusione cui la sentenza gravata giunge, cioe’ che ” (OMISSIS) fosse un superiore gerarchico della (OMISSIS)” e’ del tutto apodittica ed immotivata; la Corte, infatti, come anche il Tribunale, non avrebbe fornito alcuna indicazione degli elementi di fatto da cui trarre questa convinzione; anzi nella sentenza e’ ben chiaro che il (OMISSIS) non era il titolare effettivo della ditta, essendolo semmai il di lui padre. D’altra parte, prosegue il ricorrente, ai fini della dimostrazione dell’abuso di autorita’ non e’ sufficiente che sia provata la posizione di supremazia, essendo anche necessario che sia data la prova, carente nel caso che interessa, della strumentalizzazione al fine criminoso della detta posizione.
Con riferimento al terzo motivo di ricorso il (OMISSIS), ricordato che le diverse condotte di estrinsecazione del delitto di cui all’articolo 609 bis c.p., costituiscono modalita’ autonome e non sovrapponibili del fatto reato, rileva che la contestazione a lui mossa concerne solo la costrizione attraverso l’abuso dell’autorita’ e non anche quella attraverso la violenza o la minaccia; sarebbe, pertanto, viziata la motivazione della sentenza, data la mancata correlazione fra la contestazione e l’accertamento operato ridondante sul corretto esercizio del diritto di difesa, nella parte in cui afferma, che, a prescindere dall’abuso di autorita’, nell’operato del ricorrente sarebbe comunque ravvisabile un’ipotesi di condotta violenta, rilevante ai sensi dell’articolo 609 bis c.p..
Aggiunge, ancora, il ricorrente che nella motivazione della sentenza si da per acquisito che la condotta ascritta al (OMISSIS) avesse i caratteri della violenza rilevante ai sensi della indicata norma incriminatrice, solo per il fatto che essa avrebbe comportato un “contatto corporeo con la vittima, (…) finalizzato a soddisfare l’impulso sessuale del reo”; tale rappresentazione, rileva il ricorrente, non descrive, secondo la giurisprudenza, il concetto di violenza ma, semmai, fornisce una della possibili nozioni dell’atto sessuale. Affinche’ si abbia condotta violenta, prosegue il ricorrente, e’ necessario che la parte offesa sia posta, anche a causa della repentinita’ del gesto del reo, nella impossibilita’ di difendersi. Nel caso di specie tale impossibilita’ non si sarebbe verificata, avendo potuto la (OMISSIS), in ipotesi, allontanarsi immediatamente dal (OMISSIS), sicche’, in assenza di condotta violenta il reato non sarebbe configurabile o, al massimo, potrebbe essere configurabile solo l’ipotesi del tentativo.
Ulteriore motivo di doglianza del ricorrente e’ dato dalla insufficiente motivazione in ordine alla “attendibilita’ oggettiva” delle dichiarazioni rese dalla parte offesa, attendibilita’ messa in discussione, ad avviso del ricorrente, dalla mancanza di coerenza, linearita’ e spontaneita’ delle stesse; pone in luce il ricorrente, come gia’ dedotto nei motivi di appello, la diversita’ delle versioni rese dalla parte offesa, diversita’ illogicamente minimizzate dalla Corte territoriale.
Quanto alla valutazione delle dichiarazioni rese dal teste (OMISSIS), singolarmente la Corte indica queste come riscontro delle dichiarazioni della parte offesa, quando, invece, il teste di riferimento sostiene che la (OMISSIS) gli riferi’ l’episodio in termini assai diversi rispetto a quelli successivamente dalla medesima riportati.
Errata sarebbe, poi, la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto la sussistenza della ipotesi attenuata di cui all’articolo 609 bis c.p., comma 3, desumendo tale esclusione da elementi non rilevanti al fine di cui sopra ma, semmai, utilizzabili ai sensi dell’articolo 133 cod. pen. per la determinazione della pena in concreto fra il minimo ed il massimo edittale; con particolare riferimento poi al fatto che la Corte ha ritenuto di dovere escludere l’ipotesi di minore gravita’ in quanto i fatti si sarebbe verificati in un contesto lavorativo, la difesa del ricorrente rileva che tale motivazione e’ illogica in quanto porterebbe, in sostanza, ad escludere la individuabilita’ della ipotesi attenuata di reato ogniqualvolta questo si sia realizzato attraverso l’abuso di autorita’ derivante dal potere gerarchico connesso al rapporto di lavoro.
