Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 14 luglio 2016, n. 29834

In tema di arbitraria invasione di terreni o edifici

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 14 luglio 2016, n. 29834

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Antonio – Presidente
Dott. VERGA Giovanna – Consigliere
Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – Consigliere
Dott. AIELLI Lucia – Consigliere
Dott. SGADARI Giusep – est. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
3) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
4) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
5) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
6) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
7) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
8) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
9) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
10) (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
11) (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
12) (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
13) (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
14) (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
15) (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
16) (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
17) (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
18) (OMISSIS), nata in (OMISSIS);
19) (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 04/02/2015 della Corte di Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Dott. Giuseppe Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GALLI Massimo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l”inammissibilita” del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine ai reati di cui ai capi b), c) d), e), f) g), h) ed i) della rubrica, perche” estinti per intervenuta prescrizione e confermava la sentenza di primo grado in ordine alla responsabilita” per i reati di invasione di terreni ed edifici e danneggiamento aggravato di cui al capo a) della rubrica.
La Corte riteneva provato che gli imputati avessero occupato abusivamente un”area costituita da un terreno ed un fabbricato appartenenti ad una societa” privata, per insediarvisi stabilmente, danneggiando la recinzione ed i cartelli esposti alla pubblica fede che impedivano l”accesso sul luogo ad estranei.
2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore e con unico atto, deducendo:
1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilita” per i reati descritti, che la Corte avrebbe adottato pur non essendo provata la sussistenza del dolo del reato di occupazione, non potendosi escludere che la presenza sul posto dei ricorrenti, accertata solo nella data del sopralluogo della polizia, fosse soltanto occasionale e non permanente, tenuto conto anche dell”assenza di ogni dato in ordine al momento iniziale della supposta condotta di occupazione abusiva;
2) violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza della scriminante dello stato di necessita” quanto al reato di abusiva occupazione, invocata dalla difesa con uno dei motivi di appello sul quale la Corte ha omesso ogni motivazione, nonostante le condizioni disagiate dei ricorrenti e l”esigenza di trovare un alloggio a donne e bambini avrebbero dovuto escludere l”antigiuridicita” del loro comportamento ex articolo 54 c.p.;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilita” per il reato di danneggiamento, dal momento che la condotta dei ricorrenti avrebbe dovuto essere assorbita in quella di occupazione abusiva ovvero, in considerazione del fatto che i cartelli che impedivano l”accesso al luogo sarebbero stati soltanto imbrattati e non danneggiati irrimediabilmente, sussunta eventualmente nell”ambito di quella prevista e punita dall”articolo 639 c.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e” parzialmente fondato nei termini che seguono.
1.Quanto al primo motivo, le censure dei ricorrenti volte ad escludere la sussistenza del reato di occupazione abusiva, introducono elementi che tendono ad una rivisitazione del merito della vicenda processuale, non effettuabile in questa sede.
Cio”, in considerazione del fatto che la sentenza impugnata, con motivazioni congrue ed immuni da censure logico-giuridiche, ha specificamente escluso che la non contestata occupazione abusiva dell”area di proprieta” altrui da parte della comunita” di nomadi odierni imputati, fosse stata occasionale.
Dal momento che essa, come ha sottolineato la Corte di Appello, era stata segnalata alla pubblica amministrazione dai proprietari dell”area in data antecedente al sopralluogo della polizia dell”11.9.2007 e che ancora all”atto del successivo sgombero del 13.9.2007 gli imputati si trovavano in loco; laddove, peraltro, la presenza di rifiuti lasciava logicamente dedurre che essi si fossero ivi stabilmente insediati.
2. La motivazione della sentenza impugnata e” altrettanto immune da vizi nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza del reato di danneggiamento, in quanto ha espressamente precisato che i cartelli erano stati non solo divelti ma anche rotti e resi inservibili, sicche” sarebbe stata necessaria un”attivita” di ripristino della recinzione e degli stessi cartelli.
Anche in questo caso, le censure dei ricorrenti, volte a sostenere che i cartelli sarebbero stati solo imbrattati, si rivela di puro merito e palesemente infondata rispetto a quanto precisato dalla Corte di Appello.
Per il che, deve escludersi che la condotta di danneggiamento possa ritenersi assorbita in quella di occupazione abusiva.
3. Quanto al motivo relativo alla scriminante dello stato di necessita” con riferimento al reato di occupazione abusiva, effettivamente essa aveva formato oggetto di uno specifico motivo di appello sul quale si rivela una omessa pronuncia da parte della Corte territoriale.
Essendo fondato detto motivo di ricorso, si impone la valutazione degli effetti del decorso del tempo dalla data di commissione del reato, indicata in rubrica in quella del 13 settembre del 2007.
Al termine prescrizionale prorogato nel massimo, pari a sette anni e sei mesi, devono essere aggiunti 90 giorni di sospensione, sicche” la prescrizione e” maturata l”11 giugno del 2015.
Cio”, con riguardo a tutti i ricorrenti, ad eccezione di quelli ai quali e” stata contestata la recidiva infraquinquennale, che risultano essere (OMISSIS) (n.1), (OMISSIS) (n. 8), (OMISSIS) (n. 12) e (OMISSIS) (n. 14).
Nei giudizi di merito, tale recidiva – idonea a spostare in avanti il termine prescrizionale del reato a data successiva a quella odierna, in forza di quanto previsto dall”articolo 161 c.p., comma 2. – non e” stata espressamente esclusa, rimanendo implicitamente inglobata nel giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le “contestate aggravanti”, secondo quanto irrevocabilmente statuito dal Tribunale di Milano.
Ne consegue che, in primo luogo, deve essere disposto l”annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riguardo a tutti i ricorrenti non recidivi di cui al dispositivo perche” i reati si sono estinti per prescrizione.
In secondo luogo e con riguardo agli imputati recidivi prima indicati, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, limitatamente all”accertamento dell”esimente di cui all”articolo 54 c.p. con riguardo al reato di cui all”articolo 633 c.p., con eventuale rideterminazione della pena, dovendosi dichiarare definitivo l”accertamento della responsabilita” di tali imputati in ordine al reato di danneggiamento per effetto della declaratoria di inammissibilita” degli altri motivi di ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per essersi i reati estinti per intervenuta prescrizione.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), limitatamente al reato di cui all”articolo 633 c.p. per omessa motivazione sull”esimente di cui all”articolo 54 c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano anche per eventuale nuova determinazione della pena.

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