Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 16 settembre 2016, n. 38511

Il delitto di occultamento di documenti contabili ha natura di reato permanente e così – come affermato dalla giurisprudenza – si protrae fino al momento dell’accertamento fiscale. Successivamente a questo momento si verifica la cessazione della permanenza del reato

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 16 settembre 2016, n. 38511

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
Dott. RENOLDI Carlo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno;
nel procedimento nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 24/02/2016 del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 24/02/2016 il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Salerno pronuncio’ sentenza di non luogo a procedere ex articolo 425 c.p.p., nei confronti di (OMISSIS) in relazione al delitto di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10, in quanto l’azione non poteva essere iniziata per la pregressa esistenza, nei suoi confronti, di altro giudizio sugli stessi fatti nonche’ in relazione al delitto di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 3, con la formula “perche’ il fatto non sussiste”.
1.1. Secondo quanto riportato in sentenza, infatti, (OMISSIS), quale titolare della ditta individuale (OMISSIS), con sede in (OMISSIS), era gia’ stato condannato, con sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Salerno in data 27/11/2014, alla pena di due anni e sei mesi di reclusione per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10, in quanto riconosciuto colpevole di aver occultato, nel periodo compreso tra il 2009 ed il 2013, le scritture contabili obbligatorie della suddetta impresa, nonche’ per il reato di cui all’articolo 3, del medesimo D.Lgs., per aver indicato, nelle dichiarazioni relative agli anni d’imposta 2010 e 2012 ed avvalendosi della fraudolenta soppressione delle predette scritture contabili, redditi inferiori a quelli reali per 86.648,92 Euro nel primo anno e per 176.240,72 Euro nel secondo anno, con relativa evasione dei tributi Irpef e Iva.
Nel procedimento conclusosi con la predetta condanna, l’addebito aveva preso le mosse da una verifica fiscale, avviata il 25/11/2013, a carico della (OMISSIS), durante la quale i militari della Guardia di Finanza di Eboli, dopo aver preso atto della mancata esibizione, da parte dell’imprenditore, delle scritture contabili obbligatorie e delle fatture emesse e ricevute nel corso degli anni soggetti a controllo (2009 – 2013), avevano successivamente accertato che la (OMISSIS) aveva operato come vettore per conto della (OMISSIS) S.r.l., nei cui confronti aveva emesso fatture per 202.132,98 Euro, nel 2009, 211.488,86 Euro, nel 2010, 99.962,24 Euro, nel 2011, 104.845,19 Euro, nel 2012, e 98.311,73 Euro, nel 2013. E dal momento che l’imprenditore, in ciascuno degli anni indicati, aveva omesso di dichiarare qualsivoglia componente di reddito e si era, altresi’, sottratto al pagamento dell’Irpef e dell’Iva, i militari erano pervenuti alla quantificazione dei tributi evasi sulla base dei soli ricavi attestati nelle fatture trasmesse dalla (OMISSIS).
Da tale contestazione erano, poi, scaturite le imputazioni Decreto Legislativo n. 74 del 2000, ex articoli 3 e 10, che, per quel che attiene alla prima ipotesi di reato, riguardavano soltanto gli anni 2010 e 2012, in ragione del mancato superamento, nelle altre annualita’, della soglia minima di rilevanza penale della condotta.
Dopo aver completato la prima verifica, i militari della Guardia di Finanza di Eboli, a far data dal 13/02/2015, avevano avviato un’ulteriore attivita’ ispettiva a carico della (OMISSIS), essenzialmente fondata sull’analisi dei flussi finanziari transitati sui conti correnti intestati alla ditta, accertando, in tal modo, per ciascuno degli anni soggetti alla nuova verifica (2008 – 2013), sia l’entita’ delle somme accreditate alla ditta (pari, nel complesso, a 1.007.222,23 Euro), sia il valore degli addebiti, che raggiungevano la cifra totale di 1.264.598,98 Euro.
