Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 26 aprile 2017, n. 19610

Ai fini della confisca non può essere considerata debitrice dell’erario la moglie che ha ceduto al coniuge separato le quote della società alla quale aveva prima conferito i suoi beni. La cassazione respinge il ricorso del pm secondo il quale anche gli atti di disposizione patrimoniale che hanno a oggetto beni gravati da vincoli (iscrizioni ipotecarie) possono ledere la garanzia patrimoniale dell’erario

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 26 aprile 2017, n. 19610

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMORESANO Silvio – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine;

nel procedimento instaurato a seguito della richiesta di riesame proposta da:

(OMISSIS) S.r.l.;

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 25/2/2016 del Tribunale di Udine;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;

letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25 febbraio 2016 il Tribunale di Udine, provvedendo sulla richiesta di riesame presentata dalla S.r.l. (OMISSIS), terza proprietaria dei beni sottoposti a sequestro, e dal suo socio unico, (OMISSIS), ha annullato il decreto di sequestro emesso il 10 dicembre 2015 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, disponendo il dissequestro dei beni di proprieta’ della S.r.l. (OMISSIS) (consistenti nella quota di 1/2 di un immobile in Comune di Tolmezzo, censito al (OMISSIS); nella quota del 95% di un altro immobile in Comune di Tolmezzo, censito al (OMISSIS); di un immobile in (OMISSIS), censito al (OMISSIS)).

Nell’accogliere l’istanza di riesame della terza proprietaria dei beni sequestrati e del suo socio unico, il Tribunale ha premesso che il sequestro era stata disposto nei confronti di (OMISSIS) in relazione al reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11 per avere compiuto atti idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva promossa nei suoi confronti, onde sottrarsi al pagamento di imposte di ammontare complessivo superiore ad Euro 200.000,00.

La (OMISSIS) e’, infatti, gravata, da debiti nei confronti dell’Erario per complessivi Euro 708.458,94, e, il (OMISSIS), aveva costituito con il coniuge, (OMISSIS), la S.r.l. (OMISSIS), alla quale aveva contestualmente conferito tutti i beni immobili di cui era proprietaria; il (OMISSIS) la (OMISSIS) aveva ceduto tutte le proprie quote di tale societa’ al (OMISSIS), per il corrispettivo di Euro 216.302,00, somma che aveva dichiarato di aver ricevuto per compensazione, come evidenziato nel ricorso per separazione personale depositato il 31 ottobre 2014.

Con il decreto di sequestro impugnato erano stati sottoposti a sequestro i beni immobili conferiti dalla (OMISSIS) nella S.r.l. (OMISSIS), in quanto tale atto di disposizione era stato posto in essere in concomitanza con l’inadempimento da parte della (OMISSIS) alla obbligazione di pagamento della quarta e quinta rata del piano di pagamento frazionato concordato con la Agenzia delle Entrate.

Il Tribunale ha, tuttavia, escluso la ravvisabilita’ di intenti fraudolenti nell’atto di disposizione compiuto dalla (OMISSIS), rilevando che i beni dalla stessa conferiti nella societa’ (OMISSIS) erano gravati da ingenti mutui garantiti da ipoteche, in relazione ai quali il (OMISSIS) aveva corrisposto somme rilevanti alla moglie, anteriormente alla costituzione della societa’, onde consentirle di provvedere al pagamento di detti mutui, come indicato nel verbale di separazione personale tra gli stessi (OMISSIS) e (OMISSIS), le cui condizioni erano state omologate dal Tribunale con decreto del 11 febbraio 2015.

Il corrispettivo della cessione delle quote immobiliari alla S.r.l. (OMISSIS) era, quindi, stato realmente pagato mediante parziale compensazione con il credito vantato dal (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS), secondo quanto concordato dai coniugi negli accordi di separazione personale, tenendo conto del fatto che il valore di detti immobili era stato stimato, al netto delle passivita’, in Euro 66.128,44, sicche’ il corrispettivo pattuito di Euro 216.302,00 non poteva essere considerato incongruo.

Il Tribunale ha quindi ritenuto che il conferimento degli immobili nella (OMISSIS) e la successiva cessione delle quote di tale societa’ a favore del marito della indagata non fossero finalizzati a eludere il Fisco, ma trovassero giustificazione economica in precedenti rapporti tra le parti, dimostrati dai documenti prodotti e di cui era stato dato atto nel verbale di separazione personale.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell’articolo 325 cod. proc. pen., per l’erroneo rilievo attribuito alla esistenza di crediti ipotecari, che non precludevano la sequestrabilita’ dei beni, con la conseguente idoneita’ della condotta posta in essere dalla (OMISSIS) a pregiudicare il soddisfacimento dei crediti vantati dall’Erario nei suoi confronti, sottolineando anche la anomalia della modalita’ di pagamento del corrispettivo della cessione delle quote, mediante compensazione anticipata con pregressi debiti della (OMISSIS).

