Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 13 luglio 2016, n. 29416

In ogni caso, dopo aver celebrato l’udienza di convalida ed espletato l’interrogatorio, in considerazione dei ristretti termini per la convalida dell’arresto, il Gip presso il Tribunale ordinario non può declinare la propria competenza, dovendo invece pronunciarsi sulla legittimità dell’arresto anche nel caso di incertezza, sorta nel corso dell’udienza di convalida, sull’età dell’arrestato

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 13 luglio 2016, n. 29416

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMORESANO Silvio – Presidente
Dott. MANZON Enrico – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere
Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 11/09/2014 del Gip del Tribunale di Padova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. TOCCI Stefano, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti al Tribunale per i minorenni di Venezia.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova ricorre avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Padova emessa in data 11/09/2014 con la quale veniva rigettata la richiesta di convalida dell’arresto in flagranza e dichiarata l’inammissibilita’ della richiesta cautelare avanzata nei confronti di (OMISSIS), tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, in quanto sussistevano “serissimi dubbi” sulla corretta identificazione come soggetto maggiorenne, avendo, in sede di udienza di convalida, riferito che la data di nascita e’ (OMISSIS).
Chiede l’annullamento dell’ordinanza per violazione di legge processuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
2. Nella giurisprudenza pressoche’ unanime di questa Corte e’ stato condivisibilmente affermato che appartiene al g.i.p. del tribunale ordinario in relazione al luogo dove e’ stato eseguito l’arresto di persona asseritamente maggiorenne la competenza a provvedere alla convalida dell’arresto anche nel caso in cui, nel corso dell’udienza camerale, sorga incertezza sulla minore eta’ dell’arrestato, in considerazione della natura perentoria dei brevi termini stabiliti dalla legge per la convalida e della sanzione dell’inefficacia della misura precautelare prevista nell’ipotesi di loro violazione (Sez. 1, n. 36262 del 08/07/2004, Mohamed, Rv. 229803; in senso analogo, Sez. 1, n. 10041 del 08/02/2002, Dani, Rv. 221495; Sez. 1, n. 49348 del 17/11/2009, Sarr, Rv. 245642, secondo cui, in considerazione dei ristretti termini per la convalida dell’arresto, il g.i.p. presso il tribunale ordinario deve pronunciarsi sulla legittimita’ dell’arresto anche nel caso di incertezza, sorta nel corso dell’udienza di convalida, sull’eta’ dell’arrestato; in senso difforme, Sez. 1, n. 32810 del 11/07/2007, Cizmik, Rv. 237809; Sez. 6, n. 22536 del 22/01/2003, Kaddouri, Rv. 226268).
Al riguardo, il dubbio che determina incertezza sull’eta’ dell’imputato deve essere oggetto di delibazione da parte del giudice che procede, non essendo sufficiente la semplice deduzione dell’interessato (Sez. 1, n. 7328 del 28/01/2008, Stermilla, Rv. 239305); e’ vero che il dubbio sull’eta’ dell’imputato puo’ essere dedotto in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell’articolo 67 c.p.p. e dell’articolo 8 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, e che tale dubbio, se determina incertezza sulla minore eta’ dell’imputato, fa presumere la minore eta’; tuttavia, non basta la semplice deduzione dell’interessato, strumentale ad ottenere i benefici connessi alla minore eta’, dovendo trattarsi di un dubbio che abbia superato la delibazione del giudice che procede.
E’ stato altresi’ chiarito che, ai fini della determinazione della competenza del giudice minorile o del giudice ordinario, l’incertezza insuperabile sull’individuazione del “tempus commissi delicti”, che impone, in applicazione del generale principio del “favor rei”, l’adozione del provvedimento di trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, non puo’ discendere esclusivamente dalle dichiarazioni rese in proposito dall’imputato, a meno che le stesse non siano sorrette dai necessari riscontri, anche indiziari, purche’ specifici (Sez. 3, n. 33002 del 07/04/2015, N, Rv. 264192).
3. Nel caso in esame, il Gip del Tribunale di Padova, dopo aver verificato la legittimita’ dell’arresto nei confronti di dell’ (OMISSIS) e degli altri coindagati, non ha convalidato la misura precautelare, sul rilievo che sussistessero “serissimi dubbi” sulla maggiore eta’ di (OMISSIS), che in sede di udienza di convalida aveva riferito al Gip, e prima al proprio difensore, che la sua data di nascita e’ il (OMISSIS); a conforto, richiama altresi’ la circostanza che in altro procedimento precedente lo stesso indagato avesse indicato la medesima data di nascita (circostanza, peraltro, contestata dal P.M. ricorrente).
Tuttavia, dall’ordinanza impugnata emerge che l’indagato avesse dichiarato, in sede verbale di identificazione dallo stesso sottoscritto, che la propria data di nascita e’ il (OMISSIS).
Anche prescindendo dall’improprio ruolo testimoniale attribuito al difensore, si deve quindi escludere che, nel caso in esame, vi fossero elementi tali da determinare la presunzione di incertezza sulla eta’ e la conseguente declaratoria di difetto di competenza del giudice ordinario.
In ogni caso, dopo aver celebrato l’udienza di convalida ed espletato l’interrogatorio, in considerazione dei ristretti termini per la convalida dell’arresto, il Gip presso il Tribunale ordinario non poteva declinare la propria competenza, dovendo invece pronunciarsi sulla legittimita’ dell’arresto anche nel caso di incertezza, sorta nel corso dell’udienza di convalida, sull’eta’ dell’arrestato.
L’annullamento da parte della Corte di cassazione dell’ordinanza di non convalida dell’arresto in flagranza va disposto con la formula “senza rinvio”, quando l’esistenza delle condizioni che avrebbero giustificato la convalida risulta gia’ accertata in sede di legittimita’, posto che il giudizio di rinvio, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente esaurita, sarebbe limitato esclusivamente a statuire la correttezza dell’operato della polizia giudiziaria, gia’ oggetto di positiva verifica ad opera del giudice dell’impugnazione (ex multis, Sez. 6, n. 21330 del 05/05/2015, Quaid, Rv. 263539).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perche’ l’arresto e’ stato eseguito legittimamente.

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