In quel frangente, avvalendosi delle speciali disposizioni vigenti in materia tributaria (Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32) – in base alle quali la quantificazione dei ricavi puo’ essere effettuata aggiungendo agli accrediti le somme riscosse a qualsiasi titolo nell’ambito dei rapporti intrattenuti dal contribuente con gli operatori finanziari, almeno quando la destinazione dei prelevamenti non emerga dalle scritture contabili o da altre indicazioni dello stesso contribuente – gli inquirenti erano giunti a determinare l’entita’ complessiva dei redditi percepiti dalla (OMISSIS) negli anni 2008 – 2013 in 2.271.821,21 Euro, cifra risultante dalla somma degli accrediti e degli addebiti accertati attraverso l’analisi dei flussi finanziari. A tale somma, ripartita per singoli anni d’imposta, erano stati, infine, aggiunti i redditi accertati nel corso della prima verifica, come determinati sulla base delle fatture emesse in favore della (OMISSIS) (in totale 762.278,03 Euro), in modo da pervenire all’importo finale complessivo, quali componenti positivi di reddito, di 3.034.099,24 Euro, in relazione al quale il contribuente avrebbe dovuto versare, a titolo di Irpef, la somma di 1.263.682,68 Euro.
Per la determinazione dell’IVA evasa, era stata invece presa in considerazione l’entita’ degli accrediti, che erano stati comunque quantificati aggiungendo alle cifre risultanti dai flussi finanziari quelle gia’ in precedenza individuate sulla scorta delle fatture trasmesse dalla (OMISSIS).
Il risultato di tale complessa operazione, suddiviso per anno e per tipologia di tributo, fu riportato nello schema trascritto a pagina 7 del processo verbale di constatazione. Ed esso fu integralmente recepito dal Pubblico ministero nella formulazione di una nuova imputazione, relativa al presente procedimento.
1.2. All’esito dell’udienza preliminare, dopo aver constatato la parziale coincidenza tra la nuova imputazione e quella gia’ definita nel primo giudizio a carico di (OMISSIS), in particolare per quel che attiene al delitto di occultamento e/o distruzione delle scritture contabili, il giudice ritenne di dover affermare, per quella parte dell’imputazione, l’improcedibilita’ dell’azione, non potendo essere nuovamente promossa l’azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo fosse gia’ pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del Pubblico Ministero.
Secondo il Giudice dell’udienza preliminare, infatti, l’accusa aveva ad oggetto, anche nel nuovo procedimento, le condotte commesse nel periodo 2009 – 2013, con l’aggiunta del solo anno 2008, rispetto al quale, pero’, “erano ampiamente trascorsi i termini massimi di prescrizione”.
Con riferimento, invece, al delitto di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 3, il Giudice dell’udienza preliminare ritenne di disporre il proscioglimento con la formula “perche’ il fatto non sussiste”, atteso che, a suo giudizio, le risultanze dell’azione investigativa non avrebbero potuto condurre, all’esito di un eventuale dibattimento, all’affermazione della responsabilita’ penale dell’imputato.
Infatti, l’intero impianto accusatorio si sarebbe fondato sull’applicazione di un sistema di determinazione delle componenti positive di reddito che, pur ammissibile sul piano tributario, non avrebbe potuto essere posto a fondamento di un giudizio di responsabilita’ penale, in particolare in quanto asseritamente “basato su criteri presuntivi di dubbia coerenza logica, come tali del tutto in idonei ad innescare quel meccanismo di dimostrazione inferenziale che costituisce il substrato essenziale del ragionamento probatorio di carattere indiziario”, in specie con riferimento alla decisione di inserire, tra le voci attive di reddito, le somme prelevate dai conti correnti della (OMISSIS).
Tali somme, secondo il Giudice dell’udienza preliminare, sarebbero state gia’ computate tra le stesse voci attive, il che avrebbe comportato, in sede di quantificazione dell’imponibile, un’inammissibile duplicazione delle poste in questione.
Inoltre, una quota non marginale delle somme prelevate dai conti correnti della ditta, nel complesso superiori agli accrediti, era stata necessariamente destinata a sostenere i costi dell’attivita’ imprenditoriale, sicche’ avrebbe dovuta essere computata come componente negativa di reddito, con cio’ impedendo che anche prendendo in considerazione il solo ammontare degli accrediti si potesse pervenire una ad misurazione plausibile dell’imponibile sottratto a tassazione.
Gli stessi verbalizzanti avrebbero segnalato, nel processo verbale di constatazione, il valore meramente indicativo della quantificazione dell’imposta evasa da essi prospettata, essendo i relativi conteggi rimessi agli uffici finanziari competenti, che, a fronte dei maggiori ricavi constatati, avrebbero dovuto tener conto delle spese e degli oneri ammessi in deduzione, per quanto gli stessi non risultassero dalla contabilita’ ufficiale.
