Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 22 giugno 2016, n. 25816

Ai fini della individuazione del momento di consumazione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 8 non rileva il momento dell’accertamento, ma quello in cui avvenuta l’emissione della singola fattura ovvero dell’ultima di esse, quando vi sia stata pluralita’ di emissioni nel corso del medesimo periodo di imposta

Il fine di favorire l’evasione fiscale di terzi attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti puo’ anche non essere esclusivo, nel senso che il reato comunque sussiste, qualora sia commesso anche con lo scopo di trarre un profitto personale; in altri termini la finalita’ di evasione fiscale puo’ concorrere con altre finalita’, attesa la natura di pericolo astratto del reato, per la configurabilita’ del quale e’ sufficiente il mero compimento dell’atto di tipico

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 22 giugno 2016, n. 25816

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMORESANO Silvio – Presidente
Dott. MANZON Enrico – Consigliere
Dott. SOCCI Angelo M. – Consigliere
Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere
Dott. DI STASI Antonell – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 30 giugno 2015 della Corte di appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa DI STASI Antonella;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30.6.2015, la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale di Pordenone del 11.3.2014 che aveva dichiarato (OMISSIS) colpevole del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8 perche’, nella sua qualita’ di rappresentante della (OMISSIS) S.r.l. e della (OMISSIS), aveva emesso la fattura n. (OMISSIS) del 13.6.2008 recante imponibile di Euro 83.115, 66 + IVA dalla (OMISSIS) srl alla (OMISSIS) a fronte di operazioni inesistenti (in (OMISSIS)) e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), per il tramite del difensore di fiducia, articolando il motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione, argomentando che gli elementi raccolti nel corso delle indagini non consentivano di ritenere addebitabile il fatto all’imputato e sussistente il dolo specifico del reato.
Le risultanze documentali e le deposizioni dei testimoni attestavano, infatti, l’estraneita’ dell’imputato alla materiale formazione del documento e che il (OMISSIS), nel momento in cui aveva preso contezza dell’esistenza della fattura falsamente compilata aveva proceduto immediatamente al suo annullamento con la formazione della nota di credito; la sussistenza del dolo, infine, non poteva essere desunta dalla semplice carica di legale rappresentante della societa’ e dai doveri connessi.
Conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile perche’ fondato su motivi manifestamente infondati.
2. Ai fini della individuazione del momento di consumazione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 8 non rileva il momento dell’accertamento, ma quello in cui avvenuta l’emissione della singola fattura ovvero dell’ultima di esse, quando vi sia stata pluralita’ di emissioni nel corso del medesimo periodo di imposta (Sez. 3, n. 20787 del 18 aprile 2002, Rv. 221978; Sez. 3, n. 6264 del 14 gennaio 2010, Rv. 246193).
Il momento consumativo del reato, pertanto, deve essere identificato nel momento in cui l’emittente perde la disponibilita’ del documento, non essendo richiesto che il documento pervenga ai destinatario ne’ che quest’ultimo lo utilizzi (Sez. 3, n. 26395 del 13 maggio 2004 Rv.229063).
Nella specie la fattura n. (OMISSIS) del 13.6.2008, oggetto del reato contestato, risulta essere stata emessa dalla (OMISSIS) srl – della quale l’imputato era legate rappresentante- nei confronti della (OMISSIS) e passata nella disponibilita’ di quest’ultima.
Non puo’ rilevare ai fini della insussistenza della condotta la successiva emissione di una nota di credito per errata fatturazione nei confronti di (OMISSIS) con riferimento alla fattura in questione, in quanto intervenuta successivamente alla consumazione del reato (in data 31.7.2008, venti giorni dopo l’accertamento del reato avvenuto in data 21.7.2008 da parte dell’Agenzia delle Entrate).
Del tutto generico e’ il motivo di doglianza, relativo alla consapevolezza detta finalita’ di evasione in capo all’emittente. La difesa non svolge alcuna argomentazione idonea a contrastare, sul punto, la motivazione della sentenza impugnata, dalla quale emerge che tale consapevolezza e’ stata ritenuta sussistente sulla base di elementi correttamente ritenuti univoci e concordanti, quali: la pacifica inesistenza dell’operazione oggetto della fattura; la natura di soggetto Iva dell’emittente, per cio’ solo chiaramente consapevole del funzionamento del vantaggio fiscale che poteva derivare alla societa’ a favore della quale la fattura era stata emessa; la qualifica di amministratore sia della societa’ emittente che della societa’ destinataria. Ne consegue che deve qui affermarsi il principio secondo cui il dolo del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8 deve essere ritenuto sussistente, in mancanza di elementi in contrario specificamente dedotti dalla difesa o desumibili dagli atti, ogniqualvolta l’emittente sia un soggetto Iva che emetta una fattura per operazioni inesistenti.
Va, peraltro, ricordato che come chiarito dalla costante giurisprudenza di legittimita’, il fine di favorire l’evasione fiscale di terzi attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti puo’ anche non essere esclusivo, nel senso che il reato comunque sussiste, qualora sia commesso anche con lo scopo di trarre un profitto personale; in altri termini la finalita’ di evasione fiscale puo’ concorrere con altre finalita’, attesa la natura di pericolo astratto del reato, per la configurabilita’ del quale e’ sufficiente il mero compimento dell’atto di tipico (ex multis, Sez. 3, 26 settembre 2006, n. 40172, Rv. 235533; Sez. 3, 14 novembre 2007, n. 12719, Rv. 239339; Sez. 3, n. 44449 del 17 settembre 2015, Rv. 265442).
3.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’articolo 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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