2.2. Con il secondo motivo ha denunciato vizio della motivazione della ordinanza impugnata, nella quale era stato omesso di considerare che la (OMISSIS), dopo l’adesione all’accertamento della Agenzia delle Entrate e il pagamento delle prime rate concordate, aveva ceduto tutto il proprio patrimonio immobiliare in favore del (OMISSIS), senza passaggio effettivo di denaro.

E’ stata, inoltre, denunciata la contraddittorieta’ ed illogicita’ della motivazione nella parte in cui aveva affermato che il corrispettivo percepito dalla (OMISSIS) era stato utilizzato per pagare i suoi debiti verso l’Erario, essendo la cessione delle quote successiva alla scadenza delle rate del debito verso l’Erario non onorate dalla (OMISSIS).

3. Il Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta ha concluso per la inammissibilita’ del ricorso del Pubblico Ministero, sottolineando come mediante lo stesso siano stati denunciati vizi della motivazione, anche sotto il profilo della valutazione in concreto degli atti di trasferimento come idonei a sottrarre le garanzie al credito erariale, non trattandosi di motivazione meramente apparente, posto che la stessa si snoda attraverso una sequenza di passaggi argomentativi che esaminano le informazioni fattuali e ne traggono le conseguenti implicazioni logiche.

4. La S.r.l. (OMISSIS), terza proprietaria dei beni sottoposti a sequestro, e il suo socio unico, (OMISSIS), hanno depositato memoria, prospettando anch’essi l’inammissibilita’ della impugnazione del Pubblico Ministero, cui hanno resistito, sottolineando che mediante il primo motivo erano state censurate le valutazioni in fatto che avevano condotto il Tribunale a ritenere non configurabile nel caso concreto il reato contestato, e che mediante il secondo motivo era stato espressamente denunciato un vizio della motivazione della medesima ordinanza, a proposito della lesivita’ per il Fisco della operazioni finanziaria contestata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Pubblico Ministero e’ inammissibile.

2. Preliminarmente va precisato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali puo’ essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in subiecta materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell’articolo 325 c.p.p., comma 1. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimita’ ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell’articolo 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, dep. 11/02/2013, Gabriele, Rv.254893).

3. Ora, nella vicenda in esame, il pubblico ministero ricorrente, pur prospettando la violazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11 e l’illogicita’ della motivazione, per l’improprieta’ del rilievo attribuito dal Tribunale alle iscrizioni ipotecarie gravanti sui beni di proprieta’ della indagata (da questa conferiti alla S.r.l. (OMISSIS), di cui aveva poi ceduto le proprie quote al marito, (OMISSIS), onde estinguere propri debiti nei confronti di costui), e anche ai debiti della indagata nei confronti del coniuge e alla congruita’ del valore attribuito alle quote cedute a quest’ultimo, in considerazione dei quali e’ stata esclusa l’idoneita’ della condotta della indagata a ledere la garanzia patrimoniale dell’Erario, ha, in realta’, censurato il percorso argomentativo seguito dal Tribunale, che ha escluso la sussistenza degli indizi di responsabilita’ della indagata (OMISSIS) in relazione al reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11 in considerazione della esistenza di detti vincoli sui beni di cui la stessa aveva disposto, dei debiti verso il coniuge separato, estinti mediante la cessione della quote della societa’ alla quale la indagata aveva conferito in precedenza conferito i propri beni, e della congruita’ del valore attribuito a tali quote.

Le censure del pubblico ministero si appuntano, dunque, su tali argomenti, di cui e’ stata criticata la idoneita’ a escludere la sussistenza del reato contestato alla indagata, sulla base del rilievo che anche gli atti disposizione patrimoniale aventi a oggetto beni gravati da vincoli (quali le iscrizioni ipotecarie) possono essere idonei a ledere la garanzia patrimoniale dell’Erario, essendo il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11 un reato di pericolo e non di danno, e per la insufficiente dimostrazione della esistenza e dell’ammontare dei crediti del coniuge dell’indagata, e sono, di conseguenza, inammissibili, non essendo volte a far valere una violazione di legge, e cioe’ una evidente e inesatta applicazione di una norma sostanziale, bensi’ a censurare la ricostruzione logica compiuta dal Tribunale, che, sulla base di un complesso di argomenti, ha escluso la sussistenza degli indizi del reato contestato alla indagata e la idoneita’ delle condotte attribuite alla stessa a configurare detta ipotesi di reato.

4. Il ricorso del pubblico ministero deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, essendo stato affidato a motivi non consentiti nel giudizio di legittimita’ in materia di misure cautelari reali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero

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