L’ipotesi attenuata sarebbe, viceversa ravvisabile nel caso in questione, attese:
la qualita’ della condotta contestata al (OMISSIS) – non particolarmente invasiva -, il grado di coartazione esercitato – cosi’ modesto che la parte offesa sarebbe immediatamente riuscita a sfuggire all’approccio -, la condizione psicofisica della persona offesa – perfettamente consapevole di comprendere il valore della condotta compiuta, in ipotesi, ai suoi danni -, la esiguita’ del danno patito – del quale e’ sicuro indice la modestia della somma accettata dalla parte offesa per ritirare la sua costituzione di parte civile.
Infine la difesa del ricorrente lamenta il fatto che nella sentenza di appello non sia affatto motivato il rigetto del suo gravame in ordine alla revoca della ammissione della testimonianza di un teste a discarico, disposta con ordinanza dibattimentale dal Tribunale, teste che quindi non e’ stato sentito nel corso del giudizio di primo grado, ne’ sulla sua richiesta di esame del medesimo teste nel corso del giudizio di appello, previa riapertura dell’istruttoria, nonostante fossero stati posti in luce i temi decisivi sui quali il teste avrebbe potuto rendere le sue dichiarazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, solo parzialmente fondato, deve essere accolto nei limiti che saranno di seguito precisati.
Procedendo all’esame dei motivi di ricorso secondo il loro ordine di logica priorita’, ritiene il Collegio di dovere prendere le mosse dalla censura avente ad oggetto la motivazione della sentenza in ordine alla oggettiva attendibilita’ delle dichiarazioni accusatorie rese dalla parte offesa.
Queste, infatti, ad avviso del ricorrente difetterebbero di coerenza, linearita’, costanza e spontaneita’, elementi questi finalizzati alla valutazione della attendibilita’ oggettiva delle dichiarazioni della (OMISSIS).
Al riguardo, osserva la Corte che la doglianza e’ inammissibile sotto piu’ profili.
Essa e’, infatti, inammissibile, quanto alla dedotta violazione di legge, essendo a tale proposito richiamati l’articolo 192 c.p.p., e articolo 546 c.p.p., lettera e), atteso che, avendo la mancata osservanza di una norma processuale in tanto rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullita’, inutilizzabilita’, inammissibilita’ o decadenza, come espressamente disposto dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), non e’ ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell’articolo 192 c.p.p., in relazione anche all’articolo 546 c.p.p., lettera e), con riferimento all’attendibilita’ dei testimoni dell’accusa, la cui inosservanza non e’ in tal modo sanzionata, atteso che il vizio di motivazione non puo’ essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione o errore che concerna l’analisi di determinati e specifici elementi probatori (Corte di cassazione, Sezione 3 penale 16 novembre 2012, n. 44901; idem, Sezione 6 penale, 20 novembre 2012, n. 45249).
Parimenti inammissibile, per manifesta infondatezza, e’ il motivo di impugnazione laddove esso sia riferito ad un preteso vizio di motivazione della impugnata sentenza al riguardo, posto che la Corte leccese ha compiuto una valutazione della attendibilita’ delle teste di accusa che non e’ certamente contraddittoria ne’ manifestamente illogica, ma che anzi e’ stata corroborata, dalla ricerca, coronata da successo, di diversi riscontri che ne avvalorano la credibilita’.