Inoltre, secondo il primo giudice, alla determinazione finale dell’imponibile indicato nel capo d’accusa si sarebbe pervenuti sommando anche le componenti attive quantificate nel corso della prima verifica, sulla base delle fatture emesse dalla (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS); “senza considerare l’eventualita’, tutt’altro che remota, che vi fosse almeno parziale coincidenza tra le somme accreditate sui conti della ditta e quelle versate dalla (OMISSIS) in pagamento delle citate fatture, con inevitabile ulteriore duplicazione delle cifre da computare, per di piu’ in parte gia’ comprese negli addebiti formulati nel primo procedimento”.
Su tali basi, gli elementi acquisiti nel corso delle indagini non avrebbero consentito di pervenire ad una credibile quantificazione dell’ammontare dei redditi percepiti dalla (OMISSIS) negli anni soggetti a verifica, sicche’ sarebbero rimasti incerti sia il superamento della soglia minima di rilevanza penale del fatto, sia l’esistenza stessa di condotte di evasione ulteriori rispetto a quelle gia’ contestate nel primo procedimento.
Pertanto, secondo quanto ritenuto dal Giudice dell’udienza preliminare, “non essendo in alcun modo prospettabile l’emersione, in sede dibattimentale, di ulteriori elementi di prova idonei a superare le evidenziate lacune”, il giudizio, anche per la parte relativa al delitto Decreto Legislativo n. 74 del 2000, ex articolo 3, doveva concludersi gia’ in udienza preliminare, con sentenza di non luogo a procedere, perche’ il fatto non sussiste.
2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche delle quali si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, invece, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), la mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della sentenza, risultante dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti specificamente indicati ovvero il carattere soltanto apparente della motivazione.
Sotto un primo profilo, il ricorrente censura la circostanza che il Giudice dell’udienza preliminare, nonostante la funzione di mero filtro propria del controllo ad esso spettante, abbia illegittimamente proceduto a una approfondita valutazione di merito del materiale probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari, esprimendo, quindi, un giudizio sulla responsabilita’ dell’imputato; e pervenendo al suo proscioglimento nonostante la presenza di una pluralita’ di fonti di prova “aperte” che, secondo il Pubblico ministero, ben avrebbero potuto fondare una dichiarazione di responsabilita’ dibattimentale.
Sotto altro ma connesso aspetto, viene censurato che le ipotizzate lacune probatorie avrebbero potute essere colmate in dibattimento, sia mediante l’escussione dei testi della Guardia di Finanza, sia, come fosse intervenuto un accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate, attraverso l’esame del personale di quest’ultimo ente. E per tale motivo il Giudice dell’udienza preliminare avrebbe errato nel giudizio prognostico circa l’insostenibilita’ dell’accusa in giudizio.
Al di la’ di tali argomentazioni di carattere generale, il Pubblico ministero ha altresi’ dedotto, con riferimento alla fattispecie di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10, che il reato in questione ha carattere permanente. Per tale motivo, mentre con la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare di Salerno in data 27/11/2014 la contestazione si riferiva a fatti commessi in Battipaglia il 25/11/2013, nel presente procedimento e’ stata invece contestata una condotta, realizzata in (OMISSIS), posta in essere dall’agosto 2009 al dicembre 2014 e perdurante al momento della richiesta di rinvio a giudizio, occorsa in data 9/04/2015. Conseguentemente, trattandosi, secondo la tesi del ricorrente, di fatti manifestamente diversi, quanto meno sotto il profilo temporale, dovrebbe escludersi la sussistenza della preclusione posta dall’articolo 649 c.p.p..
Per quanto concerne il delitto di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 3, il Pubblico ministero deduce, in primo luogo, che i due procedimenti abbiano ad oggetto fatti diversi. Cio’ in quanto a differenza del procedimento gia’ definito, quello per cui e’ ricorso concernerebbe anche gli anni 2008, 2009, 2011 e 2013; ed inoltre in quanto, con riferimento ai due anni comuni ai due procedimenti (2010 e 2012), l’ammontare delle imposte evase, sia Irpef che Iva, sarebbe sensibilmente diverso (e segnatamente: mentre nel procedimento piu’ risalente l’Irpef e l’Iva evase erano state determinate, nel 2010, rispettivamente in 68.953, 51 Euro e in 35.248,14 Euro laddove, nel 2012, la sola Irpef evasa ammontava a 30.429,04 Euro, nel procedimento attualmente in corso le suddette imposte erano state rispettivamente determinate, nel 2010, come pari a 242.770,03 Euro e a 60.420,93 Euro nonche’, nel 2012, a 200.777,69 Euro e a 59.047,15 Euro).
