Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 10 luglio 2017, n. 33304

Valida la notifica dell’atto direttamente all’imputato effettuata tramite Pec

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 10 luglio 2017, n. 33304

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMORESANO Silvio – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1706/15 della Corte di appello di Genova del 27 maggio 2014;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. POLICASTRO Aldo, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

Lo scorso 27 maggio 2014 la Corte di appello di Genova, adita su ricorso dell’imputato, ha confermato la sentenza con la quale, in data 28 marzo 2014, il Tribunale di tale medesima citta’ – dichiarato la penale responsabilita’ di (OMISSIS), in ordine al reato di cui alla L. n. 401 del 1989, articolo 6 bis, comma 2, per avere egli, nel corso dell’incontro di calcio disputatosi il (OMISSIS) fra le squadre del (OMISSIS) e del (OMISSIS), superato indebitamente la separazione esistente fra il settore Gradinata Nord, ove legittimamente si trovava, ed il settore Distinti – lo aveva condannato alla pena di giorni 10 di arresto ed Euro 2000,00 di ammenda, convertita la pena detentiva in ulteriori 2500,00 Euro di ammenda.

La Corte riferiva che dagli atti era emerso che il (OMISSIS), dopo avere fatto ingresso alla stadio di (OMISSIS) accedendo nella gradinata nord di esso, si era spostato, durante l’incontro di calcio, nel settore distinti, come evidenziato dalla documentazione fotografica in atti; in particolare, ha osservato la Corte territoriale, il (OMISSIS) era entrato nel settore distinti dopo che, a seguito di una contestazione attuata dai tifosi della squadra ligure, erano state sfondate e quindi aperte le porte che dividevano la gradinata dal settore distinti; facendo, pertanto, leva sul fatto che in tal modo il (OMISSIS) aveva indebitamente superato la separazione esistente fra un settore ed un altro dello stadio, la Corte ha ritenuto integrati gli estremi del reato contestato, confermando, percio’, la sentenza del giudice di primo grado.

L’imputato, assistito dal proprio difensore di fiducia, ha interposto ricorso per cassazione deducendo, in via preliminare l’omessa notificazione del decreto di fissazione del giudizio di fronte alla Corte di appello, essendo stato ricevuto, per posta elettronica, dal ricordato difensore dell’imputato, un atto concernente la convocazione per la data in cui si e’ poi effettivamente celebrato il processo di appello a carico del (OMISSIS) di tutt’altro giudizio a carico di altro individuo.

Non essendo, pertanto ne’ il (OMISSIS) ne’ il suo difensore stati presenti alla celebrazione del giudizio a carico del primo, questo si era svolto nella assenza dell’imputato, difeso da un difensore di ufficio nominato quale sostituto di quello di fiducia.

Da cio’, secondo il ricorrente, la nullita’ della sentenza conseguentemente deliberata.

Subordinatamente a tale censura la difesa dell’imputato ha contestato la omessa motivazione in ordine ad uno dei motivi di impugnazione, in particolare quello relativo alla dedotta qualificabilita’ del fatto contestato al prevenuto non come reato ma come illecito amministrativo ai sensi del combinato disposto del Decreto Legge n. 28 del 2003, articolo 6 septies, commi 1 e 2, convertito con modificazioni, con L. n. 88 del 2003.

In via ulteriormente gradata e’ stata contestata, sotto il profilo della violazione di legge la legittimita’ della sentenza nella parte in cui in essa si e’ ritenuto integrato il reato contestato e non il predetto illecito amministrativo.

Infine e’ stata dedotta la violazione di legge nonche’ il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto integrati gli estremi del reato contestato, sebbene non fosse emerso che il (OMISSIS) avesse materialmente superato alcun ostacolo per recarsi, provenendo dal settore dello stadio nel quale legittimamente si trovava, sino al settore Distinti, atteso che le relative porte di separazione erano state aperte ed egli si era limitato a oltrepassare un varco gia’ aperto.

Con memoria del 27 ottobre 2016 la difesa dell’imputato ha chiesto la applicazione della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto.

Prioritaria ad ogni altra valutazione e’ la verifica della fondatezza o meno del primo motivo di impugnazione proposto dal (OMISSIS), posto che lo stesso attiene alla stessa vocatio in jus del prevenuto e, pertanto, attiene a profili del tutto preliminari rispetto al giudizio celebratosi di fronte alla Corte di appello ligure.

Il tenore della predetta censura e’, in sintesi il seguente: riferisce il difensore dell’imputato di avere ricevuto, in data 28 aprile 2015, presso il proprio recapito di posta elettronica certificata due comunicazioni a lui inviate dall’ufficio competente per le notificazioni penali della Corte di appello di Genova con le quali lo si informava (sia come difensore sia come domiciliata rio dell’imputato), con riferimento al processo recante il numero RE.CA/2015/000110/Corte di Appello interessante, secondo la comunicazione in questione, la persona di (OMISSIS), dello avvenuto invio degli atti a dette comunicazioni allegati.