Passando, a questo punto, al primo motivo di impugnazione, con il quale e’ censurata la sentenza per avere ritenuto integrato il reato di cui all’articolo 609 bis c.p., anche nel caso in cui il soggetto attivo abbia realizzato la condotta tipica del reato in questione abusando di una posizione di autorita’ che gli deriva non da un rapporto di carattere pubblicistico ma da una relazione inter privatos, osserva la Corte che nella sua giurisprudenza sono rinvenibili decisioni espressive sia dell’orientamento piu’ ampio, fatto proprio anche dalla Corte salentina, sia di un orientamento, invece, piu’ restrittivo in base al quale, come e’ dato leggere con estrema nettezza, “in tema di violenza sessuale, l’abuso di autorita’ presuppone una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico, derivante dal pubblico ufficio ricoperto dall’agente” (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 10 dicembre 2012, n. 47869).
Orientata nello stesso senso e’ la decisione della Corte n. 2681 del 2012, nella quale, oltre ad affermarsi che “l’espressione abuso di autorita’ che costituisce (…) una delle modalita’ di consumazione del reato previsto dall’articolo 609 bis c.p., non include la violenza sessuale commessa abusando della potesta’ di genitore o di altra potesta’ privata”, si precisa, nel motivare il riportato principio, che a ritenere diversamente, resterebbe inapplicabile l’articolo 609 quater c.p., comma 2, che presuppone l’inapplicabilita’ delle ipotesi previste dall’articolo 609 bis c.p., tra cui rientra, appunto, anche quella di ogni atto sessuale commesso con abuso di autorita’ (Corte di cassazione Sezione 3 penale, 23 gennaio 2012 n. 2861).
Analogo principio e’, infine, rinvenibile anche in un, non recentissimo per la verita’, arresto delle Sezioni unite di questa Corte, peraltro originato da un provvedimento di rimessione a detto consesso avente ad oggetto un contrasto relativo ad una questione diversa da quella ora in discorso, ove si e’ osservato che “l’abuso di autorita’ di cui all’articolo 609 bis c.p., comma 1, presuppone nell’agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico” (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 5 luglio 2000, n. 13).
In particolare nella motivazione di questa ultima sentenza la Corte sostenne che “il delitto di violenza sessuale introdotto dall’articolo 609 bis c.p., consiste in uno o piu’ atti sessuali compiuti senza il consenso della vittima, con violenza, minaccia o abuso d’autorita’ da parte dell’agente (comma 1). (…) Se si considera che la fattispecie di cui al comma 1, ha sostituito quella prevista dall’abrogato articolo 519, comma 1, e articolo 520 (nonche’ dall’articolo 521), se ne deve concludere che l’abuso d’autorita’ previsto dalla norma vigente coincide con l’abuso della qualita’ di pubblico ufficiale di cui all’articolo 520, e comunque presuppone una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico”.
Accanto a tale impostazione, come dianzi accennato, e’ dato ritrovarne un’altra, di segno diametralmente opposto, dichiaratamente propugnata – come nella sentenza n. 19419 del 2012, la quale si esprime nel senso che “l’espressione abuso di autorita’ che costituisce (…) una delle modalita’ di consumazione del reato previsto dall’articolo 609 bis c.p., va intesa come supremazia derivante da autorita’, indifferentemente pubblica o privata, di cui l’agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 22 maggio 2012, n. 19419) – ovvero piu’ o meno implicitamente sostenuta nei fatti – come nella sentenza n. 2019 del 2009, nella quale e’ stata ritenuta correttamente contestata la violazione dell’articolo 609 bis c.p., in relazione alla condotta di violenza sessuale commessa con abuso di autorita’ in danno della figlia della propria convivente, sulla base della considerazione che “il rapporto di convivenza tra imputato e la minore aveva determinato una situazione di autorita’ del primo sulla seconda, accentuata dalla posizione dell’imputato che era convivente della madre della minore e che quindi si collocava all’interno di una famiglia di fatto ricomposta” (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 20 gennaio 2009, n. 2119), o come nella sentenza n. 23873 del 2009, in cui si e’ osservato che, a seguito della complessiva riforma dei reati afferenti alla violenza sessuale, che aveva sul punto modificato la previgente disciplina, doveva ritenersi che anche l’abuso dell’autorita’ genitoriale (evidentemente autorita’ di carattere privatistico) e non solo quello di una posizione di tipo formale o pubblicistico potesse costituire fattore integrativo del reato in questione (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 1 giugno 2009, n. 23873), ovvero, infine, nella piu’ recente sentenza n. 37135 del 2013, ove l’abuso di autorita’ e’ stato riscontrato nel compimento di atti sessuali da parte dell’istruttore di arti marziali nei confronti dei propri allievi (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 19 settembre 2013, n. 37135).