Inoltre, il Pubblico ministero contesta che ai fini della determinazione dell’imposta evasa si sia presa in considerazione unicamente l’entita’ degli accrediti, atteso che il processo verbale di contestazione del 9/04/2015 riporterebbe puntualmente le voci in relazione alle quali l’imputato non avrebbe offerto alcuna giustificazione documentale.
Il Pubblico ministero, ancora, censura, con il richiamo del citato processo verbale di contestazione al foglio 7, l’affermazione contenuta in sentenza, secondo cui gli stessi verbalizzanti avrebbero segnalato la necessita’ di applicare criteri di calcolo diversi da quelli utilizzati nello stesso processo verbale.
Il ricorrente deduce, altresi’, la contraddittorieta’ e/o manifesta illogicita’ della motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata, pur in assenza di qualunque giustificazione di segno contrario da parte dell’imputato, avrebbe fornito delle ipotesi alternative a quelle formulate dalla procura svincolate da ogni elemento documentale o probatorio.
Il Pubblico ministero, ancora, denunzia l’illogicita’ manifesta della motivazione con riferimento alla asserita inesattezza nel computo dell’imposta evasa ovvero ai veri e propri errori che, secondo il giudice, sarebbero stati commessi nella quantificazione dell’imposta evasa.
Per quanto riguarda la necessita’ che i relativi conteggi fossero stati rimessi dalla Guardia di Finanza agli uffici finanziari competenti, il ricorrente rileva che l’autorita’ giudiziaria non deve attendere, per la determinazione dell’ammontare dell’imposta evasa, il pronunciamento dell’Agenzia delle entrate, alla quale la Guardia di Finanza aveva trasmesso gli atti al fine di consentirle di far emergere, eventualmente, in sede di procedimento tributario, ulteriori elementi in precedenza non valutati. Circostanza peraltro mai avvenuta, non avendo l’Agenzia delle entrate proceduto a rideterminare l’ammontare dell’imposta evasa.
Quanto poi all’asserita possibile avvenuta duplicazione, sempre al fine di determinare l’ammontare del l’Irpef evasa, sia delle componenti attive gia’ quantificate nel corso della prima verifica sulla base delle fatture emesse dalla (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS), sia tra le somme accreditate sui conti della ditta e quelle versate dalla stessa (OMISSIS) in pagamento delle fatture citate, il ricorrente opina, innanzitutto, che l’accertamento del 9/04/2015 aveva ricostruito, in maniera piu’ puntuale, le annualita’ 2010 e 2012 e che in ogni caso esso aveva riguardato anche delle ulteriori annualita’ (ovvero quelle del 2008, 2009, 2011 e 2013); e, in secondo luogo, come l’ipotizzata coincidenza tra le somme accreditate sui conti dell’indagato e quelle versate dalla (OMISSIS) non sia stata dal giudice ancorata ad alcun concreto elemento.
In generale, l’estrema genericita’ delle ipotesi formulate dal Giudice dell’udienza preliminare si risolverebbe in asserzioni apodittiche, come tali non smenti bili.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il Pubblico ministero ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.
3.1. Muovendo dall’analisi delle censure formulate dal ricorrente in ordine al delitto di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 3, deve preliminarmente osservarsi che, nell’originario impianto del codice di rito, l’udienza preliminare assolveva alla funzione di “filtro e di controllo” giurisdizionale sulla richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico ministero, nell’ambito del quale la sentenza di non luogo a procedere poteva essere adottata, oltre che nei casi in cui sussistesse una causa di estinzione del reato o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita, ovvero nei casi in cui il fatto non fosse previsto dalla legge come reato, quando risultasse “evidente” l’insussistenza del fatto o che l’imputato non lo avesse commesso o, ancora, che il fatto non costituisse reato o, infine, che l’imputato fosse non imputabile o comunque non punibile per qualsiasi altra causa.
La scelta del legislatore a favore di un criterio di giudizio cosi’ rigoroso, che finiva per postulare un risultato di certezza processuale in ordine alla situazione oggetto di accertamento probatorio, era chiaramente ispirata all’esigenza di evitare che l’udienza preliminare, da luogo diretto a realizzare un mero filtro giurisdizionale sull’attivita’ requirente volta alla celebrazione del giudizio, potesse trasformarsi in un abnorme succedaneo del dibattimento.