Siffatti allegati, tuttavia, riferisce il difensore del ricorrente, peraltro documentando tale sua affermazione, sebbene puntualmente relativi al procedimento recante il numero sopra indicato, hanno ad oggetto la citazione a giudizio di fronte alla Corte territoriale ligure per la data del 27 maggio 2015 di tutt’altri individui che non il (OMISSIS), peraltro assistiti da difensori del tutto diversi dall’avvocato che rappresentava e rappresenta gli interessi di questo.

Tanto premesso osserva la Corte – avendo verificato la rispondenza al vero di quanto riferito del predetto difensore, verifica materiale operata attraverso la documentazione offerta dal ricorrente e comunque presente nel fascicolo processuale e pienamente consentita anche in questa fase di giudizio di legittimita’ in quanto afferente si’ ad un profilo di fatto ma ad un profilo fattuale riferito alla regolarita’ dello svolgimento del processo celebrato a carico dell’imputato ed in relazione al quale, pertanto, la Corte ha incondizionato accesso diretto agli atti del giudizio (sui piu’ ampi poteri di questo giudice in relazione alle censure concernenti aspetti di carattere processuale della vicenda contenziosa si veda per tutti: Corte di cassazione, Sezione 1 penale, 21 febbraio 2013, n. 8521) – che, sebbene sia oramai consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la notificazione degli atti del giudizio puo’ essere eseguita attraverso lo strumento della posta elettronica certificata non solamente ove l’atto da notificare sia specificamente indirizzato al difensore dell’imputato ma anche nel caso in cui esso sia rivolto nei confronti dell’imputato, laddove il luogo materiale di destinazione dell’atto sia la sede dello studio del difensore di quello, dovendosi interpretare la disposizione di cui al Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16, comma 4, convertito, con modificazioni, con L. n. 221 del 2012, nel senso che essa vieti l’utilizzo della posta elettronica per le notificazioni laddove queste siano effettuate direttamente alla persona fisica dell’imputato ma non riguardo quelle eseguite, seppure nell’interesse di questo, mediante consegna al difensore del medesimo (Corte di cassazione, sezione 4 penale, 30, settembre 2016, n. 40907; idem Sezione 4 penale, 21 aprile 2016, n. 16662), tuttavia nel caso in esame la materialita’ dell’atto portato a conoscenza dell’imputato, per il tramite del predetto difensore, ha avuto un contenuto del tutto estraneo alle parti in giudizio, tale da non consentire loro di apprendere affatto le informazioni cui la notificazione dell’atto era preordinata.

Ne’ puo’ ritenersi che il fatto storico della notificazione di un atto, dall’ambiguo contenuto ma pur sempre di certa provenienza e natura giudiziaria, possa innescare in capo al ricevente la operativita’ di un onere di informazione in ordine al suo corretto contenuto e cio’ neppure nel caso in cui detta notificazione sia stata operata nei confronti di soggetto che professionalmente operi nel’ambito del processo.

Un siffatto onere di diligenza sarebbe, infatti, concretamente pretendibile solamente nel caso in cui l’atto contenga comunque gli elementi essenziali per la sua identificazione, mentre non lo e’ – ove non si voglia comunque attribuire ad un atto radicalmente nullo la autonoma funzione di costituire la scaturigine di un qualche effetto giuridico – nel caso in cui l’atto concretamente portato a conoscenza del destinatario difetti anche degli elementi minimi necessari per il raggiungimento dello scopo per il quale esso e’ stato predisposto, come si verificherebbe, con riferimento alla citazione in giudizio in grado di appello, ove lo stesso fosse erroneo quanto alla indicazione della sentenza impugnata, del reato contestato, del locus o del tempus commissi delicti (Corte di cassazione, Sezione 6 penale 24 ottobre 2013, n. 4385) ovvero, come avvenuto nel caso in questione, prevedesse la citazione in giudizio di soggetti del tutto diversi dall’effettivo imputato.

Nell’occasione, come gia’ dianzi segnalato, il decreto di citazione a giudizio per il grado di appello notificato al difensore del (OMISSIS), sia in proprio che nella qualita’ di domiciliatario dell’imputato, era relativo a tutt’altra vicenda giudiziaria, concernente persone del tutto diverse dall’odierno imputato, di tal che puo’ ben dirsi che l’atto in questione fosse, con riferimento alla posizione dell’odierno imputato, radicalmente nullo ed, in quanto tale, inidoneo a fare scaturire la instaurazione di qualsivoglia valido rapporto processuale che lo riguardasse.

Conseguentemente il giudizio in tal modo celebrato nei suoi confronti, nell’assenza sua e del suo difensore di fiducia, e’ parimenti viziato in radice e la sentenza emessa all’esito del medesimo deve essere annullata senza rinvio, con pieno assorbimento di tutte le altre doglianze presentate dal ricorrente.

Gli atti debbono, pertanto, essere restituiti alla Corte di appello di Genova affinche’, rinnovato l’atto nullo, sia ivi nuovamente celebrato il giudizio avente ad oggetto il gravame presentato dal (OMISSIS) avverso la sentenza di primo grado emessa nei suoi confronti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Genova.

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