Ritiene il Collegio di dovere preferire tale secondo indirizzo, peraltro confortato dalla adesione della prevalente dottrina, secondo la quale il concetto di abuso di autorita’ va inteso in senso lato e non restrittivo.
In tal senso militano argomenti sia di carattere letterale che di carattere sistematico, peraltro gia’ ampiamente e proficuamente scandagliati dalla citata sentenza n. 19419 del 2012 di questa Corte.
Invero non puo’ trascurarsi il dato letterale costituito dal fatto che la testuale espressione abuso di autorita’ sia gia’ utilizzata dal legislatore penale nello scolpire, all’articolo 61 c.p., n. 11, come aggravata la condotta di chi commetta un reato, appunto, “con abuso di autorita’”.
Al riguardo – oltre al rilievo che lo stesso articolo 61 c.p., n. 11, nell’elencare altre analoghe situazioni il cui abuso costituisce elemento di aggravamento comune in linea di principio a tutti i reati, enumera l’abuso di “relazioni domestiche, (…) di relazioni di ufficio, di prestazioni di opera di coabitazione o di ospitalita’”, quindi tutte situazioni caratterizzate dall’essere pertinenti a rapporti di diritto privato, mentre al numero 9 della stessa disposizione legislativa, laddove disciplina l’aggravante derivante dall’aver commesso il fatto asservendo a cio’ la pubblica funzione o il pubblico servizio svolti, parla di abuso dei poteri connessi a tale qualifica (peraltro in coerenza con la terminologia riscontrabile in numerose altre norme che prevedono la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio in capo all’agente come elemento costitutivo del reato) – va osservato che l’interpretazione che la giurisprudenza ha fatto di detta disposizione e’ stata nel senso che “l’abuso di relazioni di autorita’, previsto come circostanza aggravante dall’articolo 61 n. 11 cod.pen., riguarda principalmente l’autorita’ privata e presuppone l’esistenza di un rapporto di dipendenza tra il soggetto passivo ed il soggetto attivo del reato (Corte di cassazione, Sezione 2 penale 26 novembre 2003, n. 45742).
Con riferimento all’argomento di carattere sistematico appare significativo rilevare che ove il legislatore ha inteso riferirsi ad una posizione autoritativa di tipo pubblicistico l’ha indicato espressamente. Cosi’, ad esempio, all’articolo 608 c.p., (abuso di autorita’ contro arrestati o detenuti) che fa espresso riferimento, come possibile soggetto attivo del reato, al “pubblico ufficiale”.
La conferma di tale impostazione si ricava proprio dall’abrogato articolo 520 c.p.; questo prevedeva come figura autonoma di reato la congiunzione carnale commessa con abuso della qualita’ di pubblico ufficiale. Il primo comma sanzionava “il pubblico ufficiale che, fuori dai casi preveduti nell’articolo precedente, si congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragioni del suo ufficio, ovvero con persona che e’ a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell’Autorita’ competente..”; il comma 2 della medesima disposizione affermava che “la stessa pena si applica se il fatto e’ commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio di qualsiasi autorita’ sopra taluna delle persone suddette”.
La norma era, quindi, chiarissima nel ritenere che la congiunzione con “abuso di autorita’” non potesse che essere commessa da un pubblico ufficiale.