Con la riforma introdotta dalla L. 8 aprile 1993, n. 105, che ha modificato, all’articolo 1, l’articolo 425 c.p.p., sopprimendo il riferimento al requisito della “evidenza” dei presupposti per l’emissione della sentenza di non luogo a procedere, l’udienza preliminare ha visto sensibilmente accentuare la sua funzione di filtro, diretta a limitare ulteriormente la possibilita’ di celebrare i dibattimenti “inutili”. E per effetto di tale modifica, come ha immediatamente rilevato la giurisprudenza di legittimita’, la sentenza di non luogo a procedere deve essere emessa “sia nel caso di prova positiva della innocenza” dell’imputato, sia nel caso, originariamente escluso, della “mancanza, insufficienza o contraddittorieta’ della prova di colpevolezza”: cio’ che ha evidentemente ampliato, in maniera considerevole, l’ambito del controllo del giudice dell’udienza preliminare.
Peraltro, al fine di mantenere un netto confine concettuale tra il momento del filtro, rappresentato proprio dall’udienza preliminare, e quello dell’accertamento dibattimentale, la giurisprudenza ha chiarito che la situazione di incertezza probatoria debba condurre alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere a condizione che “essa non appaia integrabile nella successiva fase del dibattimento” (cosi’ Sez. 1, n. 1490/99 del 18/11/1998, P.M. in proc. Gabriele ed altro, Rv. 212335; Sez. 1, n. 2678 del 4/06/1993, Caruso, Rv. 194739), quantomeno alla stregua di un criterio di ragionevole prevedibilita’ (Sez. 1, n. 687 del 5/02/1998, P.G. in proc. Cito ed altro, Rv. 209901). Fermo restando che deve ritenersi illegittima la sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato pronunciata dal giudice dell’udienza preliminare, ai sensi dell’articolo 425 c.p.p., quando l’operativita’ della causa estintiva (nella specie, amnistia) dipenda dal riconoscimento di circostanze attenuanti o dall’eventuale giudizio di comparazione fra esse ed altre di segno opposto, trattandosi nell’uno e nell’altro caso, di valutazioni che presuppongono una giurisdizione piena, di cui il giudice dell’udienza preliminare non puo’ dirsi investito (Sez. 1, n. 2110 del 15/04/1998, P.G. mil. in proc. Borrata, Rv. 210427; Sez. 6, n. 4319 del 4/11/1997, P.M. in proc. Gattari, Rv. 209081).
Anche a seguito dell’ulteriore modifica dell’articolo 425 c.p.p., compiuta dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, articolo 23, che ha aggiunto il comma 3, all’articolo in questione, l’udienza preliminare ha conservato la sua natura processuale, destinata esclusivamente a paralizzare l’inutile domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero, sicche’ il giudice dell’udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando “gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio”.
Secondo la giurisprudenza di legittimita’, tale condizione ricorre quando gli elementi in questione presentino caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili in dibattimento (v. Sez. 6, n. 48928 in data 11/11/2015, P.M. in proc. Fascetto, Rv. 265478; Sez. 6, n. 5049 del 27/11/2012, P.M. in proc. Cappello e altri, Rv. 254241; Sez. 6, n. 10849 del 12/01/2012, P.M. in proc. Petramala e altro, Rv. 252280; Sez. 2, n. 46145 del 5/11/2015, P.O. in proc. Caputo e altri, Rv. 265246; Sez. 6, n. 45275 del 16/11/2001, Acampora ed altri, Rv. 221303), senza che sia necessario un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga ad una valutazione di innocenza dell’imputato (Sez. 5, n. 22864 del 15/05/2009, P.G. in proc. Giacomin, Rv. 244202; Sez. 4, n. 26410 del 19/04/2007, Giganti e altri, Rv. 236800; Sez. 6, n. 1662 del 6/04/2000, Pacifico ed altro, Rv. 220751). Fermo restando che al giudice e’ comunque precluso “procedere a valutazioni di merito del materiale probatorio ed esprimere, quindi, un giudizio di colpevolezza dell’imputato ed essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad essere diversamente rivalutate” (Sez. 2, n. 48831 del 14/11/2013, Pg in proc. Maida, Rv. 257645; Sez. 6, n. 10849 del 12/01/2012, P.M. in proc. Petramala e altro, Rv. 252280; Sez. 4, n. 26410 del 19/04/2007, Giganti e altri, Rv. 236800; Sez. 6, n. 45275 del 16/11/2001, Acampora ed altri, Rv. 221303).
