Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 10 luglio 2017, n. 33323

Revocata l’ordinanza emessa dalla Cassazione, con obbligo di procedere a un nuovo giudizio, se la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza è stato inviata al difensore d’ufficio e non a quello di fiducia

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 10 luglio 2017, n. 33323

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – rel. Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 13/07/2016 della Settima Sezione della Corte di Cassazione;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Corasaniti Giuseppe, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;

udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’avv. (OMISSIS) che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

(OMISSIS) propone, a mezzo di difensore munito di procura speciale, ricorso straordinario avverso l’ordinanza della Settima Sezione della Corte di’ Cassazione del 13.7.2016, resa a definizione del proc. n. 31397/2015; argomenta che la predetta ordinanza veniva emessa nonostante la mancata notifica dell’avviso di fissazione di udienza camerale al suo difensore di fiducia, avv. (OMISSIS) del Foro di Roma: il predetto avviso, deduce, era stato notificato al difensore di ufficio erroneamente nominato, nonostante il proprio difensore di fiducia fosse abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione.

Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.

2.Va osservato che, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, costituisce errore percettivo, tale da legittimare il ricorso straordinario ex articolo 625 bis c.p.p., quello che cade sulla carente lettura degli atti in relazione alla mancanza od alla irregolarita’ della prescritta notifica in funzione di garanzia difensiva (cfr., in termini, Sez. 1, n.35432 del 21.09.2006, Rv. 234899, Sez. 6, n. 40628 del 16.10.2008, Rv. 241526; Sez. 1, n.40611 del 13/10/2009, Rv.245569; Sez. 3, n. 5039 del 20/01/2010, Rv.245916; Sez.5, n.40275 del 16/05/2014, Rv.262548).

3.Nella specie, l’avviso dell’udienza del 13.7.2016 veniva notificato in data 13.5.2016 al nominato difensore di ufficio, avv. (OMISSIS), e non al difensore di fiducia dell’imputato, avv. (OMISSIS), abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione.

La Settima Sezione della Corte, per errore percettivo, non rilevava la conseguente nullita’ e pronunciava la decisione impugnata.

Questa Sezione, adita ex articolo 625 bis c.p.p., e’ dunque tenuta ad adottare “i provvedimenti necessari per correggere l’errore”. Con tale espressione la norma prefigura – all’esito della procedura camerale partecipata di cui all’articolo 127 c.p.p. – rimedi flessibili e adattabili alle diverse situazioni, che permettono l’immediata pronuncia della nuova decisione, in luogo di quella viziata dall’errore di fatto, ovvero, se necessario, la sola caducazione di questa e la celebrazione del nuovo giudizio nelle forme dell’udienza pubblica o della camera di consiglio. Pertanto, nell’ipotesi di accoglimento del ricorso straordinario per errore di fatto, il momento rescindente e quello rescissorio, pur restando concettualmente sempre distinguibili, possono essere unificati o separati, secondo il prudente apprezzamento della Corte, in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali: in ogni caso, benche’ l’articolo 625 bis si limiti a parlare di “correzione”, l’accoglimento del ricorso comporta una nuova decisione che sostituisce quella precedente (Sez.U, n.16103 del 27/03/2002, Rv.221282).

Nel caso di specie, al fine di eliminare la rilevata violazione delle garanzie difensive occorre procedere al rinnovo dell’udienza ed alla riconsiderazione del fondamento del gravame; va quindi, anzitutto, revocata l’ordinanza resa in data 13.7.2016 della Settima Sezione, pronunciata in difetto di notifica dell’avviso di udienza al difensore di fiducia che ne aveva diritto.

Tale necessario provvedimento non fa pero’ venir meno quello anteriore di assegnazione del ricorso alla Settima Sezione – di esclusiva competenza del primo Presidente di questa Corte (o suo delegato) – ne’ incide sulla sua persistente validita’; gli atti vanno percio’ restituiti alla detta Sezione per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Revoca l’ordinanza del 13.7.2016 della 7 Sezione di questa Corte alla quale dispone siano trasmessi gli atti.

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