La Legge n. 66 del 1996, con la quale e’ stata radicalmente riformata la disciplina dei reati afferenti alla sfera sessuale dell’individuo, nell’abrogare il capo 1 del titolo 4 del cod. pen., ha riunito nell’articolo 609 bis c.p., comma 1, le ipotesi della violenza e minaccia (previste dall’abrogato articolo 519 c.p.) e l’ipotesi dell’abuso di autorita’ (prevista dal precedente articolo 520 c.p.). Significativamente, pero’, con l’espressione “abuso di autorita’” non ha fatto piu’ alcun riferimento ad una posizione di preminenza di natura pubblicistica o comunque derivante da pubbliche funzioni.
Tale mancato riferimento non puo’ essere frutto di una mera trascuratezza del legislatore, dovendosi, al contrario, ritenere che in tal modo abbia inteso sanzionare qualsiasi soggetto che, dotato di autorita’ pubblica o privata, abusi della sua posizione per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali; si e’, cosi, voluto far rientrare nella norma, ad evitare che rimanessero aree di impunita’, tutte quelle ipotesi in cui la vittima sia costretta a subire atti sessuali o contro la sua volonta’ o perche’ il suo consenso e’ viziato stante la impossibilita’ di esprimerlo in termini di effettiva consapevolezza e liberta’ di autodeterminazione.
Ne’ vale osservare che una siffatta interpretazione del concetto di abuso di autorita’ di cui all’articolo 609 bis c.p., colliderebbe con la disposizione di cui all’articolo 609 quater c.p., comma 2, rendendo di fatto inapplicabile siffatta seconda disposizione di legge (cosi’: Corte di cassazione Sezione 3 penale, 23 gennaio 2012, n. 2681); infatti – al di la’ del pur esistente dato offerto dalla diversita’ dell’espressione usata posto che in un caso, articolo 609 bis c.p., il legislatore parla di abuso di autorita’, mentre nell’altro, articolo 609 quater c.p., parla di abuso dei poteri, in tal senso apparendo che nella seconda ipotesi e’ richiesta una piu’ diretta ed effettiva strumentalizzazione della posizione rivestita – l’elemento che caratterizza l’illecito delineato dalla seconda fra le disposizioni citata e che, pertanto, ne segnala l’ambito di perdurante autonomia rispetto alla prima, e’ l’assenza di costrizione, essendo, invece, questa presente nell’ipotesi di cui al 609 bis c.p..
Tanto osservato in diritto, rileva la Corte che il giudice di appello, con motivazione adeguata e non contraddittoria, ha ritenuto che l’imputato rivestisse, nell’ambito della impresa ove anche la (OMISSIS) operava come segretaria, peraltro in condizioni di assoluta precarieta’ e debolezza non essendo stata la sua posizione lavorativa contrattuale ancora perfezionata, la qualifica di superiore gerarchico della medesima, essendone egli di fatto il contitolare, e che in tale veste egli avesse abusato della sua autorita’ all’interno della impresa per commettere il reato a lui ascritto, non foss’altro che nel creare le condizioni che gli avevano permesso di trovarsi da solo nell’ufficio con la (OMISSIS), situazione evidentemente necessaria per la perpetrazione dello stesso reato.
Quanto al secondo motivo di ricorso, relativo alla posizione di superiore gerarchico rivestita dal (OMISSIS), in maniera del tutto coerente ed invero logicamente inattaccabile, la Corte salentina fa derivare tale qualita’ dal fatto, non contestato se non in termini di assoluta genericita’, che l’imputato fosse sostanzialmente una dei contitolari della impresa ove la (OMISSIS) prestava il suo servizio e che egli in tale veste operava all’interno della ditta.
Il rigetto del primo e del secondo motivo di ricorso rendono non necessario l’esame del terzo motivo, col quale si deduce in sostanza una sorta di mancata correlazione fra il fatto contestato e la sentenza, essendo questa relativa anche ad una condotta di violenza che si assume non essere stata prevista nella rubrica elevata a carico del (OMISSIS); infatti il rigetto del motivo di impugnazione relativo alla inconfigurabilita’ dell’abuso di autorita’, rende irrilevante l’esame del descritto motivo di impugnazione, stante il fatto che, in ogni caso, sussiste, quanto meno con riferimento alla condotta posta in essere con abuso di autorita’, la piena corrispondenza fra il fatto contestato e la condanna.