Nel caso di specie, tuttavia, il Giudice non si e’ attenuto ai menzionati principi ed anzi ha, da un lato, compiuto una approfondita disamina del merito della vicenda processuale e, dall’altro, ha apoditticamente affermato l’inidoneita’ del compendio probatorio acquisito a sostenere la condotta criminosa dell’imputato, senza motivare adeguatamente le ragioni per le quali le lacune del materiale acquisito nel corso delle indagini preliminari non potessero essere colmate in sede dibattimentale, ad esempio attraverso l’esame dei militari della Guardia di Finanza che avevano proceduto alle verifiche ispettive, onde approfondire la questione concernente l’ipotizzata necessita’ di applicare criteri di calcolo diversi da quelli indicati nel processo verbale e, in particolare, al fine di chiarire il fondamentale profilo relativo alla possibile duplicazione di alcune voci di reddito ritenute rilevanti dal punto di vista fiscale.
Proprio con riferimento a tale aspetto, il Giudice dell’udienza preliminare non ha motivato adeguatamente la ragione per la quale, inoltre, l’ipotizzata duplicazione di alcuni calcoli, pur astrattamente configurabile in relazione agli anni oggetto del precedente accertamento e dunque della condanna gia’ pronunciata, dovesse altresi’ concernere gli anni 2008, 2009, 2011 e 2013, non interessati da quella verifica e, pertanto, esclusi anche dalla condanna.
Va aggiunto che la valutazione effettuata dal Giudice dell’udienza preliminare appare tradire una non corretta considerazione del valore indiziario comunque attribuibile, anche per constante indirizzo di questa corte, alle presunzioni tributarie nel processo penale (cfr. da ultimo, Sez. 3, n. 30890 del 23/06/20215, Cappellini e altro, Rv. 264251); in particolare il fatto che secondo la sentenza i relativi conteggi effettuati nel processo verbale di constatazione dovessero essere comunque rimessi agli uffici finanziari competenti, non poteva solo di per se’ comportare, come invece parrebbe discendere dal ragionamento seguito, una totale obliterazione degli stessi sotto il profilo, gia’ ricordato sopra, quale criterio guida della decisione da adottarsi, della utilita’ del dibattimento.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, dunque, il motivo di ricorso si palesa fondato, essendosi il Giudice dell’udienza preliminare sostanzialmente cimentato in un non consentito giudizio sulla responsabilita’ dell’imputato, che ha condotto al suo proscioglimento nonostante la presenza di una pluralita’ di fonti di prova “aperte”, rispetto alle quali l’assenza di adeguate giustificazioni da parte dell’imputato in ordine alle contestazioni elevate a suo carico, avrebbe richiesto, da parte del giudicante, un piu’ solido ed articolato supporto motivazionale.
3.2. Infondato e’, invece, il motivo di ricorso relativo al delitto di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10.
E’ vero, infatti, che la giurisprudenza di legittimita’ e’ effettivamente attestata nel senso che il delitto di occultamento di documenti contabili abbia natura di reato permanente, ma va aggiunto come sempre detta giurisprudenza abbia affermato che la condotta penalmente rilevante si protragga sino al momento dell’accertamento fiscale (cosi’ Sez. 3, n. 38376 del 9/07/2015, Palermo, Rv. 264676; Sez. 3, n. 5974 del 5/12/2013, P.G. in proc. Buonocore, Rv. 254425; Sez. 3, n. 3055 del 14/11/2007, Allocca, Rv. 238612). Successivamente a tale momento, dunque, si verifica la cessazione della permanenza del reato.
E’, peraltro, evidente come una volta esaurita la permanenza, il reato non possa piu’ essere integrato, nemmeno dinanzi al protrarsi della situazione di mancata ostensione dei documenti contabili, posto che, diversamente opinando, si determinerebbe una inarrestabile spirale punitiva, in realta’ non riconducibile ad alcuna nuova condotta quanto piuttosto al protrarsi della precedente, ormai consumata sotto il profilo del rilievo penale ad essa riconoscibile.
Consegue alle argomentazioni svolte l’inaccoglibilita’ del relativo motivo di ricorso, dovendo ritenersi che la sentenza abbia correttamente prosciolto l’imputato in relazione al delitto in questione perche’ l’azione penale non doveva essere iniziata in considerazione della preclusione posta dall’articolo 649 del codice di rito.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere parzialmente accolto e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Salerno, limitatamente al reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 3, con rigetto nel resto.
P.Q.M.

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