Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 16 novembre 2016, n. 48315

Disturba il riposo e l’occupazione delle persone la casalinga che inizia le faccende domestiche alle 6 del mattino tiene la radio alta e litiga con la figlia

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 16 novembre 2016, n. 48315

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NICOLA Vito – Presidente
Dott. RAMACCI Luca – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – rel. Consigliere
Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 17/05/2016 del Tribunale di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 maggio 2016, il Tribunale di Napoli ha condannato (OMISSIS) alla pena di Euro 100,00 di ammenda, oltre al risarcimento dei danni alle parti civili costituite, per il reato di cui all’articolo 659 c.p., commesso in (OMISSIS) sino al (OMISSIS).

2. Avverso la sentenza (OMISSIS) ha presentato ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

2.1. Con il primo motivo denuncia il vizio di motivazione in relazione alla illogicita’, contraddittorieta’ e mancanza di motivazione sulla affermazione della responsabilita’ penale della ricorrente.

Argomenta la difesa che il giudice avrebbe ritenuto provata la responsabilita’ della (OMISSIS), in relazione al reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (articolo 659 c.p.), ponendo a fondamento della decisione di condanna esclusivamente la denuncia presentata dalle persone offese, ritenendo integrata la condotta medesima senza valutare il contributo offerto dai testimoni della difesa, ritenuti inconferenti.

La motivazione del giudice sarebbe, poi, incompleta e priva di struttura logica limitandosi il giudice a fare proprio il racconto delle persone offese, senza argomentare l’attendibilita’ di costoro. All’assenza di impianto argomentativo si accompagna, infine, l’assenza di motivazione sugli elementi costitutivi del reato.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’articolo 659 c.p., sul rilievo che, nella sentenza impugnata, il giudice avrebbe omesso di valutare se i rumori emessi dalla (OMISSIS) fossero tali da disturbare la quiete pubblica, limitandosi a ritenere che le urla della signora avessero arrecato disturbo unicamente ai vicini denuncianti. Motivazione in contrasto con gli arresti della giurisprudenza che richiedono che, per configurare il reato di disturbo al riposo e alla quiete delle persone, e’ necessario che le emissioni sonore moleste siano idonee ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, in presenza di un luogo abitato.

2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all’applicazione che la causa speciale di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p.. Nella motivazione del provvedimento non si ravviserebbero elementi per escludere la particolare tenuita’ del fatto ritenuta anche la non abitualita’ del comportamento e lo stato di incensuratezza dell’imputata, per tali ragioni chiede l’annullamento con rinvio.

3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso e’ inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi.

5. Manifestamente infondata e’ la censura svolta nel primo motivo di ricorso con cui la ricorrente deduce l’illogicita’ della motivazione in ordine all’affermazione della responsabilita’ penale per il reato di cui all’articolo 659 c.p., La sentenza impugnata poggia su una motivazione tutt’altro che illogica e/o carente, avendo il giudice del merito fondato il proprio convincimento sul contenuto delle querele delle parti civili, oltre che dall’annotazione di servizio della P.G., acquisite su accordo delle parti ex articolo 493 c.p.p., e, dunque, utilizzabili quali prove, di cui ha dato ampio rilievo. Quanto al contenuto, da questi emergeva che la (OMISSIS) era solita iniziare le faccende domestiche in prima mattina, mettendo la radio a volume altissimo e urlava con la figlia, e, cosi’, con i suoi inurbani comportamenti impediva il riposo delle persone in zona altamente popolata, impedendo cosi’ ai vicini di svolgere qualsiasi attivita’ della vita quotidiana.

Il giudice ha poi rilevato che la pacifica ed ammessa circostanza che non vi erano rapporti di buon vicinato tra la (OMISSIS) e i denuncianti, con i quali vi erano liti, scambi di insulti (vicini che, a dire della ricorrente, tentavano in tutti i modi “di farle cambiare casa”), non influiva sulla veridicita’ del racconto, racconto che non era scalfito dalle deposizioni dei testi della difesa che l’avevano descritta come una persona “calma”. A pag. 2 della sentenza il Giudice metteva in evidenza, a fini di confutare l’affermazione dei testi della difesa, secondo cui la (OMISSIS) era persona calma e “che non da’ fastidio a nessuno”, i precedenti per fatti analoghi.

Motivazione congrua e sorretta da un apparato argomentativo che non presenta profili di illogicita’, a fronte della quale la ricorrente, al di la’ della mera affermazione dell’assenza di un iter argomentativo, non prospetta critiche specifiche. Infine, alcuna carenza di motivazione puo’ predicarsi, contrariamente all’assunto difensivo, con riguardo alla valutazione dei testi della difesa.