Analogo ragionamento vale per il quarto motivo, relativo alla configurabilita’ della violenza nella condotta del (OMISSIS), essendo anche tale tema d’indagine non piu’ significativo attesa la affermata piena integrazione del reato de quo a seguito dell’accertato abuso di autorita’.
Fondato e’, viceversa, il quinto motivo di ricorso.
La giurisprudenza di legittimita’, infatti, con riferimento alla configurabilita’ della attenuante del fatto di minore gravita’, prevista dall’articolo 609 bis c.p., comma 3, ha chiarito che ai fini dell’accertamento di detta diminuente, deve farsi riferimento a tutte le modalita’ che hanno caratterizzato la condotta criminosa, avendo rilievo, piu’ che la quantita’ di violenza fisica, la qualita’ dell’atto compiuto, e, quindi, di grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di quest’ultima nonche’ il danno alla stessa concretamente provocato anche in termini psichici (Corte di cassazione, 12 febbraio 2014, n. 6623).
La Corte ha, in particolare, posto l’accento, in relazione alla ricorrenza o meno della attenuante in questione, sul dato costituito dalla maggiore o minore gravita’ del danno patito dalla parte offesa (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 17 gennaio 2007, n. 1057).
Facendo non corretta applicazione dei suesposti principi la Corte territoriale ha, invece, escluso la possibilita’ di riconoscere l’attenuante in questione in ragione di motivazioni che poco hanno a che vedere con le verifiche pertinenti al caso; essa, infatti, ha ritenuto ostativo alla applicazione della attenuante il fatto che l’episodio de quo sia maturato nell’ambito lavorativo in cui operavano sia l’agente che la parte offesa, l’uno in rapporto di sovraordinazione gerarchica con la seconda, sia l’atteggiarsi della condotta del (OMISSIS), definita “pervicace”, caratterizzata, secondo la Corte territoriale da una “escalation” che andrebbe dai meri complimenti rivolti all’aspetto fisico della (OMISSIS), alle avances verbali sino alle vie di fatto; tal modo pero’ per un verso e’ stata attribuita una inaccettabile rilevanza penale, attesi gli effetti che se ne fanno discendere sul piano della qualificazione penale del fatto, a fattori, quali la strumentalizzazione del rapporto gerarchico, gia’ una prima volta valutati in sede di sussunzione del fatto in uno specifico paradigma penale, sia a condotte, i complimento e le avances, che sono, viceversa, penalmente del tutto irrilevanti, mentre e’ stata assolutamente pretermessa ogni valutazione del dato, che, come sopra e’ stato evidenziato, ha valenza centrale, della gravita’ del danno, psichico e fisico, patito dalla vittima.
Con riferimento al descritto punto, pertanto, la sentenza della Corte di appello di Lecce deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione, eventualmente distaccata, di tale Corte territoriale per un nuovo esame della concedibilita’ o meno della attenuante di cui all’articolo 609 bis c.p., che tenga conto degli esposti rilievi.
I due restanti motivi di impugnazione, ambedue relativi alla valutazione delle risultanze probatorie emerse a seguito della istruttoria dibattimentale condotta in sede di merito ovvero alla opportunita’ di integrare siffatte risultanza, esulando rispetto ai poteri decisori di questa Corte in quanto monopolio della discrezionale valutazione dei giudici del merito, vanno dichiarati entrambi inammissibili.
In definitiva, la sentenza impugnata, ferma restando la dichiarazione di penale responsabilita’ del (OMISSIS), deve essere annullata con esclusivo riferimento alla possibilita’ o meno di configurare nel caso di specie la attenuante della minore gravita’, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce, che, nell’esaminare nuovamente la questione, applichera’ il principio di diritto enunziato al riguardo da questa Corte.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla configurabilita’ del caso di minore gravita’ e rinvia sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Rigetta il ricorso nel resto.

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