6. Parimenti manifestamente infondato e’, anche, il secondo motivo di ricorso con cui la ricorrente censura la sentenza in ordine alla prova del reato di cui all’articolo 659 c.p..

Al riguardo, e’ noto che l’articolo 659 c.p., prevede due distinte ipotesi di reato, quella prevista dal comma 1, del citato articolo, che e’ contestata alla ricorrente, nella quale occorre l’accertamento in concreto del disturbo del riposo della quiete delle persone, e quella prevista nel comma successivo, che ha riguardo alla condotta di disturbo nell’esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso in contrasto con le disposizioni di legge o le prescrizioni dell’autorita’.

Cio’ premesso, il Giudice ha ampiamente motivato il concreto disturbo alla quiete e al riposo di un numero indeterminato di persone fondato sul fatto che la (OMISSIS), iniziando le faccende domestiche sin dalle sei del mattino, accompagnate da condotte inurbane (accensione della radio ad alto volume e litigi con la figlia) in zona altamente popolata di Napoli, ne impediva il riposo e lo svolgimento delle normali occupazioni. Motivazione congrua e adeguata rispetto alla quale alcun profilo di carenza e/o illogicita’ della motivazione e’ prospettabile.

7. Infine, alla stessa sorte non si sottrae anche l’ultimo motivo di ricorso con il quale si censura la sentenza per non aver applicato la speciale causa della particolare tenuita’ del fatto ex articolo 131 bis c.p., a fronte di una pena esigua di Euro 100 di ammenda a cui e’ stata condannata la ricorrente.

Nel caso di specie, (OMISSIS) aveva chiesto l’applicazione dell’istituto nelle conclusioni formulate in udienza.

8. Come e’ noto, la speciale causa di non punibilita’ ex articolo 131 bis c.p., e’ applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali e’ prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta.

La rispondenza ai limiti di pena rappresenta, tuttavia, soltanto la prima delle condizioni per l’esclusione della punibilita’. Infatti, la norma richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuita’ dell’offesa e la non abitualita’ del comportamento.

Quanto al primo requisito – particolare tenuita’ dell’offesa – si articola, a sua volta, in due “indici-requisiti”, che sono la modalita’ della condotta e l’esiguita’ del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall’articolo 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalita’ dell’azione, gravita’ del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensita’ del dolo o grado della colpa). Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due “indici – requisiti” della modalita’ della condotta e dell’esiguita’ del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all’articolo 133 c.p., comma 1, sussista la particolare tenuita’ dell’offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualita’ del comportamento.

Infatti solo in questo caso si potra’ considerare il fatto di particolare tenuita’ ed escluderne, conseguentemente, la punibilita’.

Con riguardo alla non abitualita’, l’articolo 131 bis c.p., comma 3, definisce il comportamento abituale nel caso in cui l’autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso piu’ reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuita’, nonche’ nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

9. Tanto premesso, si osserva che, nel caso in esame, trattandosi del reato di cui all’articolo 659 c.p., non risultano superati i limiti di pena.

Quanto alla verifica degli ulteriori requisiti, sulla scorta di quanto emerge dal giudizio di merito, rileva, il Collegio, che la sentenza impugnata ha evidenziato elementi ostativi ad un giudizio di astratta applicabilita’ dell’articolo 131 bis c.p., individuati nella reiterazione della condotta e, in definitiva, nella sua abitualita’ (“continui, reiterati e inurbani comportamenti…”), difettando, dunque, il requisito della non abitualita’ del comportamento.

A proposito di quest’ultima condizione, che rileva nel caso concreto, questa Corte (Sez. 3, n. 29897, Gau, Rv 264034) ha evidenziato che il concetto di non abitualita’ del comportamento, che consente l’applicazione della causa di non punibilita’, trova specifico aggancio nella relazione illustrativa del Decreto Legislativo n. 28 del 2015.

Nel ricordare che il ricorso all’espressione “non abitualita’ del comportamento” e’ il risultato della scrupolosa osservanza della legge delega da parte del legislatore delegato e si pone su un piano diverso rispetto alla “occasionalita’” utilizzata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, e dal Decreto Legislativo n. 274 del 2000, ha poi evidenziato che, sempre secondo la relazione, tale comma, aggiunto su sollecitazione espressa nel parere della Commissione giustizia della Camera dei deputati, descriverebbe soltanto alcune ipotesi in cui il comportamento non puo’ essere considerato non abituale, ampliando quindi il concetto di “abitualita’”, entro il quale potranno collocarsi altre condotte ostative alla declaratoria di non punibilita’.

10. Cio’ posto, con riguardo al caso in scrutinio, la non abitualita’ del comportamento e’ stata implicitamente esclusa, dal giudice del merito proprio in ragione della accertata condotta “continuata e reiterata” (pag. 2).

11. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’articolo 616 c.p.p.. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

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